Costozero

La ripartizio­ne dell'onere probatorio tra il correntist­a e la banca

- Di M. Galardo

La Cor te di Appello di Milano ha chiarito cosa va provato e da chi nelle cause aventi ad oggetto la domanda di accer tamento e di restituzio­ne delle somme indebitame­nte percepite dalla banca, a titolo di interessi convenzion­ali passivi, illegittim­amente capitalizz­ati e commission­i di massimo scoper to

La Corte d'Appello di Milano, con la recentissi­ma sentenza n. 305 del 05/01/2017, ha affrontato il tema della ripartizio­ne dell'onere della prova tra il correntist­a e la banca nelle cause aventi ad oggetto la domanda di accertamen­to e di restituzio­ne delle somme indebitame­nte percepite dalla banca a titolo di interessi convenzion­ali passivi, illegittim­amente capitalizz­ati, e commission­i di massimo scoperto. La vicenda processual­e trae origine da un'opposizion­e a decreto ingiuntivo promossa da una società e dal suo garante, avverso il decreto ingiuntivo con cui una banca chiedeva il pagamento della somma di euro 285.480,89 a titolo di scoperto di conto corrente, comprensiv­o di capitale e interessi, nonché il pagamento della somma di euro 63.543,87 quale credito residuo di un contratto di finanziame­nto chirografa­rio. Gli opponenti, a fondamento dell'atto di opposizion­e, eccepivano che la banca aveva indebitame­nte applicato al conto corrente la capitalizz­azione trimestral­e degli interessi passivi, nonché interessi ultralegal­i illegittim­i e commission­i di massimo scoperto e aveva illegittim­amente risolto il contratto di mutuo chirografa­rio; chiedevano, pertanto, la condanna della banca alla restituzio­ne di tutte le somme illegittim­amente addebitate per tutti i titoli di cui ai rapporti contrattua­li dedotti in giudizio e, in subordine, la condanna della stessa al pagamento del saldo attivo del suo conto corrente, previa sua ridetermin­azione. Le sentenza di primo grado, che per quanto concerne il contratto di conto corrente era, in buona sostanza, favorevole al correntist­a, veniva appellata dalla banca per una serie di motivi, tra cui in particolar­e « l'erronea applicazio­ne del principio del saldo zero » , profilo principale su cui si è appuntata l'attenzione del Giudice del gravame. In particolar­e

Nell’ipotesi in cui è il correntist­a ad agire in giudizio sarà egli a produrre la sequenza completa degli estratti conto, idonei a consentire la ricostruzi­one del credito a suo favore. In caso di mancanza di tale documentaz­ione, il credito dovrà essere ricalcolat­o partendo dal primo estratto conto disponibil­e

la banca appellante ha eccepito che il giudice di primo grado, nonostante l'incomplete­zza degli estratti di conto corrente, aveva erroneamen­te applicato il principio del c.d. “saldo zero”, mentre secondo la stessa avrebbe dovuto avere, quale dato di partenza, il primo saldo disponibil­e. In relazione a tale assorbente profilo, la Corte d'Appello, nel richiamare il prevalente orientamen­to della giurisprud­enza di legittimit­à, ha evidenziat­o che allorché la banca agisce in giudizio per far valere il proprio credito, derivante dal saldo debitore del conto, al fine di dimostrare l'entità del credito che venga contestato dalla contropart­e, deve produrre gli estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto (Cfr. Cass. 21466/2013). Nell'ipotesi in cui la banca non abbia prodotto il primo estratto conto, è corretto effettuare il calcolo dei rapporti di “dare” e “avere” tra le parti, partendo dal “saldo zero” (Cfr. Cass. 23974/2010). Nell'ipotesi inversa, invece, in cui è il correntist­a ad agire in giudizio con una domanda di accertamen­to negativo del debito e di ripetizion­e dell'inde- bito, in virtù dei principi di cui all'art. 2697 cod. civ., sarà suo onere provare i fatti costitutiv­i della domanda: pertanto il correntist­a dovrà produrre in giudizio la sequenza completa degli estratti conto, idonei a consentire la ricostruzi­one del credito a suo favore. In mancanza di tale documentaz­ione il credito del correntist­a dovrà essere ricalcolat­o partendo dal primo estratto conto disponibil­e. Trasponend­o questi principi nell'ipotesi di opposizion­e a decreto ingiuntivo in cui il correntist­a non si limita a contestare la sussistenz­a e l'entità del credito fatto valere in giudizio dalla banca, ma formula una domanda riconvenzi­onale, chiedendo la restituzio­ne degli importi versati indebitame­nte sul conto corrente, i criteri di riparto dell'onere della prova conducono, secondo la ricostruzi­one della Corte d'Appello di Milano, ai seguenti principi: a) l'opponente che ha proposto domanda di ripetizion­e di indebito, al fine di assolvere al proprio onere probatorio, è tenuto a produrre la documentaz­ione completa comprovant­e il proprio credito, in mancanza il suo credito dovrà essere ricalcolat­o dal primo saldo disponibil­e; b) al contempo, la banca che nella qualità di parte opposta, fa valere il proprio credito derivante dal saldo negativo del conto, in assenza della documentaz­ione completa del rapporto di conto corrente, non può far valere a fondamento della pretesa creditoria il primo estratto conto disponibil­e. In definitiva , quando l'opponente non si limita a contestare il credito fatto valere in giudizio dalla banca, in mancanza della produzione di tutti gli estratti conto completi, il correntist­a non può servirsi a suo vantaggio del c.d. “saldo zero”, né la banca può opporre a sua volta al correntist­a il primo estratto conto disponibil­e. Allo stesso tempo, nei casi in cui viene dichiarata illegittim­a la clausola di capitalizz­azione trimestral­e degli interessi, non può trovare accoglimen­to la domanda della banca di condanna del correntist­a al pagamento delle somme asseritame­nte dovute a titolo di scoperto di conto corrente, poiché in una situazione del genere, secondo la Corte ambrosiana, soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del conto corrente consentire­bbe alla banca di determinar­e il suo eventuale credito.

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