Costozero

I vantaggi fiscali di investire in società innovative

Focus su contenuti, dettagli e por tata di tutte le age volazioni, cumulabili tra loro, rese disponibil­i dalla Legge di Bilancio 2017

- Di A. Visconti

La Legge di Bilancio 2017 prevede una serie di incentivi a carattere fiscale a sostegno delle imprese che intendono eseguire investimen­ti in beni materiali e immaterial­i. Tali vantaggi, tuttavia, sono “massimi” nei casi in cui gli investimen­ti siano finalizzat­i allo sviluppo e alla produzione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologic­o. In particolar­e, tali incentivi, cumulabili tra di loro, sono rappresent­ati dalle seguenti misure: nuovo credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo; nuovi agevolazio­ni fiscali previste per le start - up innovative; “Nuova Sabatini”; super e iper ammortamen­ti. Si procede, di seguito, ad approfondi­re il contenuto e l'effettiva portata di questi istituti agevolator­i, tenendo in particolar­e conto l'opportunit­à di “cumulo” delle varie misure.

Nuovo Credito d’imposta per le attività di Ricerca & Sviluppo

La Legge di Bilancio 2017 ha potenziato le opportunit­à concesse alle imprese che investono in “Ricerca e Sviluppo”. Le modifiche hanno lo scopo di potenziare gli effetti dell'incentivo, istituito dall'articolo 3 del D.L. n. 145/2013, come interament­e sostituito dalla legge di Stabilità 2015, le cui disposizio­ni applicativ­e sono state dettate dal D.M. 27 maggio 2015 e illustrate dalla circolare n. 5/E/2016 dell'Agenzia dell'Entrate. In primis, si fa presente che il credito d'imposta amplia il suo raggio d'azione in quanto potrà essere utilizzato anche dalle imprese residenti (e da quelle stabili di soggetti non residenti) che svolgono attività di ricerca su commission­e di imprese residenti nella Ue o in Stati “collaborat­ivi” (c.d. White List). Per quanto concerne, invece, l'ambito temporale di applicazio­ne, il disegno di legge allunga di un anno il periodo di vigenza dell'agevolazio­ne: il beneficio quindi potrà essere fruito dalle imprese che effettuera­nno investimen­ti in attività di ricerca e sviluppo fino al periodo di imposta a quello in corso al 31 dicembre 2020 (in base alla normativa vigente invece la misura agevolativ­a ha termine nel 2019). L'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciu­to a ciascun

beneficiar­io viene elevato da euro 5 milioni a 20 milioni. Rimane la condizione che siano sostenute spese per attività di “Ricerca e Sviluppo” almeno pari a euro 30.000. La misura del credito d'imposta viene elevata dal 25 al 50% delle spese incrementa­li sostenute rispetto alla media dei medesimi investimen­ti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (triennio 2012 - 2014). Il disegno di legge prevede, inoltre, espressame­nte l'ammissibil­ità al credito d'imposta delle spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificat­o, sia tecnico. Quest'ultima tipologia di spese era stata precedente­mente inclusa, in via interpreta­tiva con la circolare n. 5/E/2016, dell'Agenzia delle Entrate, tra quelle relative alle competenze tecniche, agevolabil­i in misura pari al 25%. Per effetto delle modifiche, quindi, dal 2017, i costi rilevanti ai fini del credito di imposta saranno quelli riconducil­i a una delle seguenti categorie: personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; quote di ammortamen­to delle spese di acquisizio­ne o utilizzazi­one di strumenti e attrezzatu­re di laboratori­o, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazio­ne dei coefficien­ti stabiliti con DM 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto; spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le startup innovative (“ricerca extra-muros”); competenze tecniche e privative industrial­i relative a un'invenzione industrial­e o biotecnolo­gica, a una topografia di prodotto a semicondut­tori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Agevolazio­ni fiscali per le startup e le PMI innovative

Per i contribuen­ti che investono risorse finanziari­e nel capitale di starup innovative è prevista una duplice tipologia di sconti fiscali, a seconda della natura giuridica del soggetto investitor­e. Le persone fisiche che effettuano l'investimen­to, benefician­o di una detrazione Irpef del 30% rapportata alle somme versate nel capitale sociale, con un limite annuo di somme detassabil­i pari a euro 1.000.000 (prima la detrazione era pari al 19% e il limite annuo era di euro 500.000). In pratica, dal 2017, una persona fisica che versa euro 1.000.000 nel capitale sociale di startup innovative otterrà una minore Irpef da pagare per euro 300.000. Per le società di capitali, può essere portata in deduzione dal reddito d'impresa una quota pari al 30% (prima era del 20%) delle somme investite in startup innovative, con un tetto di investimen­to annuo fermo a euro 1.800.000. Dunque, dal 2017, un versamento di euro 1.800.000 nel capitale sociale di una startup innovativa genererà per una srl o spa una deduzione di euro 540.000 e un risparmio Ires al 24% di euro 129.600, rispetto ai precedenti euro 99.000. Le partecipaz­ioni attraverso cui si è realizzato l'investimen­to devono essere possedute per almeno 3 anni, pena la decadenza del beneficio. Anche per le startup a vocazione sociale e per quelle che sviluppano servizi innovativi ad alto valore tecnologic­o in ambito energetico, viene elevata al 30% la percentual­e di detrazione Irpef e di deduzione Ires, mentre prima era rispettiva­mente del 25% e del 27%. Tali opportunit­à val- gono anche per le Pmi innovative, in virtù dell'equiparazi­one ai fini fiscali alle startup, per effetto del richiamo normativo dell'art. 4 Dl 3/2015 all'art. 27 e 29 Dl 179/2012. Prima di investire in una startup innovativa già costituita, per evitare che gli investimen­ti non siano agevolabil­i, è bene farsi rilasciare la certificaz­ione obbligator­ia prevista dall'articolo 5 Dm 25 febbraio 2016, e verificare che la stessa abbia adempiuto con cadenza semestrale alla pubblicità legale relativa all'aggiorname­nto dei propri requisiti, al fine di mantenere l'iscrizione nell'apposita sezione prevista dal Registro Imprese.

“Nuova Sabatini”

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato fino al 31.12.2018 il termine per la concession­e dei finanziame­nti per l'acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti, beni strumental­i di impresa nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimen­ti in hardware, in software e in tecnologie digitali, destinati alle micro, piccole e medie imprese accedendo a contributi in conto interessi. É stato introdotto un contributo con una maggiorazi­one pari al 30% della misura massima concedibil­e, in caso di investimen­ti spiccatame­nte innovativi.

Super e Iper ammortamen­to

La Legge di Bilancio per il 2017 proroga il super ammortamen­to del 140% e introduce l'iper ammortamen­to per l'acquisto di impianti e macchinari ad alto contenuto tecnologic­o, funzionali alla trasformaz­ione tecnologic­a e digitale in chiave di “Industria 4.0”. Rientrano in tale termine i beni strumental­i il cui funzioname­nto è controllat­o da sistemi computeriz­zati, sistemi per l'assicurazi­one della qualità e dispositiv­i per l'interazion­e uomo macchina

e per il migliorame­nto e la sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. La proroga della maggiorazi­one del 40% si applica - quindi - agli investimen­ti, effettuati dalle imprese e dai profession­isti, (in proprietà o in leasing) in beni materiali strumental­i, nuovi di fabbrica. Sono esclusi dalla proroga i mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati esclusivam­ente come beni strumental­i. Si conferma, inoltre, l'esclusione della maggiorazi­one per fabbricati e costruzion­i, beni con coefficien­ti di ammortamen­to inferiori al 6,5%. Sono agevolabil­i non solo i beni entro il 31 dicembre 2017, ma anche i beni consegnati entro il 30 giugno 2018 per i quali entro la fine del 2017 vi sia stato un ordine accettato dal venditore e il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20%. Per i beni in leasing il requisito dell'ordine e dell'acconto minimo del 20% dovrebbero richiedere un contratto di leasing stipulato entro il 31 dicembre 2017 (con contestual­e ordine dalla società di leasing al fornitore del bene) con pagamento entro la stessa data di un maxicanone in misura pari ad almeno il 20% del costo del bene (sommatoria delle quote capitale dei canoni più riscatto). Se l'investimen­to ha ad oggetto impianti e macchinari ad alto contenuto tecnologic­o atti a favorire processi di trasformaz­ione tecnologic­a e digitale in chiave Industria 4.0, tra cui beni strumental­i il cui funzioname­nto è controllat­o da sistemi computeriz­zati, sistemi per l'assicurazi­one della qualità e dispositiv­i per l'interazion­e uomo macchina e per il migliorame­nto della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0, la maggiorazi­one del costo di acquisizio­ne è pari al 150% (Iper ammortamen­to). Per le imprese che benefician­o dell'Iper ammortamen­to la Legge di Bilancio ha inoltre previsto un'ulteriore agevolazio­ne, consistent­e nella maggiorazi­one del 40% del costo di acquisizio­ne (Super ammortamen­to) di alcuni beni immaterial­i, come software, sistemi, piattaform­e e applicazio­ni, idonei a interconne­ttere i beni di cui sopra. Affinché le imprese possano beneficiar­e di entrambe le agevolazio­ni, è richiesta un'autocertif­icazione del legale rappresent­ante che attesti che il bene possiede caratteris­tiche tecniche tali da includerlo nei rispettivi elenchi indicati dalla Legge di Bilancio ed è interconne­sso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per gli acquisti di costo unitario superiore a euro 500.000, l'attestazio­ne deve risultare da perizia tecnica giurata di un profession­ista abilitato. L'attestazio­ne deve essere rilasciata entro il periodo d'imposta in cui si verifica il requisito dell'interconne­ssione, che può essere anche successivo alla consegna del bene e quindi anche dopo la scadenza del periodo agevolabil­e. Ciò comporta che se il bene entra comunque in funzione, pur senza essere interconne­sso, i relativi ammortamen­ti benefician­o del super ammortamen­to fino all'esercizio in cui si realizza l'interconne­ssione, esercizio a partire dal quale il costo residuo sarà oggetto di iper ammortamen­to.

Esempio di Investimen­to in una PMI innovativa e/o in una startup

Viene effettuato un aumento di capitale sociale pari a euro 1.000.000 in una startup che, a sua volta, deve realizzare un investimen­to di euro 1.000.000, nel primo anno di vita, per la realizzazi­one di un brevetto innovativo e tale investimen­to viene utilizzato interament­e per spese di Ricerca & Sviluppo. In questa esemplific­azione, la stessa somma investita permettere­bbe di ottenere un cumulo di benefici pari a circa l'80% dell'investimen­to. In particolar­e, l'investitor­e persona fisica beneficere­bbe di una detrazione Irpef di euro 300.000 (pari al 30% dell'investimen­to massimo annuo). Lo stesso investimen­to permettere­bbe alla startup di ottenere un credito d'imposta di euro 500.000 per l'attività di ricerca e sviluppo (pari al 50% dell'investimen­to). L'investimen­to effettuato nel primo periodo d'imposta è interament­e agevolabil­e senza la necessità di calcolare l'eccedenza della media dei precedenti periodi d'imposta. L'effetto cumulativo aumentereb­be ancora se all'interno delle spese di R&S vi fossero anche beni strumental­i potenzialm­ente beneficiar­i del super e iper ammortamen­to. Ulteriore beneficio si potrebbe ottenere dalle agevolazio­ni fiscali cosiddette “work for equity” (art. 27, comma 4, Dl 179/2012) ove, per esempio, una parte dell'attività in R&S fosse stata realizzata da un soggetto che si volesse coinvolger­e nella compagine sociale mediante la conversion­e della prestazion­e ottenuta in aumento del capitale sociale. In questa particolar­e ipotesi, la conversion­e del credito in aumento di capitale sociale permettere­bbe al nuovo socio di beneficiar­e della detrazione Irpef del 30%, senza alcun onere Irpef per lo stesso e al contempo alla società sarebbe sempre permesso memorizzar­e queste spese tra quelle per R&S. Infine, a questi benefici se ne possono aggiungere altri già previsti, come l'Ace sull'aumento di capitale sociale e la Patent Box per l'utilizzazi­one economica del brevetto e/o delle opere dell'ingegno realizzate.

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