Costozero

La mediazione che verrà

In dieci punti le modifiche proposte dalla Commission­e ministeria­le di studio per i sistemi di ADR istituita dal Ministero della Giustizia

- Di M. Marinaro

Si sono appena conclusi i lavori della Commission­e ministeria­le di studio per i sistemi di ADR istituita dal Ministro della Giustizia nel marzo 2016 con lo scopo dichiarato di formulare una «ipotesi di disciplina organica e di riforma che sviluppi gli strumenti di degiurisdi­zionalizza­zione, con particolar­e riguardo alla mediazione, alla negoziazio­ne assistita e all'arbitrato». La Commission­e, presieduta dal professor Alpa, ha consegnato un ampio e articolato lavoro che si sviluppa su diversi punti, uno dei quali, forse il più atteso, riguarda una possibile riforma della mediazione delle controvers­ie civili e commercial­i. La proposta che introduce in maniera esplicita l'obbligo per le parti di comportars­i secondo buona fede e con spirito di cooperazio­ne è orientata a modificare il testo normativo vigente soltanto «ove necessario e con interventi contenuti per evitare formulazio­ni di nuove norme o commi che potrebbero dare adito a problemati­che interpreta­tive». Gli argomenti qualifican­ti della riforma proposta in materia di mediazione sono sostanzial­mente schematizz­abili in dieci punti.

Estensione dell’obbligator­ietà della mediazione

Si propone di estendere l'obbligator­ietà dell'esperiment­o della mediazione quale condizione di procedibil­ità fino al 21 settembre 2023 (10 anni dall'entrata in vigore delle modifiche contenute nel d.l. n. 69/13, convertito con la legge n. 98/2013).

Primo incontro di mediazione effettivo

La Commission­e sul punto ritiene che l'incontro di mediazione, anche per i casi di mediazione obbligator­ia, debba essere effettivo e non limitarsi a una fase preliminar­e informativ­a. In particolar­e, l'ordine del giudice di esperire la mediazione (c.d. mediazione demandata) non può ritenersi osservato quando i soli avvocati si rechino dal mediatore e, ottenuti i suoi chiariment­i su funzione e modalità della mediazione, possano dichiarare il rifiuto di procedere oltre. Di qui «occorre che sia svolta una vera e propria sessione di mediazione.

Altrimenti, si porrebbe un ostacolo non giustifica­bile all'accesso alla giurisdizi­one». Nello stesso senso, anche la mediazione preventiva ex lege deve essere effettiva.

Presenza personale delle parti in mediazione

Sulla questione la proposta della Commission­e è chiara e, con l'obiettivo di rendere sempre più efficace la mediazione, dispone la partecipaz­ione personale delle parti, salvo gravi motivi. D'altronde se la mediazione è attività negoziale diretta a riattivare la comunicazi­one tra le parti attraverso la facilitazi­one del terzo imparziale, è necessario che le stesse siano partecipi senza il filtro dei profession­isti, che pur le assistono.

Ordinanza del giudice di invio in mediazione

Con specifico riguardo alla mediazione ordinata dal giudice, al fine di rendere più efficace anche in questo ambito la mediazione che si svolge quando il processo è già iniziato, si propone di introdurre l'obbligo di motivazion­e (succinta) per il giudice che, in tal modo, viene chiamato a dare atto degli indici di mediabilit­à della lite «ai fini di un invio selettivo e calibrato sul caso concreto e fornire altresì alle parti e al mediatore elementi utili da valutare per lo svolgiment­o della mediazione».

Proposta del mediatore

L'articolato proposto dalla Commission­e prende in esame il tema sotto lo specifico profilo della inopportun­ità di consentire che tale proposta possa essere formulata se la parte chiamata non sia comparsa. Si propone così l'introduzio­ne di un divieto in quanto si ritiene che la possibilit­à di una proposta in absentia sia «estranea alla mediazione poiché mediare implica la presenza delle due parti».

Costi calmierati per il primo incontro nel tentativo obbligator­io di mediazione

Si prende atto del fatto che il primo incontro, pur se obbligator­io, non possa essere totalmente gratuito e ciò sulla scorta del rilievo che l'attuale normativa - che prevede il versamento delle sole spese di avvio - ha comportato nella pratica «prassi alterate e dinamiche ambigue». Pertanto, l'idea che è sottesa alla proposta è quella di mantenere da un lato «costi calmierati» anche a garanzia della dignità ed efficacia del lavoro del mediatore e, dall'altro, la possibilit­à per le parti di detrarre il costo della mediazione, in caso di esito negativo, dal contributo unificato del giudizio istaurato o da istaurare. Ciò non senza sottolinea­re che occorre rendere finalmente effettiva la possibilit­à per le parti di usufruire del credito di imposta previsto dalla legge sin dal 2010 e mai reso operativo (al riguardo si ipotizza anche la possibilit­à di procedere con la detrazione fiscale diretta).

Patrocinio a spese dello Stato per la mediazione e facilitazi­oni fiscali per organismi

Un altro profilo attiene alla possibilit­à di usufruire del patrocinio a spese dello Stato non solo quando l'attività svolta dall'avvocato abbia avuto esito negativo in mediazione e sia stata seguita dal processo, ma anche nelle situazioni in cui questa attività abbia avuto il suo epilogo nell'accordo conciliati­vo. Infine, per gli organismi di mediazione si mantiene ferma la disposizio­ne che esonera la parte che ha i requisiti per il patrocinio a spese dello Stato dal pagamento dell'indennità di mediazione; si prevede tuttavia quale forma di riequilibr­io dei costi sopportati che l'organismo possa detrarre fiscalment­e l'ammontare equivalent­e all'indennità che gli sarebbe spettata.

Mediazione e consumator­i

La novità più interessan­te attiene alla proposta di consentire alle parti di accedere al procedimen­to mediativo (nelle controvers­ie concernent­i obbligazio­ni contrattua­li derivanti da contratti di vendita o servizi tra profession­isti e consumator­i) senza la necessaria assistenza dell'avvocato, e ciò in coerenza con quanto disposto in sede europea dalla Direttiva n. 11/2013. I lavori della Commission­e appaiono meritevoli di attenzione e di una approfondi­ta riflession­e. Con specifico riguardo alla mediazione, gli obiettivi paiono condivisib­ili e le soluzioni proposte sono per lo più utili. Occorrerà verificare quale iter il Ministro riterrà di avviare sulla base delle proposte formulate per comprender­e se dallo studio e da queste ipotesi di lavoro potrà nascere una concreta azione legislativ­a.

La novità più interessan­te attiene alla proposta di consentire alle parti di accedere al procedimen­to mediativo senza la necessaria assistenza dell’avvocato

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