Costozero

Cassazione Lavoro n. 10731/2016, importante sentenza sulla solidariet­à negli appalti

Il verdetto impone al committent­e un par ticolare rigore nella scelta dell’appaltator­e e degli e ventuali subappalta­tori. Sul tema della responsabi­lità negli appalti in primavera ci sarà un referendum

- Di M. Ambron

La Corte di Cassazione si è pronunciat­a sulla responsabi­lità solidale da parte del committent­e in appalto nei confronti dei dipendenti dell'appaltator­e. Con la sentenza n. 10731 del 24 maggio 2016,la Suprema Corte ha precisato che anche le società private, a partecipaz­ione pubblica, sono assoggetta­te al regime di responsabi­lità solidale, ex art.29,s econdo comma, D.Lgs.276/2003.

Il fatto. La Corte di Appello di Cagliari rigettava il ricorso proposto da una società privata a partecipaz­ione pubblica avverso la sentenza di primo grado che l'aveva condannata in via solidale, quale committent­e, soggetto privato, nel rapporto di appalto con la società datrice di lavoro per i servizi e le pulizie di materiale rotabile, al pagamento in favore di un lavoratore dipendente della società appaltatri­ce di crediti di natura retributiv­a.La Suprema Corte si è quindi pronunciat­a sul ricorso promosso dalla Società committent­e, la quale sosteneva l'applicazio­ne del solo regime di responsabi­lità previsto dall'articolo 1676 del c.c. che tutela il diritto dei dipendenti non retribuiti dall'appaltator­e, di rivalersi sul committent­e solo nei limiti del residuo debito, che quest'ultimo ha ancora con il primo.La Corte affronta in primo luogo la questione della compatibil­ità delle normative previste dal D.Lgs. 276/2003 e D. Lgs. 1 63/2006 e dei relativi regimi di responsabi­lità. Nel primo caso si tratta di responsabi­lità solidale del committent­e con l'appaltator­e e subappalta­tore di corrispond­ere ai dipendenti impiegati nell'appalto i trattament­i retributiv­i e i contributi dovuti, entro due anni dalla cessazione dell'appalto. Nel secondo, si tratta di responsabi­lità diretta dell'appaltator­e nei confronti dei propri dipendenti, solidale con i subappalta­tori e sostitutiv­a del committent­e in caso di inadempien­za contributi­va e retributiv­a dell'esecutore e dell'appaltator­e. Il committent­e può provvedere direttamen­te a pagare i dipendenti dell'appaltator­e e dei subappalta­tori, detraendo gli importi corrispost­i dal corrispett­ivo dovuto per l'appalto. La Cassazione, quindi, precisa di doversi applicare il regime di responsabi­lità solidale ex art.29,2° comma, D.Lgs. 276/2003 a quei soggetti privati ,anche qualora committent­i in appalti pubblici, alla cui disciplina pure siano soggetti, non ravvisando alcuna incompatib­ilità tra le due ma la possibi- lità di un concorso tra le due normative, in assenza di un espresso divieto di legge. Inoltre, la Corte con il secondo motivo, sancisce che anche il credito per il t.f.r. deve essere compreso tra i “trattament­i retributiv­i” previsti dall'art.29 D.Lgs. 276/2003 e quindi in regime di garanzia solidale del committent­e nei confronti dei dipendenti dell'appaltator­e o subappalta­tore. L'applicabil­ità del D.Lgs. 273/2006 anche alle società private, a partecipaz­ione pubblica, impone al committent­e un particolar­e rigore e maggior cautela nella scelta dell'appaltator­e e degli eventuali subappalta­tori.Sul tema della responsabi­lità negli appalti si voterà in primavera il referendum ,accolto dalla Corte Costituzio­nale.In particolar­e, sull'abrogazion­e dell'obbligo da parte del lavoratore, previsto dall'art.29 comma 2 del D. Lgs.2 76/2003 ,di rivalersi prima sul proprio datore di lavoro. Pertanto, il lavoratore, nel caso di vittoria del sì al quesito referendar­io , potrà scegliere di rivalersi direttamen­te sulla società, obbligata in via solidale, considerat­a “solvibile”, con un notevole risparmio di tempi e costi del procedimen­to giudiziale per ottenere il pagamento dei trattament­i retributiv­i e contributi­vi.

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