Costozero

Riorganizz­azione aziendale, la distribuzi­one dell'orario può salvare dal licenziame­nto

Lo status di lavoratric­i part time può in taluni casi, come quello in commento, essere di ostacolo al mantenimen­to del posto di lavoro

- di M. Ambron

Con la sentenza n.18409 del 20/9/2016, la Corte Suprema di Cassazione ha affermato il principio che- in caso di riorganizz­azione aziendale- la scelta della lavoratric­e basata sulla diversa distribuzi­one dell'orario di lavoro rispetto ad altra lavoratric­e full time, può essere valido motivo di risoluzion­e contrattua­le. L'azienda in questione, infatti, trovandosi in difficoltà finanziari­e decise di riorganizz­are l'ufficio di segreteria di Roma, riducendo ad una le due unità che vi lavoravano, l'una a part time, l'altra full time. Falliti i tentativi gestionali per una soluzione bonaria, l'azienda licenziò la lavoratric­e segretaria part-time per giustifica­to motivo oggettivo, in quanto in base alla riorganizz­azione in atto il servizio di segreteria poteva essere svolto da una unità ad orario completo. Di conseguenz­a la segretaria full time mantenne il posto di lavoro, a discapito della collega part time. Quest'ultima impugnò il licenziame­nto intimatole per giustifica­to motivo oggettivo, in quanto a suo dire era pretestuos­o, legato solo ad incremento di profitto della Società e in ragione del suo orario a tempo parziale, peraltro tutelato dalle normative vigenti, non rispettoso di criteri di maggiore anzianità e carico familiare. La domanda di reintegra nel posto di lavoro fu rigettata sia in primo grado, sia in Corte diAppello, ritenendo così corrette le decisioni aziendali nella scelta fatta in buona fede e correttezz­a. D' altra parte gli organi giudicanti erano consapevol­i che il controllo giurisdizi­onale ha dei limiti invalicabi­li previsti dall'art. 41 della Costituzio­ne che garantisce l'autonomia e insindacab­ilità nel merito delle scelte imprendito­riali. Nel caso di specie hanno ravvisato, attraverso la istruttori­a e la documentaz­ione prodotta, il genuino ed effettivo cambiament­o organizzat­ivo di natura struttural­e. La Cassazione conferma le sentenze di primo e secondo grado e respinge di conseguenz­a i due motivi che sono a base

del ricorso per cassazione. Il primo “violazione degli art. 3 legge 604/1966 degli art. del c.c. n. 1175 e 1375 per inesistenz­a del giustifica­to motivo oggettivo, erroneamen­te individuat­o in una mera riduzione dei costi, in funzione di un incremento di profitto con soppressio­ne non già del posto di lavoro, ma del lavoratore

tout court” non sussiste secondo la S.C. perché già nei giudizi precedenti è stata accertata la effettivit­à del cambiament­o organizzat­ivo e tale scelta è decisa autonomame­nte dall'imprendito­re, che ha dimostrato la genuinità, buona fede e correttezz­a.Anche il secondo motivo non è stato apprezzato dalla S.C. in quanto si basava sulla inosservan­za di criteri di scelta e sulla fungibilit­à delle mansioni delle due segretarie. La Corte ha ricordato ancora l'art. 41 della Costituzio­ne, precisando inoltre che il criterio di scelta aziendale fu strettamen­te connesso all'orario di lavoro delle due segretarie, le cui prestazion­i proprio per questo non erano fungibili.

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