Abilitazione scientifica nazionale, pubblicati i primi giudizi della tornata 2016
L'obbligo di eseguire il decisum del Giudice vale per tutte le parti soccombenti e specialmente per la Pubblica Amministrazione
SLa novità recente è costituita dal fatto che i candidati possono presentare la domanda di abilitazione senza limitazioni temporali quindi in qualsiasi momento dell'anno
ono in corso di pubblicazione i risultati della prima sessione della nuova procedura a sportello per l'abilitazione dei docenti di I e II fascia nei vari settori scientifico-disciplinari, i cosiddetti SSD. L'art. 16 della L. 240/2010 ha istituito l'abilitazione
scientifica nazionale (A.S.N.) con durata quadriennale che prevede requisiti distinti per le funzioni di professore di I e di II fascia. L'abilitazione riconosce la qualificazione scientifica che costituisce titolo necessario per l'accesso alle due fasce dei professori. Il tema A.S.N. continua a essere di grande interesse nella community universitaria e i candidati che, verificando la loro posizione sul sito abilitazione.miur.it apprendono di essere “non idonei”, possono presentare un ricorso al TAR Lazio, unico competente, per conseguire l'annullamento del proprio giudizio e una nuova valutazione, ricorso da notificarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione che corrisponde alla decorrenza dell'abilitazione, oppure nel termine di centoventi giorni proporre il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deciso dal Consiglio di Stato. La novità recente è costituita dal fatto che i candidati possono presentare la domanda di abilitazione senza limitazioni temporali quindi in qualsiasi momento dell'anno.Dai primi di aprile di quest'anno è in corso la pubblicazione dei dati relativi al gruppo di candidature presentate entro il 2 dicembre 2016. L'A.S.N. “a sportello” proseguirà pertanto senza interruzioni, il 3 aprile sono scaduti i termini per il secondo gruppo di candidature che vedranno le commissioni impegnate nella valutazione entro il prossimo 3 agosto e la pubblicazione dei risultati agli inizi di settembre 2017. Quanto poi all'obbligo della P.A. di eseguire le decisioni giudiziali, di recente si è registrato l'intervento della Cassazione civile in materia di classificazione delle riviste scientifiche ai fini dell'A.S.N. Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 5058 del 21 febbraio 2017 hanno censurato l'operato dell'Agenzia nazio- nale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (A.N.V.U.R.) che aveva escluso dalle pubblicazioni di eccellenza una rivista scientifica dell'area giuridica. La vicenda giudiziaria traeva origine dall'azione avviata da alcuni professori universitari, responsabili di una rivista di diritto amministrativo, che era stata ritenuta pubblicazione “non
di eccellenza” e non inserita dal Consiglio direttivo dell'A.N.V.U.R. nella lista delle riviste scientifiche di area giuridica incluse nella classe A, ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale. La questione sottoposta al vaglio giudiziale si riferiva alla identificazione e applicazione per la rivista dell'indice ( rating) di scientificità di una rivista giuridica, agli effetti della valutazione e inclusione nella classe (o fascia) A di cui al D.M. 7 giugno 2012, n. 76, allegato B che stabilisce: (…) a) le riviste di classe A sono quelle, dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la
diffusione, stima e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali; b) le riviste di classe B sono quelle, dotate di ISSN, che godono di buona reputazione presso la comunità scientifica di riferimento e hanno diffusione almeno nazionale; c) tutte le altre riviste scientifiche appartengono alla classe C. Il TAR Lazio dichiarava inammissibile il ricorso in relazione alla domanda di annullamento degli atti inerenti la procedura di abilitazione scientifica nazionale (per difetto di interesse dei ricorrenti) e improcedibile quella di annullamento e di nullità degli originali provvedimenti di classificazione poichè l'Agenzia aveva adottato una nuova classificazione in esecuzione dell'ordinanza di sospensiva conseguita dai ricorrenti. Successivamente con la sentenza 25 marzo 2015, n. 1584, il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso e conseguentemente annullava gli atti dell'A.N.V.U.R che avevano negato il carattere di eccellenza alla rivista. Di conseguenza, con apposita delibera del Consiglio direttivo, l'Agenzia confermava il riconoscimento del carattere scientifico della rivista ma la collocava nella classe B. Pertanto, i ricorrenti chiedevano al Consiglio di Stato di accertare e dichiarare l'inottemperanza dell'Agenzia. Il Consiglio di Stato, con sentenza in data 11 gennaio 2016, accoglieva il ricorso ordinando l'esecuzione della sentenza dall'autorità amministrativa. Il giudice amministrativo evidenziava che l'amministrazione aveva già espresso per la prima volta un giudizio ad ottobre del 2012, collocando la rivista in questione in classe B; che, a seguito dell'ordinanza cautelare di primo grado n. 934 del 2013, l'amministrazione aveva rinnovato la valutazione, confermando tuttavia la disposta classificazione in classe B, che, a seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale della rinnovata classificazione, l'A.N.V.U.R aveva adottato un terzo atto di sostanziale conferma dei precedenti.
Sarebbe pertanto contrastante con i principi di garanzia e di efficienza amministrativa e di effettività della portata obbligante del giudicato “l'ennesima edizione in capo al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e all'A.N.V.U.R di una intatta potestà valutativa” dopo che il Consiglio di Stato decideva per il riconoscimento della classificazione della rivista nella classe A. Il Consiglio di Stato pertanto ordinava all'Agenzia di provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione ad iscrivere la rivista nella classe A. La controversia per impulso dell'Agenzia e del MIUR è approdata alla Cassazione e decisa a febbraio dalle Sezioni Unite. In sintesi il ricorso è stato
respinto sul rilievo che « poichè nel giudizio di ottemperanza è attribuita al giudice amministrativo una giurisdizione anche di merito, per distinguere le fattispecie in cui il sindacato sui limiti di tale giurisdizione è consentito da quello in cui risulta invece inammissibile, risulta decisivo stabilire se quel che viene in questione è il modo in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza è stato esercitato dal giudice amministrativo, attenendo ciò ai limiti interni della giurisdizione, oppure il fatto stesso che un tal potere, con la particolare estensione che lo caratterizza, a detto giudice non spettava » . Conclusivamente la Cassazione ha sottolineato che la Pubblica amministrazione in special modo ha l'obbligo di eseguire i provvedimenti del giudice « in un'ottica di leale e imparziale esercizio del munus publicum » .