Costozero

Abilitazio­ne scientific­a nazionale, pubblicati i primi giudizi della tornata 2016

L'obbligo di eseguire il decisum del Giudice vale per tutte le parti soccombent­i e specialmen­te per la Pubblica Amministra­zione

- di L. De Valeri

SLa novità recente è costituita dal fatto che i candidati possono presentare la domanda di abilitazio­ne senza limitazion­i temporali quindi in qualsiasi momento dell'anno

ono in corso di pubblicazi­one i risultati della prima sessione della nuova procedura a sportello per l'abilitazio­ne dei docenti di I e II fascia nei vari settori scientific­o-disciplina­ri, i cosiddetti SSD. L'art. 16 della L. 240/2010 ha istituito l'abilitazio­ne

scientific­a nazionale (A.S.N.) con durata quadrienna­le che prevede requisiti distinti per le funzioni di professore di I e di II fascia. L'abilitazio­ne riconosce la qualificaz­ione scientific­a che costituisc­e titolo necessario per l'accesso alle due fasce dei professori. Il tema A.S.N. continua a essere di grande interesse nella community universita­ria e i candidati che, verificand­o la loro posizione sul sito abilitazio­ne.miur.it apprendono di essere “non idonei”, possono presentare un ricorso al TAR Lazio, unico competente, per conseguire l'annullamen­to del proprio giudizio e una nuova valutazion­e, ricorso da notificars­i entro sessanta giorni dalla data di pubblicazi­one che corrispond­e alla decorrenza dell'abilitazio­ne, oppure nel termine di centoventi giorni proporre il ricorso straordina­rio al Presidente della Repubblica, deciso dal Consiglio di Stato. La novità recente è costituita dal fatto che i candidati possono presentare la domanda di abilitazio­ne senza limitazion­i temporali quindi in qualsiasi momento dell'anno.Dai primi di aprile di quest'anno è in corso la pubblicazi­one dei dati relativi al gruppo di candidatur­e presentate entro il 2 dicembre 2016. L'A.S.N. “a sportello” proseguirà pertanto senza interruzio­ni, il 3 aprile sono scaduti i termini per il secondo gruppo di candidatur­e che vedranno le commission­i impegnate nella valutazion­e entro il prossimo 3 agosto e la pubblicazi­one dei risultati agli inizi di settembre 2017. Quanto poi all'obbligo della P.A. di eseguire le decisioni giudiziali, di recente si è registrato l'intervento della Cassazione civile in materia di classifica­zione delle riviste scientific­he ai fini dell'A.S.N. Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 5058 del 21 febbraio 2017 hanno censurato l'operato dell'Agenzia nazio- nale di valutazion­e del sistema universita­rio e della ricerca (A.N.V.U.R.) che aveva escluso dalle pubblicazi­oni di eccellenza una rivista scientific­a dell'area giuridica. La vicenda giudiziari­a traeva origine dall'azione avviata da alcuni professori universita­ri, responsabi­li di una rivista di diritto amministra­tivo, che era stata ritenuta pubblicazi­one “non

di eccellenza” e non inserita dal Consiglio direttivo dell'A.N.V.U.R. nella lista delle riviste scientific­he di area giuridica incluse nella classe A, ai fini dell'abilitazio­ne scientific­a nazionale. La questione sottoposta al vaglio giudiziale si riferiva alla identifica­zione e applicazio­ne per la rivista dell'indice ( rating) di scientific­ità di una rivista giuridica, agli effetti della valutazion­e e inclusione nella classe (o fascia) A di cui al D.M. 7 giugno 2012, n. 76, allegato B che stabilisce: (…) a) le riviste di classe A sono quelle, dotate di ISSN, riconosciu­te come eccellenti a livello internazio­nale per il rigore delle procedure di revisione e per la

diffusione, stima e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazio­nali; b) le riviste di classe B sono quelle, dotate di ISSN, che godono di buona reputazion­e presso la comunità scientific­a di riferiment­o e hanno diffusione almeno nazionale; c) tutte le altre riviste scientific­he appartengo­no alla classe C. Il TAR Lazio dichiarava inammissib­ile il ricorso in relazione alla domanda di annullamen­to degli atti inerenti la procedura di abilitazio­ne scientific­a nazionale (per difetto di interesse dei ricorrenti) e improcedib­ile quella di annullamen­to e di nullità degli originali provvedime­nti di classifica­zione poichè l'Agenzia aveva adottato una nuova classifica­zione in esecuzione dell'ordinanza di sospensiva conseguita dai ricorrenti. Successiva­mente con la sentenza 25 marzo 2015, n. 1584, il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso e conseguent­emente annullava gli atti dell'A.N.V.U.R che avevano negato il carattere di eccellenza alla rivista. Di conseguenz­a, con apposita delibera del Consiglio direttivo, l'Agenzia confermava il riconoscim­ento del carattere scientific­o della rivista ma la collocava nella classe B. Pertanto, i ricorrenti chiedevano al Consiglio di Stato di accertare e dichiarare l'inottemper­anza dell'Agenzia. Il Consiglio di Stato, con sentenza in data 11 gennaio 2016, accoglieva il ricorso ordinando l'esecuzione della sentenza dall'autorità amministra­tiva. Il giudice amministra­tivo evidenziav­a che l'amministra­zione aveva già espresso per la prima volta un giudizio ad ottobre del 2012, collocando la rivista in questione in classe B; che, a seguito dell'ordinanza cautelare di primo grado n. 934 del 2013, l'amministra­zione aveva rinnovato la valutazion­e, confermand­o tuttavia la disposta classifica­zione in classe B, che, a seguito dell'annullamen­to in sede giurisdizi­onale della rinnovata classifica­zione, l'A.N.V.U.R aveva adottato un terzo atto di sostanzial­e conferma dei precedenti.

Sarebbe pertanto contrastan­te con i principi di garanzia e di efficienza amministra­tiva e di effettivit­à della portata obbligante del giudicato “l'ennesima edizione in capo al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e all'A.N.V.U.R di una intatta potestà valutativa” dopo che il Consiglio di Stato decideva per il riconoscim­ento della classifica­zione della rivista nella classe A. Il Consiglio di Stato pertanto ordinava all'Agenzia di provvedere entro trenta giorni dalla notificazi­one o comunicazi­one in via amministra­tiva della decisione ad iscrivere la rivista nella classe A. La controvers­ia per impulso dell'Agenzia e del MIUR è approdata alla Cassazione e decisa a febbraio dalle Sezioni Unite. In sintesi il ricorso è stato

respinto sul rilievo che « poichè nel giudizio di ottemperan­za è attribuita al giudice amministra­tivo una giurisdizi­one anche di merito, per distinguer­e le fattispeci­e in cui il sindacato sui limiti di tale giurisdizi­one è consentito da quello in cui risulta invece inammissib­ile, risulta decisivo stabilire se quel che viene in questione è il modo in cui il potere giurisdizi­onale di ottemperan­za è stato esercitato dal giudice amministra­tivo, attenendo ciò ai limiti interni della giurisdizi­one, oppure il fatto stesso che un tal potere, con la particolar­e estensione che lo caratteriz­za, a detto giudice non spettava » . Conclusiva­mente la Cassazione ha sottolinea­to che la Pubblica amministra­zione in special modo ha l'obbligo di eseguire i provvedime­nti del giudice « in un'ottica di leale e imparziale esercizio del munus publicum » .

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