Costozero

Tensostrut­ture e capannoni retrattili, come ampliare lo spazio produttivo all'occorrenza e velocement­e

Secondo la giurisprud­enza, queste strutture non provocando né un aumento di volume, né di superficie coperta, non necessitan­o di alcun permesso

- Luigi Maria D'Angiolella Avvocato | Studio D'Angiolella dangiolell­a@studiolega­ledangiole­lla.it

di L. M. D' Angiolella

Nelle aree industrial­i sono da tempo visibili particolar­i strutture telonate, che si ritraggono su carrelli e sono utilizzate come spazi temporanei, come sistemi modulari utili soprattutt­o alle aziende che si occupano di logistica, ma non solo. Si tratta, in genere, di strutture caratteriz­zate da elementi in metallo, coperte da telo in plastica, prive di opere murarie e di pareti chiuse, che si ritraggono fino a chiudersi completame­nte carrellate. Esse sono diventate essenziali per permettere - ad esempio - temporanee modifiche delle linee produttive o per allocazion­i di prodotti finiti prima della loro movimentaz­ione. Insomma, decisament­e utili ed elastiche nella loro funzione. La loro diffusione ha portato a diversi punti di vista sulla loro rilevanza urbanistic­a, ma ormai va consolidan­dosi un orientamen­to secondo cui esse non hanno rilevanza alcuna, non modificand­osi il territo- rio. Tali strutture secondo la giurisprud­enza non provocano né un aumento di volume, né di superficie coperta e non configuran­o l'alterazion­e della sagoma dell'edificio. Rientrano, pertanto, nella categoria delle attività di edilizia libera, non necessitan­o di alcun permesso (né sono necessari altri titoli abilitativ­i nel momento in cui debba subire interventi manutentiv­i). Ciò è possibile in quanto le stesse strutture non modificano la destinazio­ne d'uso degli spazi esterni e sono facilmente rimovibili. Questa è la posizione espressa in diverse pronunce giurisprud­enziali, anche del Consiglio di Stato Vi sezione n. 306/2017; id: 1619 del 2016, ove si legge che « una struttura in alluminio destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico, non costituisc­e un intervento definibile come “nuova costruzion­e”, né come “ristruttur­azione edilizia”, pertanto non si può definire attività soggetta al rilascio del permesso di costruire. Rientra,

tra le attività di edilizia libera, così come definita dall'art. 6 del TU

Edilizia » . Questo orientamen­to appare in linea con una tendenza anche del Legislator­e addirittur­a per installazi­oni in zone vincolate paesaggist­icamente. È stato emanato il D.P.R. n. 31 del 31 febbraio 2017 rubricato “Regolament­o recante individuaz­ione degli interventi esclusi dall'autorizzaz­ione paesaggist­ica o sottoposti a procedura autorizzat­oria semplifica

ta” che prevede un procedimen­to autorizzat­orio semplifica­to ex articolo 3 anche per l'installazi­one di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamen­to tra i capannoni stessi, entro il limite del 10% della superficie coperta preesisten­te. Si percepisce un deciso favor per le installazi­oni produttive, essenziali per gli imprendito­ri che possono così operare in questi casi senza sottoporsi alle forche caudine della burocrazia comunale e della Sovrintend­enza. Mi pare un passo in avanti.

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