Lavoro in somministrazione, legittimo il contratto prorogato per esigenze di produzione
Se le ragioni organizzative dell'azienda sono provate, il prolungamento anche ripetuto più volte è ritenuto giustificato secondo la Suprema Corte
di M. Ambron
Ifatti oggetto dei procedimenti risalgono agli anni 2010 e 2011, durante i quali il lavoratore in questione fu assunto con contratto a tempo determinato e successivamente licenziato da una Società di somministrazione, che lo destinò ad una Impresa utilizzatrice che ne aveva fatto richiesta, con la quale intercorreva un rapporto commerciale. Il contratto a termine, prorogato per sei volte, riportava la seguente motivazione « per esigenze di carattere produttivo legate all'incremento dell'attività lavorativa a seguito dell'ordine n. 3494716 » . In primo grado il giudice aveva accolto le motivazioni del lavoratore, condannando la Società utilizzatrice al pagamento a titolo risarcitorio di una indennità pari a dieci mensilità. La Corte di Appello, invece, aveva riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che le ragioni organizzative e produttive addot- te ai fini della proroga risultavano provate e quindi giustificate erano anche le proroghe del contratto, in considerazione del fatto che il lavoratore era stato utilizzato per quello specifico ordine, che per sua natura aveva le caratteristiche della temporaneità. Il lavoratore presentò ricorso in Cassazione deducendo violazione dell'art. 20 quarto comma d.lgs. 276/2003, in quanto a suo avviso la Corte di Appello non aveva effettuato le dovute verifiche e indagini in punto di fatto sulla specificità della causale indicata nei contratti, non esercitando così il dovuto controllo giudiziale. I motivi addotti risultano infondati secondo la Suprema Corte, in quanto risiedono nella contestazione della valutazione probatoria della Corte di Appello con richiesta di una verifica di merito che, però, la Suprema Corte non può effettuare perché insindacabile in sede di legitti- mità, in quanto le motivazioni erano “congruamente e correttamente motivate”. Il valore della sentenza in commento risiede in molteplici aspetti. Nei confronti delle Società di Somministrazione vi è il riconoscimento del ruolo svolto, in quanto secondo la direttiva 2008/104/CE, richiamata in sentenza, tali società contribuiscono a diffondere una forma di impiego flessibile, concorrendo alla “creazione di posti di lavoro e sviluppo di forme di lavoro flessibile”. Nei confronti delle Società utilizzatrici la conferma che possono ricorrere alla stipula di contratti a tempo determinato, anche prorogati più volte, tramite Società di Somministrazione, purché vengano riportate specifiche e puntuali motivazioni, che devono, però, trovare riscontro in punto di fatto con l'attività svolta effettivamente dal dipendente.