Costozero

Lavoro in somministr­azione, legittimo il contratto prorogato per esigenze di produzione

Se le ragioni organizzat­ive dell'azienda sono provate, il prolungame­nto anche ripetuto più volte è ritenuto giustifica­to secondo la Suprema Corte

- Massimo Ambron Avvocato avv.massimoamb­ron@fastwebnet.it

di M. Ambron

Ifatti oggetto dei procedimen­ti risalgono agli anni 2010 e 2011, durante i quali il lavoratore in questione fu assunto con contratto a tempo determinat­o e successiva­mente licenziato da una Società di somministr­azione, che lo destinò ad una Impresa utilizzatr­ice che ne aveva fatto richiesta, con la quale intercorre­va un rapporto commercial­e. Il contratto a termine, prorogato per sei volte, riportava la seguente motivazion­e « per esigenze di carattere produttivo legate all'incremento dell'attività lavorativa a seguito dell'ordine n. 3494716 » . In primo grado il giudice aveva accolto le motivazion­i del lavoratore, condannand­o la Società utilizzatr­ice al pagamento a titolo risarcitor­io di una indennità pari a dieci mensilità. La Corte di Appello, invece, aveva riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che le ragioni organizzat­ive e produttive addot- te ai fini della proroga risultavan­o provate e quindi giustifica­te erano anche le proroghe del contratto, in consideraz­ione del fatto che il lavoratore era stato utilizzato per quello specifico ordine, che per sua natura aveva le caratteris­tiche della temporanei­tà. Il lavoratore presentò ricorso in Cassazione deducendo violazione dell'art. 20 quarto comma d.lgs. 276/2003, in quanto a suo avviso la Corte di Appello non aveva effettuato le dovute verifiche e indagini in punto di fatto sulla specificit­à della causale indicata nei contratti, non esercitand­o così il dovuto controllo giudiziale. I motivi addotti risultano infondati secondo la Suprema Corte, in quanto risiedono nella contestazi­one della valutazion­e probatoria della Corte di Appello con richiesta di una verifica di merito che, però, la Suprema Corte non può effettuare perché insindacab­ile in sede di legitti- mità, in quanto le motivazion­i erano “congruamen­te e correttame­nte motivate”. Il valore della sentenza in commento risiede in molteplici aspetti. Nei confronti delle Società di Somministr­azione vi è il riconoscim­ento del ruolo svolto, in quanto secondo la direttiva 2008/104/CE, richiamata in sentenza, tali società contribuis­cono a diffondere una forma di impiego flessibile, concorrend­o alla “creazione di posti di lavoro e sviluppo di forme di lavoro flessibile”. Nei confronti delle Società utilizzatr­ici la conferma che possono ricorrere alla stipula di contratti a tempo determinat­o, anche prorogati più volte, tramite Società di Somministr­azione, purché vengano riportate specifiche e puntuali motivazion­i, che devono, però, trovare riscontro in punto di fatto con l'attività svolta effettivam­ente dal dipendente.

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