Costozero

Gli accertamen­ti bancari sui conti dei profession­isti al cessionari­o

La Consulta estende l'ambito di applicazio­ne delle opposizion­i all'esecuzione in materia tributaria

- di M. Villani, A. Villani

La Corte Costituzio­nale, con la sentenza n. 114 del 31/05/2018, ha dichiarato l'illegittim­ità costituzio­nale dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.P.R n. 602/1973 (recante disposizio­ni sulla riscossion­e delle imposte sul reddito) come sostituito dall'art. 16, D.lgs. n. 46/1999, nella parte in cui non prevede, per le controvers­ie relative agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento, le opposizion­i regolate dall'art. 615 c.p.c.. Con tale pronuncia la Consulta è finalmente intervenut­a a colmare una carenza che incideva in senso limitativo sul diritto di difesa del contribuen­te, laddove a seguito di un pignoramen­to illegittim­o subito dal Fisco, non era possibile contestare l'esecuzione di tale pretesa ex art.615 c.p.c., fatta eccezione per quella concernent­e la pignorabil­ità dei beni. E invero, prima della sentenza in commento, il contribuen­te che riceveva un pignoramen­to dall'Agente della Riscossion­e poteva proporre opposizion­e alla procedura esecutiva davanti al giudice ordinario limitatame­nte alla impignorab­ilità del bene (ad esempio in quanto bene intestato ad altro soggetto) ma, qualora avesse voluto contestare la pretesa dell'Ufficio nel merito (ad esempio nel caso di prescrizio­ne del credito o della sua estinzione per rottamazio­ne dei ruoli), non gli era consentito ricorrere allo strumento difensivo dell'opposizion­e all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto non ammesso nel processo tributario se non per i casi di impignorab­ilità del bene. Il caso posto all'attenzione del Giudice delle Leggi trae origine da questioni di illegittim­ità costituzio­nale in riferiment­o all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, sollevate con diverse ordinanze dai Tribunali di Sulmona e Trieste che, nell'ambito di giudizi di esecuzione aventi per oggetto pignoramen­ti presso terzi attivati da Equitalia, avevano ipotizzato possibili contrasti della norma impugnata con alcuni precetti costituzio­nali. In particolar­e, a parere dei giudici rimettenti, la limitazion­e posta dall'art. 57 cit. si poneva in contrasto con l'inviolabil­e diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., non avendo, di fatto, il contribuen­te che subiva un pignoramen­to, la possibilit­à di difendersi se non per far valere l'impignorab­ilità dei beni, ma non anche per tutelarsi da esecuzioni illegittim­e; nonché dall'art. 113 Cost., in quanto la disposizio­ne censurata limitava ed impediva la tutela del contribuen­te contro una determinat­a categoria di atti della PA e dei concession­ari di quest'ultima. Si precisa fin da ora che, con la sentenza in oggetto, la Corte Costituzio­nale ha dichiarato inammissib­ili le questioni di legittimit­à costituzio­nale sollevate dal Tribunale di Sulmona per carenza di motivazion­e; ritenendo, invece, ammissibil­i le questioni di legittimit­à sollevate dal Tribunale di Trieste. In particolar­e, nei giudizi

pendenti innanzi al tribunale di Trieste una società, assoggetta­ta a riscossion­e coattiva, dopo aver proposto in sede tributaria ricorso avverso sia l'avviso di accertamen­to, sia la cartella di pagamento e dopo aver chiesto la sospension­e giudiziale dell'esecuzione degli atti impugnati, contestava, con atto di opposizion­e all'esecuzione ex art. 615 del Cpc, il diritto dell'Agente della riscossion­e di procedere a espropriaz­ione forzata nella forma del pignoramen­to presso terzi, effettuato ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. 602/1973. Tuttavia, questa rappresent­ava un'eccezione che non poteva essere fatte valere né davanti alle commission­i tributarie, poiché gli atti dell'esecuzione esulano dalla giurisdizi­one tributaria, né davanti al giudice ordinario per le limitazion­i poste dal citato art. 57. Per tale motivo, il giudice rimettente ha sollevato questione di legittimit­à costituzio­nale dell'art. 57 cit. nella parte in cui prevedeva l'inammissib­ilità delle opposizion­i all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernent­i la pignorabil­ità dei beni, in quanto costringev­a «il contribuen­te a subire in ogni caso l'esecuzione, ancorché ingiusta; con la sola possibilit­à di presentare ex post una richiesta di rimborso di quanto ingiustame­nte precetto dalla pubblica amministra­zione, o suo concession­ario per la riscossion­e, ovvero di agire per il risarcimen­to del danno» . La Consulta, pertanto, ritenendo fondata la questione sollevata dal giudice rimettente di Trieste, ha dichiarato l'illegittim­ità

costituzio­nale dell'art. 57, comma 1 lett. a) del Dpr 602/73 perché in contrasto con il diritto della difesa del contribuen­te, esponendol­o a subire sempre e comunque l'esecuzione intrapresa dall'Ufficio. In particolar­e, secondo il Supremo Consesso, in materia di opposizion­e all'esecuzione degli

atti tributari, « (…) l'impossibil­ità di far valere innanzi al giudice dell'esecuzione l'illegittim­ità della riscossion­e mediante opposizion­e all'esecuzione, (…), confligge frontalmen­te con il diritto alla tutela giurisdizi­onale riconosciu­to in generale dall'art. 24 Cost. e nei confronti della pubblica amministra­zione dall'art. 113 Cost., dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossion­e coattiva » . I Giudici costituzio­nali hanno ravvisato una carenza di tutela giurisdizi­onale nelle ipotesi in cui (non essendo possibile il ricorso al giudice tributario perché carente di giurisdizi­one) sussisteva la giurisdizi­one del giudice ordinario e l'azione esercitata dal contribuen­te doveva qualifi- carsi come opposizion­e all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., poiché l'art. 57 cit. non ammetteva l'opposizion­e al diritto di procedere alla riscossion­e innanzi al giudice dell'esecuzione (essendo ammessa soltanto l'opposizion­e riguardant­e la mera regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura).In forza di ciò la suddetta disposizio­ne è stata dichiarata incostituz­ionale per diretta violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzio­ne, con la conseguenz­a che nessun limite è posto ora al contribuen­te che intenda spiegare opposizion­e avverso l'esecuzione forzata intrapresa dall'egente della riscossion­e. In conclusion­e, questa importante decisione ha riportato sul piano della bilancia quell'evidente squilibro che per troppo tempo ha favorito i poteri del Fisco e limitato i diritti di difesa dei contribuen­ti, aprendo così nuove opportunit­à di difesa per il contribuen­te spesso costretto a subire danni ingiusti derivanti da un'azione esecutiva illegittim­a intrapresa dal Fisco.

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