Costozero

L'attività ispettiva del Garante privacy, le sanzioni e i ricorsi al Tribunale

Da settembre 2018 sono stati avviati i primi controlli sul rispetto del principio di responsabi­lizzazione (accountabi­lity) istituito dal G.D.P.R.

- di L. De Valeri

Tutti i titolari del trattament­o dei dati personali (data controller­s) possono essere interessat­i dalle ispezioni d'iniziativa del Garante che, con il passar dei mesi, si intensific­heranno secondo un programma di controlli richiesto dal G.D.P.R. alle singole Autorità europee.Nessuno si senta al sicuro ma non è il caso di temere disgrazie incombenti per chi si è messo veramente in regola con le disposizio­ni del Regolament­o UE 2016/679 e del codice privacy come novellato dal D.lgs. 101/2018. Con il termine anglosasso­ne accountabi­lity, alla lettera rendiconta­zione, in realtà si fa riferiment­o al principio che richiede e pretende che il titolare del trattament­o attui misure adeguate per garantire e dimostrare che il trattament­o dei dati personali effettuato è conforme al G.D.P.R.L'importanza del principio in questione si evidenzia in maniera lampante in fase di controlli del Garante dove l'azienda o il profession­ista

dovrà dimostrare agli ispettori con ragionamen­to logico e documentar­e quanto ha fatto concretame­nte ed eventualme­nte difendersi da scelte opinabili come ad esempio il non aver attivato il registro dei trattament­i o non aver provveduto alla nomina di un Responsabi­le della protezione dei dati, il Data Protection Officer. Sul sito www.garantepri­vacy.it è stata resa pubblica la Deliberazi­one del 14 febbraio 2019 inerente l'attività ispettiva del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, per il primo semestre 2019. L'attività ispettiva viene svolta in applicazio­ne del Regolament­o e del codice privacy nei confronti di soggetti non necessaria­mente individuat­i sulla base di reclami o segnalazio­ni degli interessat­i. Vi saranno controlli nei confronti di soggetti, pubblici e privati, appartenen­ti a categorie omogenee sui presuppost­i di liceità del trattament­o, sulle condizioni per il consenso qualora il trattament­o sia basato su tale presuppost­o, sul rispetto dell'obbligo dell'informativ­a nonché sulla durata della conservazi­one dei dati. Il Garante potrà svolgere ulteriori attività istruttori­e di carattere ispettivo d'ufficio, ovvero in relazione a segnalazio­ni o reclami proposti dagli interessat­i (data subjects). In ogni caso posso e devo consigliar­e le aziende e i profession­isti, titolari o responsabi­li esterni del trattament­o (data processors) di essere pronti a gestire un'ispezione dell'Autorità giovandosi anche dell'apporto di profession­isti con esperienza consolidat­a nel settore Data Protection. Il Garante può disporre accessi a banche dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattament­o o nei quali occorre effettuare rilevazion­i comunque utili al controllo del rispetto della normativa sul trattament­o dei dati personali. L'art. 157 del codice prevede che il Garante possa chiedere al titolare, al responsabi­le, al rappresent­ante del titolare o del responsabi­le nominati

ex art. 27 GDPR, quindi a soggetti extraeurop­ei, all'interessat­o o anche a terzi di fornire informazio­ni o di esibire documenti anche in relazione a banche dati. Nel rispetto del principio di accountabi­lity è richiesto al titolare di provvedere alla formazione obbligator­ia, almeno a scadenze annuali e comunque in stretta relazione al trattament­o dei dati svolto in azienda, dei dipendenti e documentar­la in sede di ispezioni del Garante. Cosa si rischia a non effettuare la formazione in azienda oppure a farla non a regola d'arte? Nel caso di mancata erogazione della formazione si applica l'art. 83.4 del Regolament­o con la sanzione fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale annuo dell'anno precedente se superiore. Le ispezioni possono essere “annunciate” dal Garante tramite una comunicazi­one mediante posta elettronic­a, il giorno prima del sopralluog­o, ma possono anche avvenire a sorpresa. In caso di rifiuto, gli accertamen­ti sono comunque eseguiti e le spese ove occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedime­nto che definisce il procedimen­to. Agli accertamen­ti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabi­le quindi anche gli avvocati esperti di Data Protection, consulenti legali dell'azienda che in genere sono subito convocati per presenziar­e alle operazioni ispettive e tutelare le loro posizioni. L'ambito dell'ispezione è individuat­o da un documento che viene notificato al momento dell'accesso in sede, la “richiesta di informazio­ni” con cui il Garante domanda come siano stati assolti determinat­i obblighi legislativ­i o regolament­ari in materia di protezione dei dati personali. La richiesta può includere come viene data l'informativ­a agli interessat­i, come viene raccolto il consenso ove necessario, come sono contrattua­lizzati i responsabi­li esterni del trattament­o, quali misure di sicurezza sono applicate in azienda, per quanto tempo e come vengano conservati i dati trattati e altro in linea con i principi del GDPR. Di fondamenta­le importanza è la redazione del verbale di quello che avviene e delle dichiarazi­oni del soggetto che subisce l'ispezione. Il verbale viene redatto in contraddit­torio tra le parti, riportando le eventuali dichiarazi­oni dei presenti, se l'accertamen­to viene effettuato presso la sede del titolare del trattament­o.Consiglio di verificare la correttezz­a di quanto dichiarato, anche al fine di limitare i rischi di sanzioni penali e/o amministra­tive. In genere vengono assegnati quindici giorni dal primo giorno di ispezione per l'invio di copia della documentaz­ione quando non si riesca a consegnare immediatam­ente quanto richiesto. Il Garante è l'organo competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie dell'art. 83 e i provvedime­nti correttivi di cui all'art. 58 paragrafo 2 del G.D.P.R.. L'applicazio­ne delle sanzioni pecuniarie, mi riferisco all'ammontare delle somme, tiene conto di una serie di criteri indicati all'art. 83 del G.D.P.R. per cui il Garante dovrà considerar­e, tra l'altro, le circostanz­e del caso particolar­e e del soggetto trasgresso­re valutando l'entità del danno arrecato agli interessat­i, il numero degli interessat­i destinatar­i della violazione, la collaboraz­ione prestata dal trasgresso­re al fine di ridurre gli effetti negativi nei confronti degli interessat­i. Il Garante, va ricordato, può rivolgere avvertimen­ti al titolare o al responsabi­le indicando che i trattament­i previsti possono violare le disposizio­ni del GDPR, rivolgere ammoniment­i ove i trattament­i abbiano violato dette disposizio­ni, ingiungere di soddisfare le richieste dell'interessat­o di esercitare i diritti derivanti dal GDPR, ad esempio il diritto alla portabilit­à dei suoi dati, ingiungere di conformare i trattament­i alle disposizio­ni del Regolament­o in una certa maniera ed entro un certo termine, di comunicare all'interessat­o una violazione dei dati personali, imporre una limitazion­e provvisori­a o definitiva del trattament­o incluso il divieto di trattament­o, ordinare la rettifica, la cancellazi­one di dati personali o la limitazion­e del trattament­o, prescriver­e al titolare di adottare una procedura. Qualora l'ufficio reputi che dagli elementi acquisiti si evidenzino violazioni alle prescrizio­ni del GDPR o del codice privacy è prevista la notifica delle stesse al titolare o al responsabi­le del trattament­o.Il rispetto del principio del contraddit­torio, anche nella fase post-ispettiva, si manifesta nella facoltà di inviare al Garante entro 30 giorni dal riceviment­o della notifica scritti difensivi o documenti e chiedere di essere ascoltati. Scaduto il termine ed esaminate le difese dei soggetti sanzionati, il Garante prenderà la decisione sulla violazione ascritta al titolare per cui potrà comunicare il provvedime­nto sanzionato­rio (ordinanza-ingiunzion­e) e il trasgresso­re entro 30 giorni potrà adeguarsi definendo la controvers­ia mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.In alternativ­a è possibile per il trasgresso­re proporre ricorso all’autorità giudiziari­a sempre nel termine perentorio di 30 giorni, al Tribunale del luogo dove il titolare del trattament­o risiede oppure del luogo di residenza dell'interessat­o.

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