Litisconsorzio necessario per i soci della snc
Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell'art. 14 D.lgs. n. 546/92. In mancanza di questo, il giudizio è affetto da nullità assoluta
Il fenomeno del litisconsorzio (o comunanza della lite) si verifica quando il processo presenta una pluralità di parti, sia in qualità di attori-ricorrenti, sia di convenuti-resistenti. Nell'ambito di questo istituto si distinguono:
- il litisconsorzio attivo, che si ha quando in un processo vi sono più attori contro un solo convenuto (ad es. il ricorso proposto congiuntamente dal venditore e dal compratore di un immobile contro l'avviso di accertamento di maggiore valore ai fini dell'imposta di registro);
- il litisconsorzio passivo, che si ha quando in un processo vi è un solo attore contro più convenuti (ad es. il ricorso del contribuente avverso iscrizione a ruolo, proposto nei confronti sia del competente Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate che ha formato il ruolo, sia dell'Agente della Riscossione che ha emesso la cartella di pagamento);
- il litisconsorzio misto, che si
ha quando in un processo vi sono più attori-ricorrenti contro più convenuti-resistenti (Circ. Min. 23 aprile 1996 n. 98/E). Il litisconsorzio può essere, inoltre, necessario o facoltativo, a seconda che la presenza di due o più parti venga imposta dalla legge. Nel primo caso (litisconsorzio necessario) il processo dovrà coinvolgere tutti i soggetti interessati a pena di nullità dell'intero giudizio; nel secondo caso (litisconsorzio
La Corte ha precisato che, trattandosi di litisconsorzio necessario, la controversia relativa al reddito della società di persone impone necessariamente la partecipazione obbligatoria della società e di tutti i soci
facoltativo), invece, stante la connessione dell'oggetto o del titolo dal quale dipendono, più parti potranno agire o essere convenute nello stesso processo. In materia processualcivilistica il litisconsorzio è disciplinato dall'art. 102 c.p.c. il quale, al primo comma, prevede che «se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo».
Al secondo comma, aggiunge, poi, che «se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito». In materia processual-tributaria, invece, il processo tributario nell'affiancarsi alla disciplina civilistica di cui agli articoli 102 e 331 c.p.c., regola la pluralità di parti nel giudizio con la previsione di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 546/1992.
In particolare, l'art. 331 c.p.c. citato prevede espressamente che «se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra
loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se necessario, l'udienza di comparizione». L'art. 14 del D.lgs. 546/1992, da parte sua, al primo comma, stabilisce che «se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi», per poi proseguire al secondo comma affermando che «se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati al comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza». Elemento comune ad entrambi i processi è quello di non specificare in quali casi si verifica il c.d. “litisconsorzio necessario”. Ciò premesso, si rileva come, in materia di litisconsorzio necessario, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 04/06/2008, n. 14815, ha avuto modo di statuire che «nel caso di accertamento a una società di persone, il ricorso presentato anche da uno dei soggetti coinvolti apre la strada comunque al giudizio collettivo. Così che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari risulta nullo». In altre parole, la Corte ha precisato che, trattandosi di litisconsorzio necessario, la controversia relativa al reddito della società di persone impone necessariamente la partecipazione obbligatoria della società e di tutti i soci. Tale orientamento è stato, peraltro, recentemente confermato dalla Suprema Corte che, con l'ordinanza n. 8186 del 22 marzo 2019, ha avuto modo di ribadire come costituisce principio ormai consolidato quello per cui, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Ne consegue, pertanto, che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell'art. 14 D.lgs. n. 546/92. In mancanza, il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento anche d'ufficio.