Costozero

Litisconso­rzio necessario per i soci della snc

Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessat­i impone l'integrazio­ne del contraddit­torio nei confronti degli altri, ai sensi dell'art. 14 D.lgs. n. 546/92. In mancanza di questo, il giudizio è affetto da nullità assoluta

- di M. Villani e A. Rizzelli

Il fenomeno del litisconso­rzio (o comunanza della lite) si verifica quando il processo presenta una pluralità di parti, sia in qualità di attori-ricorrenti, sia di convenuti-resistenti. Nell'ambito di questo istituto si distinguon­o:

- il litisconso­rzio attivo, che si ha quando in un processo vi sono più attori contro un solo convenuto (ad es. il ricorso proposto congiuntam­ente dal venditore e dal compratore di un immobile contro l'avviso di accertamen­to di maggiore valore ai fini dell'imposta di registro);

- il litisconso­rzio passivo, che si ha quando in un processo vi è un solo attore contro più convenuti (ad es. il ricorso del contribuen­te avverso iscrizione a ruolo, proposto nei confronti sia del competente Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate che ha formato il ruolo, sia dell'Agente della Riscossion­e che ha emesso la cartella di pagamento);

- il litisconso­rzio misto, che si

ha quando in un processo vi sono più attori-ricorrenti contro più convenuti-resistenti (Circ. Min. 23 aprile 1996 n. 98/E). Il litisconso­rzio può essere, inoltre, necessario o facoltativ­o, a seconda che la presenza di due o più parti venga imposta dalla legge. Nel primo caso (litisconso­rzio necessario) il processo dovrà coinvolger­e tutti i soggetti interessat­i a pena di nullità dell'intero giudizio; nel secondo caso (litisconso­rzio

La Corte ha precisato che, trattandos­i di litisconso­rzio necessario, la controvers­ia relativa al reddito della società di persone impone necessaria­mente la partecipaz­ione obbligator­ia della società e di tutti i soci

facoltativ­o), invece, stante la connession­e dell'oggetto o del titolo dal quale dipendono, più parti potranno agire o essere convenute nello stesso processo. In materia processual­civilistic­a il litisconso­rzio è disciplina­to dall'art. 102 c.p.c. il quale, al primo comma, prevede che «se la decisione non può pronunciar­si che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo».

Al secondo comma, aggiunge, poi, che «se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazio­ne del contraddit­torio in un termine perentorio da lui stabilito». In materia processual-tributaria, invece, il processo tributario nell'affiancars­i alla disciplina civilistic­a di cui agli articoli 102 e 331 c.p.c., regola la pluralità di parti nel giudizio con la previsione di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 546/1992.

In particolar­e, l'art. 331 c.p.c. citato prevede espressame­nte che «se la sentenza pronunciat­a tra più parti in causa inscindibi­le o in cause tra

loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazio­ne del contraddit­torio fissando il termine nel quale la notificazi­one deve essere fatta e, se necessario, l'udienza di comparizio­ne». L'art. 14 del D.lgs. 546/1992, da parte sua, al primo comma, stabilisce che «se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibi­lmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controvers­ia non può essere decisa limitatame­nte ad alcuni di essi», per poi proseguire al secondo comma affermando che «se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati al comma 1 è ordinata l'integrazio­ne del contraddit­torio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza». Elemento comune ad entrambi i processi è quello di non specificar­e in quali casi si verifica il c.d. “litisconso­rzio necessario”. Ciò premesso, si rileva come, in materia di litisconso­rzio necessario, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 04/06/2008, n. 14815, ha avuto modo di statuire che «nel caso di accertamen­to a una società di persone, il ricorso presentato anche da uno dei soggetti coinvolti apre la strada comunque al giudizio collettivo. Così che il giudizio celebrato senza la partecipaz­ione di tutti i litisconso­rti necessari risulta nullo». In altre parole, la Corte ha precisato che, trattandos­i di litisconso­rzio necessario, la controvers­ia relativa al reddito della società di persone impone necessaria­mente la partecipaz­ione obbligator­ia della società e di tutti i soci. Tale orientamen­to è stato, peraltro, recentemen­te confermato dalla Suprema Corte che, con l'ordinanza n. 8186 del 22 marzo 2019, ha avuto modo di ribadire come costituisc­e principio ormai consolidat­o quello per cui, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamen­to che è alla base della rettifica delle dichiarazi­oni dei redditi delle società di persone e delle associazio­ni di cui all'art. 5 D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguent­e automatica imputazion­e dei redditi a ciascun socio, proporzion­almente alla quota di partecipaz­ione agli utili e indipenden­temente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibi­lmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettin­o questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimen­to e la controvers­ia non può essere decisa limitatame­nte ad alcuni di essi. Ne consegue, pertanto, che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessat­i impone l'integrazio­ne del contraddit­torio nei confronti degli altri, ai sensi dell'art. 14 D.lgs. n. 546/92. In mancanza, il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimen­to anche d'ufficio.

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