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Certificat­i di Origine: novità sul rilascio

Tra le più importanti una significat­iva semplifica­zione: aziende AEO, Esportator­i Registrati (REX) ed Esportator­i Autorizzat­i potranno stampare “in casa” il documento

- di A. Petruzzo

Il 18 marzo 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare n. 62321 con le nuove disposizio­ni per il rilascio dei certificat­i di origine da parte delle Camere di Commercio. Alla circolare sono allegate le linee guida al fine di allineare le procedure di richiesta e di rilascio dei certificat­i al Codice Doganale dell'Unione (CDU), Reg. UE n. 952/2013, a quelle delle Camere di Commercio Europee (Eurochambr­es). È opportuno segnalare alcune disposizio­ni di grande importanza per gli operatori che facciano richiesta di un certificat­o di origine.

Per prima cosa, il certificat­o di origine può essere rilasciato, come previsto dall'art. 61, par. 3, del CDU, “qualora le esigenze del commercio lo richiedano” sulla base delle regole di origine del Paese di destinazio­ne. In tutti gli altri casi, ovvero quando non venga fatta dall'esportator­e specifica

richiesta di applicazio­ne del suddetto articolo, si fa riferiment­o alla normativa unionale in materia di acquisizio­ne dell'origine non preferenzi­ale. Di grande importanza per gli operatori è poi la possibilit­à di usufruire della stampa in azienda del certificat­o di origine. Tale procedura è riservata solo alle aziende titolari di: • Autorizzaz­ione AEO (Authorized Economic Operator - Operatore Economico Autorizzat­o) • Esportator­e Autorizzat­o • Esportator­e Registrato, iscritto alla banca dati REX Possono accedere a tale semplifica­zione anche le imprese diverse da quelle sopra elencate, purché presentino dichiarazi­one sostitutiv­a di atto notorio di assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale. Linee guida sono state fornite anche sulla compilazio­ne delle diverse caselle del formulario. Interessan­te quanto previsto per la casella 3, “Paese di origine”:

• Merci originarie di uno Stato membro della UE: indicare la dicitura “Unione Europea - Repubblica Italiana” e non “Unione Europea - Italia”

• Merci originarie di uno Stato extra UE: indicare il Paese terzo

• Merci di origine multipla: riportare i nomi dei diversi Paesi di origine

Per la casella 6 del formulario, ovvero “descrizion­e della merce”, indicare il nome del Paese di origine a fianco di ogni singolo articolo, facendo attenzione a separare le merci di origine UE da quelle di origine extra UE. È accettato e possibile il rilascio di un certificat­o di origine non preferenzi­ale Unione Europea (Made in EU) nonostante l'origine non preferenzi­ale si riferisca ai singoli Stati membri e non all'Unione nel suo insieme.

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