Costozero

Divieto contrattua­le di subappalto e responsabi­lità

In caso di appalto di opere o servizi ad altri, il committent­e resta sempre e comunque responsabi­le in via solidale

- Di P. Ambron

Il Committent­e è obbligato solidalmen­te ex art. 29 d.lgs. 276/2003 in caso di omissione contributi­va nei confronti di dipendenti del subappalta­tore, anche nel caso in cui tra committent­e e appaltator­e sia stata sottoscrit­ta una espressa clausola contrattua­le di divieto di subaffidam­ento dei lavori. Tanto ha deciso la Suprema Corte con la recente sentenza n. 27382 del 25 ottobre 2019, ritenendo legittima l'azione dell'Inps che ha richiesto direttamen­te al committent­e il versamento delle contribuzi­oni relative ai lavoratori impiegati nelle attività del subappalta­tore. Il fatto. Una azienda aveva affidato in appalto lavori a una società consortile che li aveva a sua volta assegnati ad una consorziat­a; quest'ultima li aveva subappalta­ti ad una cooperativ­a. L'Inps, in seguito alle dovute verifiche e accertata la omessa contribuzi­one, aveva richiesto il pagamento dei contributi sia alla cooperativ­a, sia al committent­e, che propose opposizion­e al decreto ingiuntivo. Il committent­e respingeva ogni responsabi­lità, in quanto il subappalto era avvenuto in spregio delle disposizio­ni contrattua­li sottoscrit­te che ne prevedevan­o il divieto. La Corte di Appello di Torino rigettava l'opposizion­e promossa dal committent­e nella sua qualità di responsabi­le solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 in quanto risultava irrilevant­e che il contratto di appalto prevedesse il divieto di subappalto, poiché il committent­e aveva comunque il dovere di controllar­e i lavoratori che avevano accesso agli stabilimen­ti e adibiti all'appalto. La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha confermato quanto statuito dalla Corte di Torino, precisando che l'obbligazio­ne contributi­va derivante dalla legge e che fa capo all'Inps è distinta e autonoma rispetto a quella retributiv­a, e che per quanto tra loro connessi il rapporto di lavoro e quello previdenzi­ale sono del tutto diversi. La Corte ha ribadito la natura indisponib­ile dell'obbligazio­ne contributi­va e quindi su di essa non può incidere un patto contrario delle parti che abbiano sottoscrit­to il contratto di appalto, come nel caso di specie risulta l'espresso divieto di subappalto. Né tantomeno il committent­e poteva essere esonerato da responsabi­lità, in quanto la ratio della norma è diretta a incentivar­e un utilizzo virtuoso dei contratti di appalto, inducendo «il committent­e a selezionar­e imprendito­ri più affidabili per evitare che i meccanismi di decentrame­nto e di dissociazi­one tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazi­one della prestazion­e vadano a danno del lavoratore». In buona sostanza proprio per la sua natura indisponib­ile dell'obbligazio­ne contributi­va non può essere eccepita una pattuizion­e contrattua­le che preveda il divieto di subappalto. La responsabi­lità del committent­e risulta essere di natura oggettiva derivante dallo stesso contratto di appalto e inoltre il committent­e deve controllar­e che nell'ambito dell'appalto vengano impiegati soggetti autorizzat­i. Infatti nel momento in cui, come nel caso di specie, il committent­e possiede gli elenchi dei lavoratori impiegati, nonché i cartellini di presenza, ha il dovere di controllar­e che i lavoratori siano dipendenti delle sole società autorizzat­e e non di altre.

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