D.L. Rilancio, potenziato per il Sud il credito di imposta per Ricerca e Sviluppo
L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e da una relazione tecnica
L ¶articolo 244 del DL n. 34/2020 ha ampliato la misura percentuale del bonus per le attività in Ricerca & Sviluppo eseguite ai sensi della nuova disciplina dettata dall'articolo 1, commi 198 e ss della l.n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020). Per effetto di tale intervento, le sole imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia potranno godere di un credito d'imposta maggiorato rispetto al 12% previsto dalla l.n. 160/2019. In particolare, il DL Rilancio prevede che:
• per le imprese di grandi dimensioni, che occupano cioè almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni, la percentuale di agevolazione salga al 25% dei costi ammissibili; • per le imprese medie, che occupano cioè almeno 50 persone e con fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, la percentuale salga al 35% dei costi ammissibili; • per le piccole imprese, invece, il credito salga al 45% degli investimenti agevolabili. Per dare piana attuazione alla misura in commento, però, bisognerà pazientare ancora qualche giorno. Lo scorso 28 maggio il MISE ha reso noto che il Ministro Patuanelli ha firmato il Decreto Attuativo della misura di aiuto prevista nella Legge di Bilancio. Come noto, infatti, la nuova veste del bonus era ai nastri di partenza in attesa di alcune particolari indicazioni operative, soprattutto sulla natura della spesa agevolabile. Il comma 200 dell'articolo 1 della l.n. 160/2019, infatti, preannunciava come attività di ricerca e sviluppo agevolabili quelle di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j), punto 15, paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Tuttavia, la norma rimandava proprio al decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Proprio il riferimento al Manuale di Frascati aveva creato un clima di attesa molto intenso per il decreto, ancora non pubblicato in Gazzetta. Si tratta di
un particolare di non poco conto. Si ricorda, infatti, che l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Oltre a questo, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.
Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Tanto la certificazione del revisore che la relazione tecnica non possono certo ignorare il perimetro applicativo della ricerca e dello sviluppo agevolabili.
A tal riguardo, tenendo conto delle indicazioni fornite con la Relazione Illustrativa al decreto Rilancio, ma anche delle prime indiscrezioni sul contenuto del decreto attuativo in attesa di pubblicazione, si ritiene di poter dare le seguenti definizioni:
Attività di ricerca fondamentale.
Lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa. Il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici. Attività di ricerca industriale. Lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l'obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale. Attività di sviluppo sperimentale.
Lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota.
Per prototipo s'intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota s'intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale.
«Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento»