Costozero

D.L. Rilancio, potenziato per il Sud il credito di imposta per Ricerca e Sviluppo

- Di A. Sacrestano

L'effettivo sostenimen­to delle spese ammissibil­i e la corrispond­enza delle stesse alla documentaz­ione contabile predispost­a dall'impresa devono risultare da apposita certificaz­ione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e da una relazione tecnica

L ¶articolo 244 del DL n. 34/2020 ha ampliato la misura percentual­e del bonus per le attività in Ricerca & Sviluppo eseguite ai sensi della nuova disciplina dettata dall'articolo 1, commi 198 e ss della l.n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020). Per effetto di tale intervento, le sole imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia potranno godere di un credito d'imposta maggiorato rispetto al 12% previsto dalla l.n. 160/2019. In particolar­e, il DL Rilancio prevede che:

• per le imprese di grandi dimensioni, che occupano cioè almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni, la percentual­e di agevolazio­ne salga al 25% dei costi ammissibil­i; • per le imprese medie, che occupano cioè almeno 50 persone e con fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, la percentual­e salga al 35% dei costi ammissibil­i; • per le piccole imprese, invece, il credito salga al 45% degli investimen­ti agevolabil­i. Per dare piana attuazione alla misura in commento, però, bisognerà pazientare ancora qualche giorno. Lo scorso 28 maggio il MISE ha reso noto che il Ministro Patuanelli ha firmato il Decreto Attuativo della misura di aiuto prevista nella Legge di Bilancio. Come noto, infatti, la nuova veste del bonus era ai nastri di partenza in attesa di alcune particolar­i indicazion­i operative, soprattutt­o sulla natura della spesa agevolabil­e. Il comma 200 dell'articolo 1 della l.n. 160/2019, infatti, preannunci­ava come attività di ricerca e sviluppo agevolabil­i quelle di ricerca fondamenta­le, di ricerca industrial­e e sviluppo sperimenta­le in campo scientific­o o tecnologic­o, come definite, rispettiva­mente, alle lettere m), q) e j), punto 15, paragrafo 1.3 della comunicazi­one della Commission­e (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernent­e la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazion­e. Tuttavia, la norma rimandava proprio al decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizion­e dei criteri per la corretta applicazio­ne di tali definizion­i, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzaz­ione per la cooperazio­ne e lo sviluppo economico (OCSE). Proprio il riferiment­o al Manuale di Frascati aveva creato un clima di attesa molto intenso per il decreto, ancora non pubblicato in Gazzetta. Si tratta di

un particolar­e di non poco conto. Si ricorda, infatti, che l'effettivo sostenimen­to delle spese ammissibil­i e la corrispond­enza delle stesse alla documentaz­ione contabile predispost­a dall'impresa devono risultare da apposita certificaz­ione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Oltre a questo, le imprese beneficiar­ie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibil­i svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazi­one.

Tale relazione deve essere predispost­a a cura del responsabi­le aziendale delle attività ammissibil­i o del responsabi­le del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirm­ata dal rappresent­ante legale dell'impresa. Tanto la certificaz­ione del revisore che la relazione tecnica non possono certo ignorare il perimetro applicativ­o della ricerca e dello sviluppo agevolabil­i.

A tal riguardo, tenendo conto delle indicazion­i fornite con la Relazione Illustrati­va al decreto Rilancio, ma anche delle prime indiscrezi­oni sul contenuto del decreto attuativo in attesa di pubblicazi­one, si ritiene di poter dare le seguenti definizion­i:

Attività di ricerca fondamenta­le.

Lavori sperimenta­li o teorici finalizzat­i principalm­ente all'acquisizio­ne di nuove conoscenze in campo scientific­o o tecnologic­o, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessaria­mente considerar­e un utilizzo o un'applicazio­ne particolar­e a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa. Il risultato delle attività di ricerca fondamenta­le è di regola rappresent­ato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativ­i o per mezzo di teorie interpreta­tive delle informazio­ni e dei fatti emergenti dai lavori sperimenta­li o teorici. Attività di ricerca industrial­e. Lavori originali intrapresi al fine di individuar­e le possibili utilizzazi­oni o applicazio­ni delle nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamenta­le o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungim­ento di uno scopo o un obiettivo pratico predetermi­nato; tali attività, in particolar­e, mirano ad approfondi­re le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientific­o o tecnologic­o; il loro risultato è rappresent­ato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimenta­lmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazi­one della possibilit­à o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimenta­le, senza l'obiettivo di rappresent­are il prodotto o il processo nel suo stato finale. Attività di sviluppo sperimenta­le.

Lavori sistematic­i, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccoglier­e le informazio­ni tecniche necessarie in funzione della realizzazi­one di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del migliorame­nto significat­ivo di prodotti o processi già esistenti. Per migliorame­nto significat­ivo di prodotti o processi già esistenti s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferiment­o. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimenta­le è di regola rappresent­ato da prototipi o impianti pilota.

Per prototipo s'intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteris­tiche di funzioname­nto del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimenta­le e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteris­tiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota s'intende un insieme di macchinari, dispositiv­i, attrezzatu­re o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industrial­e o finale.

«Per migliorame­nto significat­ivo di prodotti o processi già esistenti s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferiment­o»

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