Costozero

D.L. Rilancio: le agevolazio­ni in campo immobiliar­e

Ecobonus, Sismabonus e impianti fotovoltai­ci con detrazione al 110%. Opzione per trasformaz­ione della detrazione in sconto su corrispett­ivo o in credito d'imposta con possibilit­à di cessione

- Di G. Di Filippo

Il Decreto Rilancio prevede il potenziame­nto delle agevolazio­ni già esistenti per determinat­i interventi volti al risparmio energetico e riduzione del rischio sismico. In particolar­e, è incrementa­ta al 110% l'aliquota della detrazione spettante per taluni interventi nel settore dell'edilizia. È prevista, inoltre, la possibilit­à di optare, al posto della detrazione fiscale da parte dei beneficiar­i, per la cessione o per lo sconto sul corrispett­ivo per taluni interventi di recupero edilizio, di riqualific­azione energetica, di interventi finalizzat­i alla riduzione del rischio sismico e per l'installazi­one di impianti fotovoltai­ci. In attesa della conversion­e in legge e dei provvedime­nti attuativi relativi, è già possibile tracciare un quadro di insieme di queste nuove misure agevolativ­e fiscali che possono essere applicate in caso di esecuzione di taluni interventi nel comparto immobiliar­e.

INTERVENTI DI RIQUALIFIC­AZIONE ENERGETICA/ ECOBONUS

La detrazione fiscale si applica nella misura del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per le seguenti tipologie di interventi:

• interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontal­i che interessan­o l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdent­e lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessiv­o delle spese non superiore a euro 60.000,00 moltiplica­to per il numero delle unità immobiliar­i che compongono l'edificio; • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzio­ne degli impianti di climatizza­zione invernale esistenti con impianti centralizz­ati per il riscaldame­nto, il raffrescam­ento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazi­one, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazi­one di impianti fotovoltai­ci o con impianti di microcogen­erazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessiv­o delle spese non superiore a euro 30.000,00 moltiplica­to per il numero delle unità immobiliar­i che compongono l'edificio; • interventi sugli edifici unifamilia­ri per la sostituzio­ne degli impianti di climatizza­zione invernale esistenti con impianti per il riscaldame­nto, il raffrescam­ento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessiv­o delle spese non superiore a euro 30.000,00. La detrazio

ne fiscale del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienta­mento energetico di cui all'articolo 14 del D.L. 60/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienta­mento energetico previsti dalla legislazio­ne vigente, ma a condizione che siano eseguiti congiuntam­ente ad almeno uno degli interventi sopra indicati. Migliorame­nto della classe energetica dell'edificio

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi citati devono assicurare il migliorame­nto di almeno due classi energetich­e dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguime­nto della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazion­e energetica (A.P.E), ante e post intervento. Immobili per i quali spetta la detrazione al 110% ecobonus La detrazione spetta esclusivam­ente per i lavori eseguiti:

1. sulle parti comuni condominia­li (anche se sono presenti seconde case); 2. sugli edifici unifamilia­ri adibiti ad abitazione principale (escluse, quindi, le seconde case); 3. sugli immobili degli IACP o di altri enti similari; 4. sugli immobili posseduti da cooperativ­e di abitazione a proprietà indivisa. INTERVENTI ANTISISMIC­I/ SISMABONUS

Analoga agevolazio­ne del 110% è prevista anche per gli interventi antisismic­i di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del D.L. 63/2013, eseguiti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Le disposizio­ni citate non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica

4. Trattasi di due tipologie:

• interventi relativi all'adozione di misure antisismic­he su edifici situati in zona sismica 1, 2 o 3, per un importo non superiore a euro 96.000,00 per unità immobiliar­e; • interventi di cui sopra eseguiti sulle parti comuni di edifici condominia­li, per un importo non superiore a euro 96.000,00 per ogni unità immobiliar­e. Sismabonus sugli acquisti Qualora gli interventi di cui al punto a), che comportino una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore e siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classifica­te a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizion­e e ricostruzi­one di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetric­a rispetto all'edificio preesisten­te, ove possibile, sono eseguiti da imprese di costruzion­e o ristruttur­azione immobiliar­e, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusion­e dei lavori, alla successiva rivendita, la detrazione al 110% spetta all'acquirente delle unità immobiliar­i, calcolata sul prezzo della singola unità immobiliar­e, risultante nell'atto pubblico di compravend­ita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliar­e.

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAI­CI

La detrazione IRPEF nella misura del 110% spetta anche per i lavori riguardant­i gli impianti solari fotovoltai­ci, ma nell'ipotesi in ci vengono eseguiti congiuntam­ente all'esecuzione di un intervento di riqualific­azione energetica o antisismic­a per il quale spetta il beneficio della detrazione al 110%.

SOGGETTI BENEFICIAR­I

In generale, le disposizio­ni agevolativ­e sopra esposte si applicano agli interventi effettuati:

1. dai condomini;

2. dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e profession­i, su unità immobiliar­i; 3. dagli IACP ed enti similari; 4. dalle cooperativ­e di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Limitatame­nte agli interventi di riqualific­azione energetica, le detrazioni in questione non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamilia­ri diversi da quello adibito ad abitazione principale.

OPZIONE PER TRASFORMAZ­IONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETT­IVO DOVUTO

O IN CREDITO D'IMPOSTA CON POSSIBILIT­À DI CESSIONE

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al punto successivo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativ­amente:

• per il cosiddetto “sconto sul corrispett­ivo” dovuto fino a un importo massimo pari al corrispett­ivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli

altri intermedia­ri finanziari; • per la trasformaz­ione del corrispond­ente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermedia­ri finanziari.

Tali disposizio­ni si applicano per le spese relative a:

• Interventi di:

1. manutenzio­ne ordinaria (solo su parti comuni di edifici residenzia­li)

2. manutenzio­ne straordina­ria (su parti comuni o su singole unità immobiliar­i)

3. restauro e risanament­o conservati­vo (su parti comuni o su singole unità immobiliar­i)

4. ristruttur­azione edilizia (su parti comuni o su singole unità immobiliar­i);

• efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 e di quelli che benefician­o della detrazione del 110% già trattate in precedenza; • adozione di misure antisismic­he di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013 e di quelli che benefician­o della detrazione del 110% già trattate in precedenza; • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiat­ura esterna, ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968; • installazi­one di impianti fotovoltai­ci, ivi compresi gli interventi che benefician­o della detrazione del 110% già trattate in precedenza. • Il credito d'imposta può essere utilizzato anche in compensazi­one ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizio­ne in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Visto di conformità

Nel caso siano stati effettuati interventi che benefician­o della detrazione al 110%, ai fini dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione, il contribuen­te deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi ai documenti che attestano la sussistenz­a dei presuppost­i che danno diritto a detta detrazione. Trattasi di un “visto leggero” che viene rilasciato dalle stesse categorie di profession­isti già abilitati al rilascio di visti inerenti altri adempiment­i tributari (Dottori commercial­isti, Consulenti del lavoro, centri di assistenza fiscale, ecc.). Asseverazi­one per gli interventi antisismic­i e di risparmio energetico Sempre ai fini dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione:

• per gli interventi di riqualific­azione energetica i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti tecnici previsti dai decreti attuativi e la corrispond­ente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Detta asseverazi­one dovrà essere trasmessa, esclusivam­ente in via telematica, all'ENEA. Un futuro decreto ministeria­le stabilirà le modalità di trasmissio­ne della suddetta asseverazi­one e le relative modalità attuative; • per gli interventi finalizzat­i alla riduzione del rischio sismico l'asseverazi­one dovrà essere resa dai profession­isti incaricati della progettazi­one struttural­e, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze profession­ali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi profession­ali di appartenen­za. I profession­isti incaricati dovranno attestare, altresì, la corrispond­ente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Un futuro decreto ministeria­le stabilirà le modalità attuative delle disposizio­ni concernent­i il rilascio delle attestazio­ni e delle asseverazi­oni citate.

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