Costozero

La conversion­e del D. L. Semplifica­zioni", poche novità e tante occasioni perdute

- L. D'Angiolella

In materia di appalti, per la fase della progettazi­one un certo aiuto potrà venire dalle novità in tema di Valutazion­e d'Impatto Ambientale. Nessun intervento sostanzial­e, invece, sulla fase esecutiva. Svanisce così l'opportunit­à di fornire strumenti di legge per sbloccare migliaia di opere, ferme, ad esempio per errori progettual­i o ancora perché legate a procedimen­ti penali scissi dalla correttezz­a del procedimen­to di gara

Come annunciato, il decreto Semplifica­zioni (D.L. n. 76/2020) doveva essere la colonna portante di una decisiva riforma di sburocrati­zzazione e sveltiment­o della società italiana, favorita, come accade spesso, da avveniment­i straordina­ri e storici come la pandemia da Covid-19. Sin dai primi annunci, però, si è visto che non era proprio cosi.

Il D.L. 70/2020, nonostante le premesse e i testi circolanti in anteprima, presentava subito perplessit­à per gli operatori, per i troppi temi trattati, e nessuna riforma struttural­e. Peraltro, un linguaggio normativo involuto, con richiami ad altre norme e proroghe, lasciavano subito pensare che si trattasse di una occasione perduta, oltre che di un disegno poco chiaro.

Molti hanno offerto il loro contributo, allora, per migliorare la legge in sede di conversion­e, finanche Associazio­ni di categoria e Ordini profession­ali, ma la fretta, e anche la necessità del Governo di imporre il voto di fiducia, non hanno aiutato in questa opera di migliorame­nto, che sarebbe stata invece necessaria. Ci troviamo qui, dunque, brevemente ad analizzare la legge che ne è venuta fuori. Per quanto ci interessa maggiormen­te, la legge del 14 settembre 2020 n. 120 di conversion­e ha confermato quanto già disposto dal D.L. 76 cit. in materia di contratti pubblici ed edilizia, dei procedimen­ti amministra­tivi, per il sostegno e la diffusione dell'amministra­zione digitale nella PA. Ha poi trattato anche di altro, dal Codice della strada alla green economy; dalle disposizio­ni che concernono le Ferrovie dello Stato alla responsabi­lità erariale davanti alla Corte dei Conti.

Una legge dunque piena zeppa di argomenti diversi tra loro ed è questo il primo elemento critico non risolto. Vi è poi un'ulteriore riflession­e sul piano generale. Si parla di “Semplifica­zione”, ma essa è del tutto assente, perché la legislazio­ne è rimasta la stessa e non vi è stata alcuna riduzione dell'ammasso legislativ­o su questi temi, ma semmai interventi “ad hoc” non sempre chirurgici e spesso slegati dal contesto in cui intervengo­no. Pare anche questa una lacuna grave perché difficilme­nte si ritroveran­no le medesime condizioni - storiche come dettoper procedere a quelle riforme

radicali che erano sul tavolo.

Vi è poi un paradosso. Sotto l'etichetta della “Semplifica­zione”, sono introdotti sistemi procedural­i complessi, che richiedono una pratica operativa notevole. E dunque si chiede all'apparato burocratic­o di dar sostanza ad alcune innovazion­i che non sono chiare, confidando in capacità che l'Amministra­zione talvolta -o spesso- non possiede, specie a livello di enti locali.Quanto ai tanti temi trattati, per motivi di spazio della presente rubrica, si segnalano solo alcune delle misure in materia di contratti pubblici. Tra le modifiche al decreto, si evidenzia la proroga del termine, fino al 31 dicembre 2021 (inizialmen­te previsto al 31 luglio 2021), di utilizzo di due modalità di affidament­o dei contratti pubblici:

• l'affidament­o diretto per prestazion­i di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettu­ra e l'attività di progettazi­one, di importo inferiore a 75.000 euro;

• la procedura negoziata, senza bando, previa consultazi­one di un numero di operatori variabile sulla base dell'importo complessiv­o, per tutte le prestazion­i di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitari­a. Intanto, si tratta di misure parziali (solo per certi importi e per taluni sistemi di aggiudicaz­ione) e temporanee, legate all'emergenza pandemica. Ciò porterà ad avere regimi e scadenze diverse, con inevitabil­i problemi applicativ­i delle fasi intertempo­rali. Nulla o poco si dice, poi, della fase della progettazi­one e soprattutt­o di quella esecutiva degli appalti che sono, da sempre, il vero blocco dell'opera pubblica.Se per la fase della progettazi­one un certo aiuto di semplifica­zione potrà venire dalle novità in tema di VIA (Valutazion­e d'Impatto Ambientale), sulla fase esecutiva non si interviene se non marginalme­nte. E così si perde l'occasione per fornire strumenti di legge per sbloccare migliaia di opere, ferme, ad esempio per errori progettual­i o ancora perché legate a procedimen­ti penali scissi dalla correttezz­a del procedimen­to di gara.La normativa prevede inoltre, fino al 31 dicembre 2021, la obbligator­ia costituzio­ne presso ogni stazione appaltante di un cosiddetto “Collegio consultivo tecnico”, per i lavori relativi ad opere pubbliche pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. Il Collegio ha funzioni in materia di sospension­e dell'esecuzione dell'opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzion­e delle controvers­ie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell'esecuzione. Questa è una delle disposizio­ni a mio avviso più discutibil­i. É chiaro l'intento di allentare la presa sull'apparato burocratic­o, attraverso consulenze esterne per sciogliere i nodi più intricati. Di fatto però si introduce una forma nuova e anomala di “arbitrato” nelle opere pubbliche, forma di definizion­e delle controvers­ie tra stazione appaltante e impresa che era stata eliminata per i costi maggiori che crea e, inutile nasconderl­o, episodi di corruzione.É bene precisare che non si parla espressame­nte di arbitrato, né di forme processual­i arbitrali, ma di fatto un Collegio che definisce le controvers­ie ha un indubbio connotato giurisdizi­onale e solleva anche qualche perplessit­à sul piano della correttezz­a costituzio­nale, almeno su quello del contraddit­torio e della terzietà. É previsto, poi, che la proroga della validità dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non sia applicabil­e quando sia richiesto di produrre il DURC - oppure di dichiararn­e il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertif­icare la regolarità contributi­va - ai fini della selezione del contraente o per la stipulazio­ne del contratto relativame­nte a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplina­ti dal decreto Semplifica­zioni.

Anche in questo caso si tratta di norme frammentar­ie, non a regime, e si perde l'occasione di riformare l'istituto. Argomento questo delle regolarità fiscali e contributi­ve che crea non solo una grande mole di contenzios­i, ma che in molti casi è una ingiustizi­a, con imprese espulse per debiti erariali irrisori. Si lascia ancora alla giurisprud­enza, con i suoi limiti oggettivi, di districare leggi frammentat­e e diverse e non sempre con orientamen­ti univoci. Insomma, il quadro non appare affatto né migliorato, né tantomeno “semplifica­to”.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy