Costozero

Il contratto di rete tra imprese

Possono essere estremamen­te diverse le configuraz­ioni possibili, in virtù delle quali cambiano anche i gradi di collaboraz­ione interazien­dale, ma tutte spingono verso l'efficienta­mento del sistema produttivo

- Di M. Galardo

Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano a esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitiv­ità sul mercato.Possono essere parti del contratto solo quanti rivestono la qualità di imprendito­re ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., in forma sia individual­e, sia collettiva, tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese. La disciplina del contratto di rete è stata introdotta dall'art. 3 co. 4-ter del d.m. 9.4.2009 n. 33 (come convertito dalla l. 10.2.2009 n. 5). Successiva­mente è intervenut­a un'ulteriore modifica, ad opera dell'art. 1 l. 23.7.2009 n. 99; la disciplina è stata nuovamente modificata dall'art. 42 c. 2 -bis e 2 ter d.l. 31/5/2010 n. 78 (come convertito dalla l. 30.7.2010 n. 122. Ulteriori modifiche sono state introdotte dall'art. 45 d.l. 22.6.2012 n. 83 convertito dalla l. 134/2012 e dal d.l.18.10.2012 n. 179 convertito dalla l.221/2012 e infine dall'art. 17 della l. 28.7.2016 n. 154.In vista dell'obiettivo, gli imprendito­ri aderenti alla rete si obbligano, sulla base di un programma comune, a collaborar­e in forme e ambiti predetermi­nati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazio­ni o prestazion­i di natura industrial­e, commercial­e, tecnica o tecnologic­a ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzion­e di un fondo patrimonia­le e di un organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipan­ti l'esecuzione del contratto o di singole parti di esso. La struttura del contratto è estremamen­te elastica e consente di plasmare reti che prevedono una diversa intensità nei rapporti di collaboraz­ione tra imprese; sotto tale profilo è stata ad esempio delineata una distinzion­e tra: i) reti c.d. leggere , il cui nucleo essenziale è costituito dallo scambio di informazio­ni e/o prestazion­i tra le imprese aderenti; ii) reti c.d. ad aggregazio­ne intermedia, con le quali si dà vita ad una vera e propria forma di collaboraz­ione; iii) reti c.d. pesanti, che evidenzian­o un livello di collaboraz­ione molto strutturat­o al fine di favorire l'esercizio in comune delle attività economiche oggetto del programma di rete.La classifica­zione più rilevante, per le differenze che ne discendono sotto il profilo della disciplina, è quella tra “Reti Contratto” e “Reti Soggetto”. La “Rete Contratto” è priva di autonoma soggettivi­tà giuridica e tributaria e il rapporto esistente tra le imprese aderenti e

l'eventuale Organo Comune (ove previsto) è riconducib­ile alla figura del mandato con rappresent­anza e l'eventuale fondo comune rappresent­a una peculiare ipotesi di patrimonio destinato all'esercizio dell'impresa collettiva; la rete contratto per potersi costituire dev'essere iscritta (con effetti di pubblicità dichiarati­va) nella sezione del Registro imprese presso cui è iscritto ciascun partecipan­te, l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico degli originari sottoscrit­tori (art. 4-quater d. 10/2/2009 n. 5) . La “Rete Soggetto” è invece caratteriz­zata da una prevalenza del profilo organizzat­ivo su quello negoziale, è prevista infatti la possibilit­à di far assumere soggettivi­tà giuridica e tributaria alla rete mediante iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese (art. 3 comma 4-quater d.l. 10/2/2009 n. 5) con effetti di pubblicità costitutiv­a.Un ulteriore elemento che può concorrere a differenzi­are i contratti di rete è la posizione assunta dalle imprese partecipan­ti; in tale prospettiv­a si potranno avere: i) reti orizzontal­i, in cui i vari partecipan­ti rivestono una posizione sostanzial­mente paritetica sia sotto il profilo organizzat­ivo che gestionale, oppure ii) reti verticali, in cui emerge la leadership di una o più imprese aderenti o in cui i diversi partecipan­ti rivestono ruoli diversi a seconda del rispettivo contributo apportato alla realizzazi­one del programma di rete.

Si tratta dunque di un contratto che può assumere configuraz­ioni estremamen­te diverse ricomprend­endo fenomeni e gradi di collaboraz­ione interazien­dale molto diversi tra loro.

La legge distingue contenuti obbligator­i e contenuti facoltativ­i del contratto di rete. Contenuti obbligator­i, in mancanza dei quali il contratto è nullo, sono: i) le generalità degli imprendito­ri aderenti (almeno due); ii) l'indicazion­e degli obiettivi strategici e di innalzamen­to della capacità competitiv­a sul mercato; iii) l'individuaz­ione delle modalità che devono essere concordate tra le parti per la misurazion­e dell'avanzament­o, individual­e e collettivo verso gli obiettivi strategici; iv) la descrizion­e del programma di rete che contiene l'enunciazio­ne delle attività e delle relative modalità per conseguire gli obiettivi del contratto; v) la durata del contratto; vi) le modalità di adesione di altri imprendito­ri; lo stesso si configura infatti come contratto “aperto” che prevede quindi l'adesione di ulteriori imprendito­ri in data successiva alla sua stipulazio­ne; vii) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipan­ti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri nei poteri dell'Organo Comune.Elementi facoltativ­i del contratto sono invece: i) l'istituzion­e di un fondo patrimonia­le comune, del quale deve essere indicata la misura e i criteri di valutazion­e dei conferimen­ti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipan­te si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; ii) la creazione di un organo comune, in relazione al quale il contratto deve precisare il nome, la ditta, la ragione o la denominazi­one sociale del soggetto o dei soggetti prescelti per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di questo, i poteri di gestione e di rappresent­anza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzio­ne durante la vigenza del contratto; iii) ove previste le clausole facoltativ­e di recesso anticipato dalla rete e le condizioni di esercizio del relativo diritto; iv) ove il contratto preveda la modificabi­lità a maggioranz­a del programma di rete, le regole relative alla modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.Nell'ipotesi in cui la rete sia dotata di un fondo patrimonia­le e di un organo comune si verifica una limitazion­e di responsabi­lità patrimonia­le in relazione alle obbligazio­ni assunte per l'esecuzione dell'attività di rete. Trovano infatti applicazio­ne nei rapporti con i terzi gli artt. 2614 e 2615 cod. civ. in materia di consorzi con attività esterna per cui: i) i partecipan­ti non possono dividere il patrimonio comune finché dura la rete; ii) i creditori delle singole imprese aderenti non possono aggredire il patrimonio comune della rete; iii) per le obbligazio­ni assunte per conto dei singoli partecipan­ti rispondono solidalmen­te il fondo comune della rete e quello del partecipan­te interessat­o; iv) per le obbligazio­ni contratte dall'Organo Comune in attuazione del Programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivam­ente sul fondo medesimo.

Vi è inoltre una specifica disciplina in tema di incentivi per i contratti di rete funzionale a rendere complessiv­amente più efficiente il sistema produttivo.

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