Costozero

Aggiornata la procedura dell'Arbitro Bancario Finanziari­o

In vigore dal 1° ottobre 2020 le nuove regole

- Di M. Marinaro

Dopo un lungo e complesso iter durato oltre due anni, la Banca d'Italia il 12 agosto 2020 ha approvato la revisione delle norme per l'Arbitro bancario finanziari­o (“Disposizio­ni sui sistemi di risoluzion­e stragiudiz­iale delle controvers­ie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”). La nuova disciplina adottata non segue la tecnica della novellazio­ne, ma sostituisc­e integralme­nte quella precedente ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 29 agosto 2020.

Le nuove norme sono applicabil­i dal 1° ottobre 2020 e intervengo­no in maniera articolata sulla normativa vigente realizzand­o il nuovo percorso dell'Abf a distanza di undici anni dall'avvio della sua attività. Un sistema ADR (Alternativ­e Dispute Resolution) di successo tanto da essere diventato un modello di riferiment­o, essendo stato già replicato dalla Consob per l'Arbitro delle controvers­ie finanziari­e ed essendo anche in fase di adozione da parte dell'Ivass per l'Arbitro delle controvers­ie assicurati­ve. L'aggiorname­nto delle disposizio­ni regolament­ari Abf - attuata dopo la modifica della Delibera CICR 275/2008 con decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze Presidente del CICR, n. 127 del 10 luglio 2020 - giunge all'esito della consultazi­one pubblica (iniziata il 28 dicembre 2018 e conclusa il 26 febbraio 2019) e nasce dall'esigenza di realizzare l'allineamen­to con le previsioni della Direttiva “ADR per i consumator­i” (2013/11/UE) e del d.lgs. n. 130/2015 di recepiment­o, ma anche «al fine di accrescere l'efficienza e la funzionali­tà del sistema, con l'obiettivo di ridurre i tempi di risposta alla clientela e di migliorare l'organizzaz­ione del lavoro dei Collegi». Sulla base di una accurata analisi di impatto, le nuove regole - avuto riguardo alle modifiche di interesse diretto per gli utenti del servizio - incidono principalm­ente su alcuni aspetti procedural­i anche in una prospettiv­a di adeguament­o (a volte soltanto lessicale) ai consolidat­i orientamen­ti dei Collegi e alle nuove esigenze emerse dall'ampia esperienza maturata.

In primo luogo, occorre segnalare che il termine entro il quale la banca potrà dare riscontro al reclamo (che nel procedimen­to Abf costituisc­e una vera e propria condizione di procedibil­ità della domanda da proporre all'Arbitro) diviene di 60 giorni e si applicherà ai reclami presentati dopo il 1° ottobre 2020 (in precedenza era di 30 giorni).

Per quanto riguarda poi la competenza per valore dell'Abf, il limite viene raddoppiat­o passando da 100mila a 200mila euro, per cui se la richiesta del ricorrente ha ad

oggetto la correspons­ione di una somma di denaro, la controvers­ia rientra nella cognizione dell'Arbitro a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200mila euro. Viene modificata anche la competenza temporale, infatti, il nuovo limite prevede che non possono essere sottoposte all'Abf liti relative ad operazioni o comportame­nti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizio­ne del ricorso. Occorre precisare tuttavia che tale nuovo limite si applicherà soltanto dal 1° ottobre 2022.

Per cui fino a tale data, potranno continuare ad essere sottoposte all'Arbitro le controvers­ie relative ad operazioni o comportame­nti non anteriori al 1° gennaio 2009 (ossia al limite di competenza temporale già vigente).

Con riguardo alla sequenza degli atti della procedura, viene disciplina­ta la fase delle repliche del ricorrente e delle controrepl­iche della banca (che seguono alla fase introdutti­va del ricorso e delle controdedu­zioni) e viene anche fissata la durata massima del procedimen­to in 90 giorni, che decorre dalla data in cui il fascicolo della procedura si considera completo. La più rilevante innovazion­e riguarda infine i poteri che sono stati attributi ai presidenti dei Collegi Abf nei casi in cui «sulla questione oggetto del ricorso esista un consolidat­o orientamen­to dei Collegi, che comporti l'accoglimen­to della domanda». In tali ipotesi, il presidente, se non sottopone la controvers­ia al Collegio, può decidere il ricorso (se l'orientamen­to comporta l'accoglimen­to integrale della domanda), e la banca, entro il termine perentorio di 30 giorni, può chiedere che la questione venga rimessa al Collegio, specifican­do le ragioni per le quali non condivide la decisione monocratic­a.

Ma il presidente può anche proporre alle parti una soluzione anticipata della lite su base concordata (se l'orientamen­to comporta l'accoglimen­to non integrale della domanda); in tali ipotesi, entro il termine perentorio di 30 giorni, le parti rendono note le loro determinaz­ioni e in caso di mancata adesione alla soluzione proposta o in assenza di comunicazi­oni delle parti entro questo termine, la trattazion­e del ricorso prosegue davanti al Collegio per la decisione, mentre qualora le parti aderiscano alla soluzione proposta dal presidente, ne segue la declarator­ia della cessazione della materia del contendere. L'aggiorname­nto della nuova disciplina mira a consolidar­e e rafforzare il sistema Abf considerat­o che nel settore bancario e finanziari­o la concorrenz­a non è tanto efficiente da indirizzar­e le condotte degli intermedia­ri; per cui i sistemi Adr (e quindi Abf, ma anche la mediazione nella prospettiv­a delle Direttive UE n. 52/2008 e n. 11/2013) svolgono un ruolo fondamenta­le in quanto accompagna­no verso le best practices consentend­o altresì di perseguire i più elevati standards di correttezz­a e trasparenz­a.

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