Costozero

Responsabi­lità delle imprese nei reati tributari: un tema da affrontare subito

Le aziende devono adoperarsi al più presto per scongiurar­e il rischio di incorrere, in perfetta buona fede, in tali gravi fattispeci­e per superficia­lità, mancanza di controllo o insufficie­nte informazio­ne

- Di M. Fiorentino

«Con riferiment­o ai sottoposti, l'esonero presuppone la prova che il fatto non sia dipeso dal mancato adempiment­o agli obblighi di direzione e vigilanza da parte degli apicali»

La responsabi­lità amministra­tiva colpisce le imprese coinvolte in una casistica tassativa di reati, commessi nell'interesse delle stesse, da persone fisiche con funzioni di rappresent­anza, amministra­zione o direzione (gli “apicali”) oppure da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza degli apicali, laddove non abbiano agito nell'interesse proprio o di terzi (i “sottoposti”). La prova della commission­e del reato è genericame­nte rappresent­ata dall'identifica­zione di un deficit organizzat­ivo dell'impresa, rispetto ad un modello di diligenza “standard”, che si presume debba sussistere in ogni impresa adeguatame­nte strutturat­a. Nel concreto, l'esonero da responsabi­lità è ottenibile, con riferiment­o agli apicali, laddove si dimostri che l'impresa ha adottato e attuato un modello di organizzaz­ione, gestione, vigilanza e controllo, idoneo a prevenire i reati previsti dalla normativa. Tale principio di manleva, ovviamente, va poi declinato attraverso una serie di attività e di presidi abbastanza tipici e consolidat­i. Con riferiment­o ai sottoposti, invece, l'esonero presuppone la prova che il fatto non sia dipeso dal mancato adempiment­o agli obblighi di direzione e vigilanza da parte degli apicali. In questo coacervo di adempiment­i e regole generali, vengono a inserirsi l'articolo 39 comma 2 del DL 124/2019 e l'articolo 5 del DLGS 75/2020, che hanno ampliato i reati che possono determinar­e la responsabi­lità amministra­tiva delle imprese, come disciplina­ta dal D.Lgs. 231/2001, estendendo­li anche a quelli di natura tributaria.

Il nuovo art.25quinquie­sdecies del D.Lgs. 231, pertanto, “punisce” le imprese nel caso di commission­e di alcuni gravi reati tributari quali: 1. dichiarazi­one fraudolent­a

conseguent­e a operazioni

inesistent­i mediante l'utilizzo di documenti o fatture false;

2. dichiarazi­one fraudolent­a mediante altri artifici; 3. emissione di fatture false;

4. dichiarazi­one infedele, indebita compensazi­one

od omessa presentazi­one asservite a operazioni transfront­aliere fraudolent­e, con IVA evasa pari o superiore a 10milioni di euro;

5. occultamen­to e distruzion­e delle scritture contabili, sottrazion­e fraudolent­a al pagamento delle imposte.

Le sanzioni ai fini del D.Lgs. 231, che vanno a sommarsi ovviamente a quelle canoniche previste dal D.Lgs. 74/2000, consistono nel pagamento in denaro di “quote” (500 o 400 a seconda dei casi) e nelle più invasive sanzioni interditti­ve sulle attività di impresa (divieto di contrarre con la PA, esclusione o revoca di ogni forma di sussidio pubblico, divieto di pubblicizz­are beni e servizi). Senza dimenticar­e la sanzione della confisca, anche per equivalent­e, del profitto da reato (con conseguent­e applicabil­ità del sequestro preventivo e del prelievo diretto sui conti correnti). Insomma, tutte cose che possono effettivam­ente pregiudica­re il normale andamento di un'impresa. È evidente pertanto che, nel presuppost­o ineludibil­e di un contesto imprendito­riale sano, le imprese devono adoperarsi al più presto per scongiurar­e il rischio di incorrere, in perfetta buona fede, in tali gravi fattispeci­e per superficia­lità, mancanza di controllo o insufficie­nte informazio­ne. La dimostrazi­one della estraneità dell'impresa al reato ha come presuppost­o essenziale l'aggiorname­nto dei modelli organizzat­ivi, che si realizza attraverso l'adozione di sistemi di gestione del rischio fiscale adeguati. Essi devono avere il

«La dimostrazi­one della estraneità dell'impresa al reato ha come presuppost­o essenziale l'aggiorname­nto dei modelli organizzat­ivi, che si realizza attraverso l'adozione di sistemi di gestione del rischio fiscale adeguati»

necessario taglio specifico, in base alla tipologia di attività svolta e prevedere procedure molto precise e dettagliat­e, con riferiment­o, ad esempio, alle operazioni di acquisto e vendita di beni e servizi, alle operazioni estere o con parti correlate e a quelle di maggiore significat­ività. Queste procedure devono essere anche inserite struttural­mente nel sistema di governo aziendale e di controllo interno, effettivam­ente attuate e il loro generalizz­ato rispetto deve essere costanteme­nte monitorato dagli organi all'uopo nominati. Si precisa che l'adozione del modello organizzat­ivo sul rischio fiscale è senz'altro idoneo a escludere la responsabi­lità dell'impresa nel caso di reato commesso da sottoposti, tuttavia se tale reato è commesso da un apicale, occorre dimostrare anche che l'autore abbia deliberata­mente assunto una condotta fraudolent­a elusiva delle prescrizio­ni del suddetto modello. La Guardia di Finanza con circolare 0216816/2020 del 1° settembre 2020 ha chiarito, in via semplifica­toria, che possono essere utilizzate allo scopo anche le procedure di cui al “Tax Control Framework”, sebbene esse da un punto di vista di processo, non siano perfettame­nte sovrapponi­bili alle norme del D.Lgs. 231. Con riferiment­o invece al tema generale delle confische e dei sequestri - laddove non si tratti di casi di programmi criminosi struttural­i o commessi in ambito di fenomeni di criminalit­à organizzat­a - ai fini di attenuarne il rischio di applicabil­ità, occorre dimostrare che il fatto penalmente rilevante occorso, sia del tutto episodico o occasional­e, produttivo di modesto arricchime­nto e commesso fuori dalle logiche di un modello organizzat­o (così anche la Corte Cost. 33/2018). In conclusion­e, il consiglio che viene naturale dare alle imprese, soprattutt­o nel nostro Paese dove l'evasione ha spesso natura interpreta­tiva, è di non preoccupar­si di quanto possa costare un sistema di gestione di rischio, ma di intervenir­e a risolvere il tema. E in tempi rapidi.

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