Costozero

Mediazione con la P.A., la lunga strada delle ADR

L'esperienza dice che un confronto leale tra le parti, assistite tecnicamen­te da avvocati, può portare a soluzioni più ragionate e veloci «I tempi sembrano maturi per giungere ad una definizion­e legislativ­a che potrebbe riguardare ogni tipo di processo co

- Di L. D'Angiolella

Si fa strada il convincime­nto che, anche con la Pubblica Amministra­zione, la controvers­ia possa essere risolta in maniera diversa dalla causa vera e propria davanti ai Giudici preposti. Ciò sia per alleggerir­e il Pubblico e i cittadini di cause che potrebbero essere risolte con il semplice interfacci­arsi, sia per deflaziona­re il contenzios­o ed evitare costi che non tutti si possono permettere per accedere alla Giurisdizi­one.

Per questo tipo di soluzione preventiva e/o alternativ­a al contenzios­o classico, è già presente in molte materia prima del giudizio civile, e anche in materia tributaria, come è noto. Nei rapporti con la P.A. intanto va detto che non si tratterebb­e di una novità assoluta, visto che tuttora è disciplina­to il ricorso gerarchico o, ancora, l'accordo procedimen­tale ai sensi dell'art. 11 della l. 241 del 1990. L'idea propugnata da molti studiosi, da categorie profession­ali e anche dalla burocrazia più attenta e che avanza, è di organizzar­e in maniera più strutturat­a un rimedio alternativ­o al ricorso alla giustizia dei TAR e del Consiglio di Stato, oltre che innanzi ad altre giurisdizi­oni ove parte è una P.A.. Le ragioni di questo sforzo sono quelle accennate all'inizio, cui aggiungere­i la lunghezza e, certo, anche l'imprevedib­ilità della via giurisdizi­onale. L'esperienza dice che un confronto leale tra le parti, assistite tecnicamen­te da avvocati, può portare a soluzioni più ragionate e veloci.

La veste formale su cui discute per tali forme di rimedi può essere quella della transazion­e come codificata dal Codice Civile e oggetto di esame, per i suoi limiti, anche dalla Giurisdizi­one contabile, o dei c.d. mini trial, di origine anglosasso­ne tra avvocati, o la mediazione vera e propria (con mediatori profes

sionisti) come già sperimenta­to in Italia in sede civile o ancora sul modello del contenzios­o tributario.

Le proposte sono molteplici anche perché non si vedono particolar­i limiti alle previsioni di ADR, se non quello dell'art. 24 Cost. per cui deve essere garantita comunque la possibilit­à di ricorrere alla Giurisdizi­one dello Stato se non si raggiunge l'intesa.

Anche la legislazio­ne europea va sempre di più in questa direzione (direttiva 2013/11/ UE) e alcune nazioni come la Francia, con sistemi di giustizia amministra­tiva come il nostro, hanno approvato sin dal 2016 normative in tal senso, pur se con una opportuna e lunga fase sperimenta­le. A mio avviso si può partire e prendere le mosse dal Codice dei contratti pubblici che, all'art. 204, prevede, accanto ai rimedi giurisdizi­onali, istituti ormai entrati nel linguaggio comune e nella prassi, come l'accordo bonario, i pareri di pre contenzios­o dell'Anac e altre forme tese a deflaziona­re il contenzios­o innanzi all'Autorità statale.

I tempi sembrano maturi per giungere ad una definizion­e legislativ­a che potrebbe sia riguardare ogni tipo di processo contro la Pubblica Amministra­zione e presso qualsiasi giurisdizi­one (quella amministra­tiva tipica, o anche quella ordinaria nelle fattispeci­e ad essa sottoponib­ili) o anche di limitarla, almeno nella prima fase, al contezioso in materia di appalti, ove maggiormen­te si avverte il peso dei costi del contributo unificato a carico del cittadino e dell'impresa, del tutto sproposita­to. Ciò anche seguendo quanto sembra ormai una tendenza in questo settore, visto che di recente, nell'ultimo decreto Semplifica­zioni 76/2020 convertito in legge 120/ 2020, all'art. 6, si prevede il c.d. Collegio Consultivo per risolvere questioni tecniche per l'esecuzione di contratti pubblici.

Al di là delle tantissime questioni che pone questo nuovo istituto, con seri dubbi applicativ­i, e della sua durata limitata nel tempo per l'emergenza COVID (per ora), non vi è dubbio che tale novità sia un altro passo verso le soluzioni alternativ­e al contenzios­o di cui è parte una P.A., su cui sembra ormai orientato anche il nostro Ordinament­o.

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