Mediazione con la P.A., la lunga strada delle ADR
L'esperienza dice che un confronto leale tra le parti, assistite tecnicamente da avvocati, può portare a soluzioni più ragionate e veloci «I tempi sembrano maturi per giungere ad una definizione legislativa che potrebbe riguardare ogni tipo di processo co
Si fa strada il convincimento che, anche con la Pubblica Amministrazione, la controversia possa essere risolta in maniera diversa dalla causa vera e propria davanti ai Giudici preposti. Ciò sia per alleggerire il Pubblico e i cittadini di cause che potrebbero essere risolte con il semplice interfacciarsi, sia per deflazionare il contenzioso ed evitare costi che non tutti si possono permettere per accedere alla Giurisdizione.
Per questo tipo di soluzione preventiva e/o alternativa al contenzioso classico, è già presente in molte materia prima del giudizio civile, e anche in materia tributaria, come è noto. Nei rapporti con la P.A. intanto va detto che non si tratterebbe di una novità assoluta, visto che tuttora è disciplinato il ricorso gerarchico o, ancora, l'accordo procedimentale ai sensi dell'art. 11 della l. 241 del 1990. L'idea propugnata da molti studiosi, da categorie professionali e anche dalla burocrazia più attenta e che avanza, è di organizzare in maniera più strutturata un rimedio alternativo al ricorso alla giustizia dei TAR e del Consiglio di Stato, oltre che innanzi ad altre giurisdizioni ove parte è una P.A.. Le ragioni di questo sforzo sono quelle accennate all'inizio, cui aggiungerei la lunghezza e, certo, anche l'imprevedibilità della via giurisdizionale. L'esperienza dice che un confronto leale tra le parti, assistite tecnicamente da avvocati, può portare a soluzioni più ragionate e veloci.
La veste formale su cui discute per tali forme di rimedi può essere quella della transazione come codificata dal Codice Civile e oggetto di esame, per i suoi limiti, anche dalla Giurisdizione contabile, o dei c.d. mini trial, di origine anglosassone tra avvocati, o la mediazione vera e propria (con mediatori profes
sionisti) come già sperimentato in Italia in sede civile o ancora sul modello del contenzioso tributario.
Le proposte sono molteplici anche perché non si vedono particolari limiti alle previsioni di ADR, se non quello dell'art. 24 Cost. per cui deve essere garantita comunque la possibilità di ricorrere alla Giurisdizione dello Stato se non si raggiunge l'intesa.
Anche la legislazione europea va sempre di più in questa direzione (direttiva 2013/11/ UE) e alcune nazioni come la Francia, con sistemi di giustizia amministrativa come il nostro, hanno approvato sin dal 2016 normative in tal senso, pur se con una opportuna e lunga fase sperimentale. A mio avviso si può partire e prendere le mosse dal Codice dei contratti pubblici che, all'art. 204, prevede, accanto ai rimedi giurisdizionali, istituti ormai entrati nel linguaggio comune e nella prassi, come l'accordo bonario, i pareri di pre contenzioso dell'Anac e altre forme tese a deflazionare il contenzioso innanzi all'Autorità statale.
I tempi sembrano maturi per giungere ad una definizione legislativa che potrebbe sia riguardare ogni tipo di processo contro la Pubblica Amministrazione e presso qualsiasi giurisdizione (quella amministrativa tipica, o anche quella ordinaria nelle fattispecie ad essa sottoponibili) o anche di limitarla, almeno nella prima fase, al contezioso in materia di appalti, ove maggiormente si avverte il peso dei costi del contributo unificato a carico del cittadino e dell'impresa, del tutto spropositato. Ciò anche seguendo quanto sembra ormai una tendenza in questo settore, visto che di recente, nell'ultimo decreto Semplificazioni 76/2020 convertito in legge 120/ 2020, all'art. 6, si prevede il c.d. Collegio Consultivo per risolvere questioni tecniche per l'esecuzione di contratti pubblici.
Al di là delle tantissime questioni che pone questo nuovo istituto, con seri dubbi applicativi, e della sua durata limitata nel tempo per l'emergenza COVID (per ora), non vi è dubbio che tale novità sia un altro passo verso le soluzioni alternative al contenzioso di cui è parte una P.A., su cui sembra ormai orientato anche il nostro Ordinamento.