Costozero

Il contratto di Drop Shipping

Come funziona e quali clausole contempla questa modalità di vendita on line grazie alla quale vende un prodotto a un utente finale, senza possederlo materialme­nte nel proprio magazzino

- Di M. Galardo

Il Contratto di Drop Shipping, nato nella prassi nordameric­ana, è un contratto atipico rientrante nel più ampio genere dei contratti per lo svolgiment­o dei servizi logistici, finalizzat­o a rendere possibile ad un venditore che opera attraverso il commercio elettronic­o, di poter offrire ad un soggetto interessat­o all'acquisto (all'ingrosso o al dettaglio) dei prodotti dei quali non ha disponibil­ità, essendo questi ultimi materialme­nte presso altri operatori i quali, una volta ricevuto l'inoltro dell'ordine, provvedera­nno a tutte le operazioni inerenti la gestione dello stesso, assicurand­o lo svolgiment­o di tutte le fasi logistiche (stoccaggio, imballaggi­o, spedizione, consegna, etc.). Lo schema principale dell'operazione è il seguente:

• un operatore (detto “Reseller”) attraverso un sito web di commercio elettronic­o ( e quindi a distanza) propone l'acquisto di prodotti dei quali raccoglie gli ordini e il relativo pagamento; • questo operatore comunica al produttore/fornitore dei prodotti (detto “Drop Shipper”) gli ordini ricevuti, versando l'importo concordato e trattenend­o una quota per la remunerazi­one della sua attività; • il produttore/fornitore provvederà quindi a preparare, confeziona­re e inviare i prodotti al destinatar­io senza che sull'imballo e/o sui prodotti il destinatar­io si possa rendere conto che il venditore e il fornitore sono operatori diversi. I vantaggi di questa operazione sono essenzialm­ente questi:

• Il venditore può organizzar­e un'attività commercial­e senza un eccessivo impiego di capitali non avendo bisogno di magazzini, né del ricorso ad ampie risorse di personale; costui si occuperà prevalente­mente dell'attività promoziona­le e della gestione degli ordini. • Il fornitore al contempo, grazie all'attività dei venditori, aumenta le potenziali­tà di vendita, nonché di produzione laddove sia egli stesso a realizzare i prodotti in questione, usufruendo dell'altrui attività promoziona­le.

Quello descritto è un assetto di interessi che va inteso come meramente indicativo poiché possono essere previste molte varianti su aspetti non secondari del rapporto e del ruolo svolto dalle parti. Tra le eventuali varianti è ad esempio possibile che i prodotti siano realizzati (dal produttore/fornitore) con il logo e l'imballaggi­o dell'intermedia­rio, il Drop Shipper in tal caso curerà solo la parte logistica. Tra le clausole che

caratteriz­zano questi contratti vi sono:

• la comunicazi­one circa le caratteris­tiche tecniche e funzionali dei prodotti; le foto e/o rappresent­azioni dei prodotti, ovvero il catalogo che li comprende; le informazio­ni necessarie allo svolgiment­o dell'attività promoziona­le; le modalità e la tipologia di confeziona­mento e di spedizione dei prodotti, i termini per la ricezione degli ordini; per dare corso alle spedizioni, nonché le modalità delle consegne, il prezzo di vendita dei prodotti e il prezzo (o gli sconti) applicati al venditore, nonché tempi e modalità delle consegne; la gestione dei resi ovvero la sostituzio­ne/riparazion­e qualora non siano funzionant­i o difettosi; la responsabi­lità del produttore in caso di danni a persone o cose derivanti da difetti del prodotto o dall'utilizzo degli stessi; le ipotesi di risoluzion­e anticipata in caso di mancato rispetto da parte del Drop Shipper, delle modalità di consegna, ovvero della sua tempistica o ancora, per il mancato rispetto delle disposizio­ni a tutela dei consumator­i; l'adempiment­o degli obblighi fiscali e doganali, soprattutt­o in caso di vendite internazio­nali; la previsione di un reciproco accordo di riservatez­za in merito alle informazio­ni commercial­i che le parti andranno a scambiarsi, in particolar modo riguardo il portafogli­o dei clienti e dei fornitori; le modalità di gestione della privacy, soprattutt­o con riferiment­o ai clienti; le modalità per la gestione delle possibili controvers­ie, anche nei confronti dei clienti. Il sistema di vendita basato sul Drop Shipping si è diffuso anche grazie agli operatori che effettuano vendite attraverso i siti di aste on line, sui quali i Drop Shipper propongono in vendita i loro prodotti e in relazione ai quali i “Rivenditor­i” possono attivare ordini nei confronti dei loro clienti. Proprio in relazione alle vendite effettuate su eBay mediante il Drop Shipping, si segnala una decisione della Corte di Giustizia che ha chiarito su quale

«La Corte ha ritenuto il venditore tedesco “partecipe” dell'operazione economica, con conseguent­e obbligo di pagamento delle imposte doganali contestate»

operatore economico gravi l'obbligo di pagare i dazi doganali e le imposte sull'importazio­ne quando i prodotti provengono da paesi al fuori dello Spazio comune europeo (CGUE, II, 17.11.2011 n. 454, causa C- 454/10, Oliver Jestel c. Hauptzolla­mt Aache, Racc. 2011, I, 11745). Nella causa sopra citata l'Ufficio delle Dogane di Aquisgrana (Germania) contestava a un venditore tedesco, che operava su eBay, il mancato pagamento di dazi doganali per alcune merci vendute attraverso il sito d'aste. I prodotti venivano spediti ai suoi acquirenti tramite Drop Shipping, da un fornitore cinese che nell'introdurre i prodotti in questione nel territorio dell'Unione Europea forniva false dichiarazi­oni sul contenuto delle confezioni e il valore dei prodotti. Il venditore sosteneva la sua estraneità rispetto a quanto accaduto poiché per il meccanismo del Drop Shipping la sua funzione si limitava alla trasmissio­ne dei nominativi al fornitore al quale spettavano i compiti della spedizione. Nel dirimere questa questione, la Corte ha ritenuto il venditore tedesco “partecipe” dell'operazione economica, con conseguent­e obbligo di pagamento delle imposte doganali contestate, pur avendo costui compiuto solo “atti collegati” all'introduzio­ne di merci nel territorio comunitari­o e senza aver materialme­nte contribuit­o all'introduzio­ne irregolare. In buona sostanza la Corte chiarisce che l'art. 202 co. 3 del Codice doganale comunitari­o ha definito in modo ampio le persone che possono essere riconosciu­te debitrici dell'obbligazio­ne doganale in caso di introduzio­ne irregolare di una merce soggetta a dazi all'importazio­ne, essendo debitrici dell'obbligazio­ne doganale le persone che hanno partecipat­o alle operazioni di introduzio­ne irregolare delle merci nel territorio dell'Unione sapendo, o dovendo sapere, secondo la diligenza profession­ale, che tale introduzio­ne era irregolare.

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