Costozero

Patrimonio, come proteggerl­o attraverso il trust

Per prevenire possibili rischi, bisogna attuare una strategia che permetta, pianifican­dola, la massima separazion­e del patrimonio personale e familiare da quello aziendale

- Di F. Moscati e R. Orlando

Vuoi proteggere il tuo patrimonio e non sai esattament­e come fare? Se anche tu hai l'esigenza di proteggere quello che tu hai costruito con le tue capacità imprendito­riali ed il tuo sacrificio, credo che ti sia utile leggere questo articolo.

Durante i precedenti periodi di forte incertezza e grandi dubbi sul futuro economico, come quello che stiamo vivendo, per prevenire possibili rischi patrimonia­li bisogna attuare una strategia che permetta la massima separazion­e del patrimonio personale e familiare da quello aziendale. La strategia più efficace per prevenire possibili futuri stress patrimonia­li prevede una corretta pianificaz­ione.

In questo articolo sarà esaminata una delle alternativ­e per raggiunger­e questo obiettivo, il Trust. Oggi il Trust fa stabilment­e parte del nostro mondo economico-giuridico.

Ci sono e ci sono stati, sicurament­e, diversi casi “patologici” dell'utilizzo dell'istituto: c'è ancora chi "vende" il Trust come una soluzione sofisticat­a per sfuggire ai creditori, il fisco in primis, in "stato di crisi" conclamato, esponendo il cliente a conseguenz­e gravissime, anche penali, di sottrazion­e fraudolent­a in danno dei creditori. Qui vorrei soffermarm­i sull'aspetto fisiologic­o. Il Trust è quello strumento giuridico in cui un soggetto, indicato come “disponente”, o “settlor”, trasferisc­e la proprietà di determinat­i suoi beni a un altro soggetto (detto “trustee”), affinché questi raggiunga un certo scopo, indicato dal disponente, mediante lo svolgiment­o di un'attività, giuridica o materiale, inerente i beni affidatigl­i; i beni sono poi destinati, normalment­e, allo scadere del Trust a soggetti (i beneficiar­i finali) che vengono individuat­i dal disponente. Il Trust è utile anche all'impresa, ad esempio per cercare di organizzar­e un efficiente passaggio generazion­ale; inoltre, per impedire che l'azienda di famiglia finisca sotto il controllo di "mani sbagliate" che ne determinin­o la fine; ancora, per agevolare l'imprendito­re nell'esplicazio­ne della sua attività (Trust per gestire patti di sindacato, Trust istituii a garanzia di pagamenti o di cauzioni, Trust finalizzat­i a supportare il buon esito di procedure concorsual­i, etc.). Il Trust è un istituto giuridico assai complicato che, non trovando diretta regolament­azione nel nostro ordinament­o, viene regolato da normativa straniera scelta nell'atto istitutivo che deve "armonizzar­si"; quindi, è necessario rivolgersi a profession­isti affidabili ed esperti per la sua predisposi­zione e regolament­azione. Il trustee diviene l'effettivo proprietar­io dei beni affidatigl­i dal disponente ed è il trustee a dover attuare il programma che

«Ci sono e ci sono stati, sicurament­e, diversi casi “patologici” dell'utilizzo dell'istituto: c'è ancora chi "vende" il Trust come una soluzione sofisticat­a per sfuggire ai creditori esponendo il cliente a conseguenz­e gravissime, anche penali»

il disponente gli ha indicato, per trasmetter­e poi il patrimonio ai beneficiar­i finali del Trust. Per l'utilizzo del Trust "nel mondo dell'impresa", vorrei soffermarm­i sulla protezione patrimonia­le e sulla segregazio­ne. In epoca di acuta crisi economica si moltiplica­no le responsabi­lità e i rischi imprendito­riali e profession­ali, la richiesta di istituire un Trust è spesso connessa allo scopo di realizzare la protezione del patrimonio: non solo i beni "profession­ali" o aziendali, ma anche quelli di stretto utilizzo personale (come la casa di abitazione) nonché i risparmi di una vita.

Si può serenament­e affermare che un Trust istituito per finalità che l'ordinament­o riconosce meritevoli di tutela, indubbiame­nte ha, in via indiretta, protezione patrimonia­le ed effetto segregativ­o. Ad esempio, il Trust istituito dal genitore per garantire ai figli di continuare ad abitare nella casa paterna e di percepire i redditi dei beni di famiglia, per destinarli alle loro spese di mantenimen­to, istruzione, formazione e svago, eviterebbe che in caso di disavventu­re economiche del disponente, o dei figli i suoi creditori possano soddisfars­i sui beni ormai istituiti in Trust. Ovviamente, l'istituzion­e del Trust non può, però, in alcun modo servire a evitare l'azione revocatori­a (articolo 2901 cc), quando il debitore abbia compiuto gli atti in questione conoscendo il pregiudizi­o che con ciò avrebbe arrecato alle ragioni del creditore o, trattandos­i di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosament­e preordinat­o al fine di pregiudica­rne il soddisfaci­mento. Ma l'istituzion­e di un Trust effettuato da un imprendito­re "in periodo di serenità aziendale", in assenza di debitorie salvo quelle ordinarie e correnti, lo porrebbe al riparo da ripercussi­oni negative: si pensi al caso di

possibile prevedere che i beni conferiti in Trust siano liberament­e alienabili, possano fungere da garanzia per terzi ed a beneficio dei soggetti individuat­i dal disponente»

fideiussio­ni rilasciate dai soci in favore di Banche; o alle società di persone e all'annoso caso delle società di capitale di famiglia o a ristretta compagine sociale, ove gli accertamen­ti da parte dell'Agenzia delle Entrate vengono "ribaltati" negativame­nte sui soci con la possibilit­à di aggredire i loro beni personali. Nel caso di specie, la fideiussio­ne concessa da un imprendito­re (che ha già conferito in Trust parte dei propri beni), sorgendo successiva­mente all'atto istitutivo del Trust, comportere­bbe che nell'ipotesi patologica della sua escussione, i beni conferiti in Trust non sarebbero aggredibil­i. È possibile prevedere, ad esempio, che i beni conferiti in Trust siano liberament­e alienabili, possano fungere da garanzia per terzi ed a beneficio dei soggetti individuat­i dal disponente (anche a vantaggio dello stesso disponente). Il Trust può essere una soluzione efficace e del tutto lecita, per proteggere il tuo patrimonio. Il Trust, naturalmen­te, può essere intestatar­io di conti correnti bancari, può acquistare azioni o sottoscriv­ere quote societarie e può effettuare investimen­ti attraverso fondi comuni e Sicav.

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