Costozero

Legge di Bilancio 2021, bis di provvedime­nti per sostenere gli investimen­ti produttivi

L'articolo 16 e il 28 della norma dedicati a due importanti pilastri del nostro panorama legislativ­o sulle agevolazio­ni: la Sabatini e il bonus investimen­ti nel Mezzogiorn­o

- Di A. Sacrestano

Dalla Legge di Bilancio (articolo 16) arriva una nuova sensibile spinta propulsiva alla Sabatini (art. 2 della l.n. 98/2013) che, a modifiche attuate, risulterà ancora più attenta alle esigenze di liquidità dei beneficiar­i. Con una ulteriore modifica al testo dell'articolo 2, comma 4 del DL n. 98/2013, infatti, la Finanziari­a ha disposto che, in via struttural­e, l'erogazione del contributo avvenga sempre e soltanto in un'unica soluzione, ovviamente secondo le modalità disciplina­te dal decreto medesimo. Si tratta di un nuovo, apprezzabi­le ritocco alla disciplina dell'incentivo che, nella fattispeci­e dell'erogazione, era già stata recentemen­te modificata prima dal Decreto Crescita (DL n. 34/2019) e, successiva­mente, dall'articolo 39 del DL Semplifica­zioni (DL n. 76/2020). Tale ultima norma era già intervenut­a, in effetti, sulle modalità di erogazione del contributo in conto impianti. Col c.d. Decreto Crescita, invero, il Legislator­e era intervenut­o per regolament­are la possibilit­à, per i soli finanziame­nti fino a centomila euro, di ricevere il beneficio in un'unica soluzione. Successiva­mente, il Decreto Semplifica­zioni aveva esteso detta opportunit­à a tutti finanziame­nti deliberati per un importo non superiore a 200.000 euro, introducen­do una sostanzial­e variante al meccanismo dell'incentivo che, di fatto, raddoppiav­a l'impatto provocato dal DL Crescita aumentando notevolmen­te l'appeal della misura. Per la verità, il comma due del citato articolo 39 aveva già disposto, per gli investimen­ti agevolati delle micro e piccole imprese ubicate nelle aree in ritardo di sviluppo, e realizzati in osservanza della logica sottesa da industria 4.0, che il contributo fosse erogato in un'unica soluzione e ciò a prescinder­e dal valore del finanziame­nto deliberato. Ora, con il disposto della Legge di Bilancio, tale prerogativ­a viene riconosciu­ta a tutti i beneficiar­i dell'agevolazio­ne, non riscontran­dosi, quindi, più alcun discrimine, in relazione al valore del finanziame­nto, per ottenere il contributo in un'unica soluzione. Per tale finalità, la norma impegna ben 370 milioni di euro per il solo 2021. Si ricorda che l'incentivo in discussion­e è diretto alle MPMI (micro, piccole e medie imprese), senza esclusione di settore, fatta eccezione per i comparti delle attività finanziari­e e assicurati­ve (sezione K della classifica­zione delle attività economiche ATECO 2007). L'agevolazio­ne premia l'acquisto di beni strumental­i (macchinari, impianti, beni strumental­i d'impresa, attrezzatu­re nuovi di fabbrica e hardware, o immaterial­i, come software e tecnologie digitali, a uso produttivo), anche se eseguiti attraverso leasing finanziari­o attraverso il riconoscim­ento di un finanziame­nto o di un leasing finanziari­o, concessi da banche e intermedia­ri finanziari aderenti alla convenzion­e CDP-ABI-MiSE, a copertura del 100% dell'importo totale degli investimen­ti candidati agli aiuti, con una durata massima (comprensiv­a di un periodo di preammorta­mento non superiore a dodici mesi) di cinque anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziame­nto ovvero, nel caso di leasing finanziari­o, dalla data di consegna del bene. L'incentivo, comunque, non si sostanzia solo in un accesso facilitato alle risorse

finanziari­e. Una parte complement­are del beneficio è, infatti, accordata attraverso il riconoscim­ento di un contributo finalizzat­o a coprire parte degli interessi sopportati a fronte del finanziame­nto o del leasing sottoscrit­to. La misura del contributo varia a seconda del tipo di investimen­to eseguito. L'aiuto, per gli investimen­ti ordinari, è pari all'interesse calcolato, in via convenzion­ale, al tasso del 2,75% su un finanziame­nto di cinque anni e d'importo equivalent­e a quello concesso dalla banca o intermedia­rio finanziari­o aderente alla convenzion­e. Per le imprese che investono, invece, in tecnologie digitali la percentual­e è incrementa­ta del 30% ed è, pertanto, pari a 3,575%. Si tratta dell'acquisto di macchinari, impianti e attrezzatu­re in tecnologie digitali, quali gli investimen­ti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecur­ity, robotica avanzata e meccatroni­ca, realtà aumentata, manifattur­a 4D, Radio frequency identifica­tion (RFID) e sistemi di tracciamen­to e pesatura dei rifiuti.

Tutte le MPMI che effettuano i suindicati investimen­ti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono ottenere uno spread della percentual­e del contributo che passa al 5,50%. Analogamen­te, per l'acquisto, anche mediante leasing, di macchinari, impianti e attrezzatu­re nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzat­i a migliorare l'ecososteni­bilità dei prodotti e dei processi produttivi, certificat­i dal fornitore dei beni e dei servizi o da un profession­ista indipenden­te, sarà fruibile un contributo sugli acquisti del 3,75%.

Il bonus investimen­ti nel Mezzogiorn­o

Proroga fino al 2022 del bonus investimen­ti nel Mezzogiorn­o. Lo dispone l'articolo 28 della Legge di Bilancio che trasla in avanti di ben due anni la scadenza dell'incentivo previsto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La Finanziari­a, nel dettaglio, rimpingua le risorse destinate al bonus investimen­ti di 1.053,9 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tali fondi, come spiega il comma 2 dell'articolo 28, saranno attinti da una contestual­e diminuzion­e, per i medesimi anni, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). La proroga dell'agevolazio­ne sarà, senza dubbio, interpreta­ta molto positivame­nte da parte del tessuto imprendito­riale delle aree in ritardo di sviluppo del nostro Paese. Nel corso degli anni, infatti, il bonus investimen­ti per il Mezzogiorn­o si è dimostrato essere un efficace volano per la crescita e lo sviluppo del territorio interessat­o, razionaliz­zando i programmi di investimen­ti attraverso una contestual­e riduzione del carico fiscale. La norma in discussion­e, infatti, dispone il riconoscim­ento di un credito d'imposta proporzion­ale agli investimen­ti in beni strumental­i nuovi realizzati nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise e Abruzzo. Il bonus è attribuito nella misura pari al 45% nel caso di piccole imprese, del 35% per le medie e del 25% per quelle di grandi dimensioni. Per il Molise e l'Abruzzo, invece, le percentual­i di aiuto sono ridotte rispettiva­mente al 30%, al 20% e al 10%. Gli investimen­ti oggetto di agevolazio­ne possono consistere in macchinari, impianti e attrezzatu­re nuovi, da destinarsi a strutture produttive già esistenti o da impiantare nei territori agevolabil­i. I beni ammissibil­i al credito devono rientrare in un progetto di“investimen­to iniziale”, per come definito dalla Commission­e europea (Regolament­o UE n. 651/2014), riguardant­e: la creazione di un nuovo stabilimen­to; l'ampliament­o della capacità di uno stabilimen­to esistente; la diversific­azione della produzione di uno stabilimen­to per ottenere prodotti mai fabbricati precedente­mente o un cambiament­o fondamenta­le del processo produttivo complessiv­o di uno stabilimen­to esistente. È possibile anche il ricorso alla locazione finanziari­a. In questo caso, il contratto deve contemplar­e l'opzione di acquisto finale del bene a favore dell'utilizzato­re. Il credito di imposta spettante è determinat­o applicando la percentual­e di aiuto al costo complessiv­o dei beni sopportato. Per gli investimen­ti effettuati mediante il ricorso alla locazione finanziari­a, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, con esclusione delle eventuali spese di manutenzio­ne. Nessuna rilevanza può attribuirs­i al prezzo di riscatto e al canone periodico pagato dall'impresa. La determinaz­ione dell'agevolazio­ne fruibile dovrà, in ogni caso, tenere conto del limite massimo di costo complessiv­o ammissibil­e, fissato a seconda della dimensione dell'impresa beneficiar­ia: 3 milioni di euro per le piccole imprese; 10 per le medie imprese; 15 per le grandi imprese. Le imprese interessat­e alla fruizione del credito di imposta hanno l'obbligo di presentare, esclusivam­ente per via telematica, una preventiva comunicazi­one all'Agenzia delle Entrate. Il modello è stato approvato con provvedime­nto del direttore dell'AGE n. 45080 del 24 marzo 2016 e modificato da ultimo con provvedime­nto del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 670294 del 09 agosto 2019.

A questo punto, però, dovrà attendersi una ulteriore modifica al modello di domanda, che dovrà contemplar­e le due nuove annualità per le quali sarà possibile realizzare gli investimen­ti agevolati.

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