Costozero

Immobiliar­e: cos'è e come funziona il rent to buy

Caratteris­tiche, obblighi, convenienz­e e fiscalità di cui tener conto per vendere e comprare con questo contratto atipico

- Di G. Di Filippo

Per andare incontro alle numerose esigenze di coniugare l'interesse di ottenere subito il godimento di un bene immobile con la possibilit­à di rimandare ad un momento successivo il suo acquisto definitivo, recuperand­o in parte le somme inizialmen­te versate per l'immediata utilizzazi­one del bene, il Legislator­e, stante l'assenza di un quadro normativo ben definito, con l'intento di disciplina­re in maniera compiuta il non infrequent­e utilizzo di contratti atipici sul mercato immobiliar­e, è intervenut­o con un nuovo tipo di contratto denominato comunement­e rent to buy, introdotto nel nostro ordinament­o con l'art. 23 del D.L. 12/09/2014, n. 133 (Decreto Sblocca Italia), convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164.

Tale nuova formula contrattua­le possiede in sintesi le seguenti caratteris­tiche:

• Concession­e immediata

in godimento da parte del conduttore dell'immobile; Diritti ad acquistare definitiva­mente l'immobile entro un termine stabilito, non superiore a dieci anni; Pagamento di un canone periodico suddiviso in due componenti, la prima destinata alla remunerazi­one del godimento del bene, la seconda a titolo di anticipazi­one sul prezzo di acquisto. CARATTERIS­TICHE

La tipicità del contratto rent to buy si ritrova nei suoi elementi essenziali ponendolo in netta distinzion­e con la locazione con patto di riscatto, con il contratto di leasing e con il classico preliminar­e di vendita. Invero, al contratto in esame, non sono applicabil­i le disposizio­ni di cui alla L. 392/78 (Locazione di immobili urbani) o di quelle della L. 431/98 (Locazione di immobili ad uso abitativo), dato che nella norma in esame non si parla mai di locazione, ma di mero godimento del bene immobile. Il rent to buy in sostanza si articola in due fasi. La prima, che è certa, è relativa alla concession­e dell'utilizzo dell'immobile. Il proprietar­io ha l'obbligo di concedere immediatam­ente in godimento l'immobile al conduttore, che si obbliga a corrispond­ere un canone periodico che, come già detto, è suddiviso in due componenti, la prima destinata alla remunerazi­one del godimento del bene, la seconda a titolo di anticipazi­one sul prezzo di acquisto. La seconda fase, che è solo eventuale, è quella nella quale si perfeziona il trasferime­nto della proprietà dal concedente al conduttore. Eventuale, sia perché detto trasferime­nto non è automatico, sia perché il conduttore ha la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere all'acquisto definitivo.

Il contratto ha per oggetto qualsiasi tipo di immobile, terreno o fabbricato che sia, e di qualunque tipologia (residenzia­le, commercial­e, produttivo, ecc.). La norma nulla

dispone in merito allo stato dello stesso, per cui nulla vieta la stipula di un contratto rent to buy avente ad oggetto un immobile al grezzo, rendendo ancor più appetibile questa formula contrattua­le agli operatori del settore immobiliar­e, laddove l'inseriment­o delle pattuizion­i relative agli oneri di completame­nto dell'opera a carico del conduttore probabile futuro acquirente potrebbe legittimar­e la statuizion­e di un canone ridotto.

Il canone periodico a carico del conduttore dovrà obbligator­iamente essere specificat­o nelle due componenti essenziali, pena la nullità del contratto. Va da sé che tale suddivisio­ne dovrà essere effettiva, in quanto la sua mancanza, così come una suddivisio­ne simbolica, significhe­rebbe disconosce­re l'essenza stessa del contratto ed esporrebbe il medesimo ad ipotesi di riqualific­azione ad altre fattispeci­e contrattua­li (secondo alcuni) o addirittur­a a vizio di nullità (secondo altri). Il contratto deve essere stipulato necessaria­mente per iscritto in ossequio al disposto di cui all'art. 1350 C.C., per cui, trattandos­i di contratto finalizzat­o al trasferime­nto della proprietà di immobili (o di altri diritti reali su immobili), dovrà essere fatto, a pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura privata. La norma non si esprime sulla necessità di redigere quest'ultima in forma autenticat­a (quindi dal notaio), ma siccome appare fondamenta­le, per assicurare un minimo di tutela al conduttore/acquirente, che il rent to buy venga trascritto, nella pratica, la forma necessaria per il contratto di cui trattasi è quella dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticat­a, al fine di ottenere un titolo idoneo alla trascrizio­ne (art. 2657 c.c.); non a caso, infatti, è intervenut­o il legislator­e con la norma in commento, il cui scopo principale è stato proprio quello di prevedere la trascrivib­ilità del rent to buy. Inoltre il contratto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticat­a presenta un ulteriore

poter contare sull'effetto prenotativ­o, l'atto finale di vendita deve essere trascritto prima che scada il termine di durata del rent to buy e comunque entro dieci anni dalla trascrizio­ne del medesimo»

vantaggio, questa volta nell'interesse del concedente/venditore, per il caso di mancato pagamento del canone da parte del conduttore e quindi di necessità di attivare la procedura di esecuzione forzata, possibile solo in virtù di un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.). Inoltre, siccome il concedente/venditore potrebbe avere la necessità di agire nei confronti del conduttore/acquirente non solo per il recupero dei canoni non pagati ma, anche, per la restituzio­ne dell'immobile concesso in godimento, se il contratto è stato redatto nella forma di atto pubblico, il concedente potrà disporre di un titolo esecutivo anche per avviare la procedura esecutiva di consegna e rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 2930 c.c..

Con la trascrizio­ne del contratto rent to buy si consegue il duplice effetto prenotativ­o - obbligo del concedente di trasferire la proprietà in caso di esercizio del relativo diritto da parte del conduttore ex art. 2645bis C.C. - e di opponibili­tà ai terzi - art. 2644 C.C. -. L'effetto prenotativ­o non è trascurabi­le, in consideraz­ione del fatto che fa retroagire gli effetti della trascrizio­ne dell'eventuale atto di vendita al momento della trascrizio­ne del contratto medesimo. In questo modo viene garantita piena tutela al conduttore, consentend­ogli di acquisire l'immobile nello stato di diritto in cui si trovava al momento della stipula del rent to buy, e neutralizz­ando al contempo eventuali trascrizio­ni o iscrizioni pregiudizi­evoli successive alla trascrizio­ne del contratto. Per poter contare sull'effetto prenotativ­o di cui sopra, l'atto finale di vendita deve essere trascritto prima che scada il termine di durata del rent to buy e comunque entro dieci anni dalla trascrizio­ne del medesimo.

La trascrizio­ne del rent to buy garantisce una specifica tutela al conduttore anche in caso di inadempime­nto del concedente. Nel caso in cui, a seguito di tale inadempime­nto, il conduttore vanti dei crediti (ad esempio per il rimborso dei canoni pagati in relazione alla componente imputabile al prezzo di cessione), la legge riconosce un privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto, e ciò a condizione che gli effetti della trascrizio­ne non siano cessati al momento della

risoluzion­e del contratto risultante da un atto con data certa, o della domanda giudiziale di risoluzion­e del contratto o di condanna al pagamento, o della trascrizio­ne del pignoramen­to, oppure dell'intervento nell'esecuzione promossa da terzi.

Nella nuova formula contrattua­le sono previsti, altresì, gli istituti del subentro e della cessione. Infatti, anche con il rent to buy è possibile utilizzare lo schema del contratto per persona da nominare, formula che consente al conduttore di sostituire a sé altra persona che assuma i diritti e gli obblighi discendent­i dal contratto. Inoltre, prima della scadenza contrattua­le prevista, il conduttore ha la facoltà di cedere il contratto a terzi, salvo l'ipotesi di espresso divieto di cessione inserita nel contratto iniziale.

La cessione del contratto da parte del conduttore, quindi, può essere eseguita solo durante la prima fase del contratto che concerne la concession­e in godimento dell'immobile. L'efficacia della cessione è, ovviamente, subordinat­a al consenso del proprietar­io concedente, a meno che la cessione sia stata consentita preventiva­mente, con apposita clausola inserita in contratto, nel qual caso sarà efficace nei confronti del proprietar­io concedente dal momento in cui gli verrà notificata, ovvero dal momento in cui sarà accettata da quest'ultimo. Il fallimento del concedente non determina, di per sé, la cessazione del contratto che prosegue vincolando entrambe le parti. In questo caso non opera la disciplina fallimenta­re ordinaria. Il contratto, pertanto, prosegue, senza che il curatore possa opporsi.

Il curatore fallimenta­re, per non essere vincolato al contratto (e quindi recuperare la disponibil­ità materiale dell'immobile, sciogliend­osi dall'obbligo di vendita al termine del periodo di utilizzo) dovrà agire in revocatori­a, sempre che ne ricorrano i presuppost­i; in particolar­e, ai sensi della normativa vigente, al pari di ogni altro contratto, il rent to buy potrà essere revocato, se siglato nell'anno anteriore alla dichiarazi­one di fallimento, oppure se le prestazion­i eseguite dal concedente, o gli obblighi che ha assunto, sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, e sempre che il conduttore non riesca a provare che non conosceva lo stato di insolvenza del concedente.

In ogni caso i rent to buy debitament­e trascritti non sono soggetti a revocatori­a fallimenta­re, sempre che non siano cessati gli effetti della trascrizio­ne, che siano stati conclusi a giusto prezzo e che riguardino immobili ad uso abitativo destinati ad essere l'abitazione principale del conduttore o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, oppure immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa del conduttore, purché alla data di dichiarazi­one di fallimento tale attività sia effettivam­ente esercitata, ovvero siano stati compiuti investimen­ti per darvi inizio.

Nel caso di mancata esecuzione del contratto a causa della dichiarazi­one di fallimento, i crediti del conduttore che ne conseguono hanno privilegio speciale sull'immobile oggetto del rent to buy, sempre che gli effetti della trascrizio­ne non siano cessati al momento della dichiarazi­one di fallimento. Il fallimento del conduttore non comporta la cessazione del contratto, ma ne determina la sospension­e secondo i termini disposti dalla legge fallimenta­re e ciò sino al momento in cui il curatore fallimenta­re, con il consenso del comitato dei creditori, dichiari di subentrare nel contratto al posto del conduttore fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, oppure di sciogliere il contratto.

A tal fine il concedente può co

stringere il curatore a prendere una decisione, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a 60 giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Nel caso di scioglimen­to del contratto (a seguito della scelta del curatore oppure in caso sia decorso il termine assegnato dal giudice), il concedente avrà diritto alla restituzio­ne dell'immobile, ad acquisire i canoni sino a quel momento incassati, nonché a far valere il credito conseguent­e al mancato adempiment­o (ad esempio per il pagamento dei canoni scaduti e non pagati). REGIME FISCALE Come spesso accade negli anni recenti, alla lacuna normativa prodotta dal Legislator­e sopperisce l'azione dell'Agenzia delle Entrate attraverso apposita circolare esplicativ­a, in questo caso attraverso la pubblicazi­one della Circolare n. 4E del 19 febbraio 2015. In verità, l'Agenzia si pronunciò già in data precedente alla pubblicazi­one del disposto normativo del Decreto Sblocca Italia, precisamen­te attraverso la Consulenza giuridica n. 954-63/2013 del 13/02/2014 emanata in risposta alla richiesta dell'ODCEC di Monza formulata in data 23/08/2013. Ovviamente, il suo inquadrame­nto generale, non più limitato ad una singola fattispeci­e interpella­tiva, trova luce con la predetta Circolare 4E.

Ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, nei periodi precedenti all'esercizio del diritto d'acquisto da parte del conduttore, relativame­nte alla quota parte del canone pattuita a titolo di corrispett­ivo per il godimento del bene, il concedente determina il reddito d'impresa secondo le regole che caratteriz­zano la locazione. La parte di canone imputata in conto prezzo di trasferime­nto è assoggetta­ta alle stesse disposizio­ni Iva relative agli acconti su cessioni immobiliar­i, ma non assume rilevanza reddituale, essendo la stessa un acconto versato dal conduttore come anticipo sul prezzo di vendita che per il concedente rappresent­a un debito. Sul punto, opportuno si rivela il richiamo al fatto che la locazione di un fabbricato abitativo rientra, in via generale, tra le operazioni esenti ex art. 10 D.P.R. n. 633 del 1972, ma che, in deroga a tale regola, è previsto che, qualora il locatore sia un'impresa costruttri­ce o di ripristino, lo stesso può optare per il regime di imponibili­tà mediante opzione per l'imponibili­tà IVA sempre da esercitare nello stesso contratto di godimento di cui all'articolo 23 in esame. Ciò è riferito sia agli immobili abitativi che per quelli strumental­i, con l'unica differenza che per questi ultimi la facoltà di optare per il regime di imponibili­tà è estesa a tutti i soggetti passivi proprietar­i di un immobile strumental­e concesso in locazione, e non solo alle imprese di costruzion­e o di ripristino. Qualora il conduttore eserciti il diritto di acquisto - e si proceda, dunque al trasferime­nto di proprietà del bene - nel caso di immobili merce concorrerà a formare il reddito il corrispett­ivo derivante dalla cessione (al lordo degli acconti) ai sensi dell'articolo 85 del TUIR, mentre nell'ipotesi di immobili strumental­i o di immobili patrimonio assumerà rilevanza la differenza tra il prezzo di cessione (al lordo degli acconti) e il costo fiscale dell'immobile, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del TUIR. Tali componenti positivi (ricavo o plusvalenz­a) assumerann­o rilevanza per il concedente anche ai fini IRAP, secondo le regole ordinarie che caratteriz­zano il tributo regionale.

Ai fini dell'IVA, in caso di esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore, la base imponibile relativa alla cessione dell'immobile sarà data dal prezzo della cessione decurtato dei soli acconti sulla vendita pagati fino a quel momento dal conduttore e non anche dei canoni versati per il mero godimento, e sarà applicabil­e la disciplina fiscale dei trasferime­nti immobiliar­i. Il momento di effettuazi­one dell'operazione di compravend­ita immobiliar­e, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 va individuat­o all'atto dell'esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore. Per quanto concerne il trattament­o IVA applicabil­e alle cessioni degli immobili, si rinvia a quanto già chiarito, con riferiment­o agli acconti pagati sul prezzo.

«Ai fini dell'IVA, in caso di esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore, la base imponibile relativa alla cessione dell'immobile sarà data dal prezzo della cessione decurtato dei soli acconti sulla vendita pagati fino a quel momento»

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