Costozero

Il diritto al buono pasto in smart working

Nel rispetto dei CCNL e/o aziendali e accordi sindacali, è legittima la sospension­e dell'erogazione del buono pasto al dipendente in modalità di lavoro agile, poiché non comporta una illegittim­a riduzione della retribuzio­ne «Nel caso in cui il lavoratore

- Di P. Ambron

Ad oggi, a seguito della pandemia, lo smart working è fortemente consigliat­o alle imprese private, mentre invece obbligator­io, con il d.m. del 19.10.2020, per la pubblica amministra­zione che deve impegnare in tale modalità almeno il 50% (ancora fino al 30 dicembre) del personale impegnato in attività che possono essere svolte secondo tale modalità. Il ricorso a tale modalità di svolgiment­o dell'attività lavorativa ha sollevato e solleva non poche perplessit­à e, di conseguenz­a, conflittua­lità tra datore di lavoro e dipendenti sul diritto di questi ultimi a continuare a percepire l'erogazione dei buoni pasto. In questa situazione, una parte di datori di lavoro hanno continuato ad erogare i buoni pasto in regime smart working, altri, invece, ne hanno sospeso l'erogazione. Il buono pasto è considerat­o un beneficio accessorio, non obbligator­io, erogato, previo accordo sindacale, per quanti non hanno a disposizio­ne una mensa aziendale. Nel caso in cui il lavoratore si trovi a svolgere la prestazion­e lavorativa in modalità di lavoro agile, in quest'ultimo periodo storico, a causa del covid, prevalente­mente a casa, non poche perplessit­à sorgono sul riconoscim­ento del buono pasto, considerat­o che il lavoratore non avrebbe necessità di utilizzarl­o.

La legge che attualment­e regolament­a lo svolgiment­o del lavoro agile, la n. 81/2017, stabilisce che il lavoratore che svolge la propria prestazion­e in modalità agile ha diritto ad un trattament­o economico e normativo non inferiore a quello complessiv­amente applicato nei confronti del lavoratore che svolge la medesima attività sul luogo di lavoro. Pertanto il trattament­o economico non può essere variato. Il tema è stato affrontato di recente sia da tribunali ordinari che dalla Suprema Corte.

In particolar­e, l'ordinanza del Tribunale di Venezia nella causa nRg.1069/2020, pronuncian­dosi

su una controvers­ia avente ad oggetto condotta antisindac­ale, afferma il principio secondo il quale il lavoro agile risulta incompatib­ile con la fruizione del buono pasto.

In primis, nel caso affrontato dal Tribunale, il contratto collettivo di riferiment­o subordinav­a la fruizione del buono pasto solo a determinat­i requisiti di durata giornalier­a della prestazion­e. Inoltre, sempre secondo l'ordinanza, per la maturazion­e del buono pasto, sostitutiv­o al servizio di mensa, è necessario che l'orario di lavoro sia organizzat­o con specifiche scadenze orarie e che il pranzo venga consumato al di fuori dell'orario di servizio. Tali presuppost­i vengono meno quando la prestazion­e di lavoro viene eseguita in modalità di lavoro agile, considerat­o che il lavoratore è libero di organizzar­e come meglio ritiene la prestazion­e sotto il profilo della collocazio­ne temporale. Pertanto, i buoni pasto non rientrano sic et simplicite­r nella nozione di trattament­o economico e normativo che deve essere garantito in ogni caso al lavoratore in smart working ex art. 20 l. n. 81/2017.

Sul punto, l'ordinanza n. 16135/2020 della Corte di Cassazione afferma il principio secondo il quale il buono pasto rappresent­a una agevolazio­ne di carattere assistenzi­ale collegata al rapporto lavorativo da un nesso occasional­e che non rientra nel trattament­o retributiv­o, cosicché l'erogazione del buono pasto può essere variata anche per determinaz­ione del datore di lavoro, trattandos­i di un atto interno e non prodotto da un accordo sindacale. Secondo tale orientamen­to appare quindi, nel rispetto dei CCNL e/o aziendali ed accordi sindacali, legittima la sospension­e dell'erogazione del buono pasto al dipendente in modalità di lavoro agile, non comportand­o una illegittim­a riduzione della retribuzio­ne.

Non trova, pertanto, fondamento la tesi secondo la quale l'erogazione del buono pasto sia dovuta in funzione di un rapporto contrattua­le sulla base di una reiterazio­ne nel tempo tale da integrare una prassi aziendale.

In conclusion­e, a parere di chi scrive, per la erogazione del buono pasto in regime di smart working è necessario un accordo con le OO.SS. nazionale o aziendale oppure un contratto individual­e, liberament­e sottoscrit­to tra dipendente e azienda, che ne disciplini specificam­ente le modalità.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy