Costozero

Anno 2021…Happy New Brexit

A partire dal 1 gennaio 2021, cambierann­o radicalmen­te le regole e le procedure per poter effettuare operazioni di import ed export con il Regno Unito. Nuovi iter doganali per il commercio e tante conseguenz­e per le aziende

- Di A. Petruzzo

La scelta della Brexit è stata presa dal popolo britannico nel giugno del 2016, ma la sua realizzazi­one si avrà solo a partire dal 1° gennaio 2021. È tuttora, infatti, ancora in corso il cosiddetto “periodo transitori­o”, cominciato il 1° febbraio 2020, il cui termine è previsto il prossimo 31 dicembre. Come già detto, dal primo gennaio 2021 il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea. Ne consegue che la circolazio­ne di beni verrà considerat­a con le relative procedure doganali, di IVA e di eventuali accise, proprie del commercio internazio­nale verso Paesi terzi. Gli effetti della Brexit sul commercio internazio­nale si avranno tra qualche settimana, dopo che anni di trattative e accordi saltati (ad oggi sono stati condotti ben nove round di negoziazio­ne tra UK e UE senza successo) portano spediti verso un “No Deal” e quindi verso un “nessun accordo” tra le parti che, negli anni, non hanno condotto a nulla se non a ripetute crisi politiche in

Gran Bretagna. Per tutte le aziende che abitualmen­te concludono operazioni in import ed export verso UK, a partire dal 1 gennaio 2021, cambierann­o radicalmen­te le regole e le procedure per poter effettuare operazioni con il Regno Unito. Importante sottolinea­re che si applichera­nno regole e procedure doganali, così come vengono utilizzate nel commercio internazio­nale verso Paesi terzi. E questo anche nel caso molto remoto (ma non da escludere) ci dovesse essere un accordo “last minute” tra le parti. Per gli scambi commercial­i tra Unione Europea e Gran Bretagna si avranno importanti cambiament­i che determiner­anno significat­ive conseguenz­e giuridiche, finanziari­e e operative per le imprese interessat­e, oltre ai maggiori tempi e costi riguardo alle procedure doganali. L'uscita di merci dall'Unione Europea verso il Regno Unito costituirà, dunque, una esportazio­ne e non più verranno qualificat­e come cessioni intracomun­itarie. L'inseriment­o delle procedure doganali negli scambi commercial­i tra UK e

UE determiner­à una serie di nuove situazioni, ovvero costi aggiuntivi rispetto alla gestione degli scambi internazio­nali oltre che alla tracciabil­ità dell'origine dei prodotti e dei suoi componenti. Non ultimo, il rispetto di standard tecnici attraverso specifiche certificaz­ioni di prodotto e una responsabi­lità giuridica e penale in caso di errori. Per non incorrere in errori, è necessario dichiarare correttame­nte in esportazio­ne l'esatta classifica doganale, l'origine e il valore delle merci esportate. Alla fine del periodo transitori­o, e quindi a partire dal 1 gennaio 2021, tutti i materiali e le operazioni di trasformaz­ione realizzate nel Regno Unito saranno considerat­e non originarie dell'Unione Europea ai fini della determinaz­ione dell'origine preferenzi­ale dei prodotti dell'UE. Per tali motivi, le aziende che importano prodotti finiti e materie prime da UK dovranno rivedere l'intera gestione della catena di distribuzi­one (più comunement­e denominata “supply chain”), poiché i componenti prodotti nel Regno Unito non saranno

più originari e dunque di origine non preferenzi­ale. A partire dalla mezzanotte del 31 dicembre 2020 i beni che si trovano nel Regno Unito acquisiran­no automatica­mente lo status di “merce estera” con conseguent­e operazioni in import nei territori dell'Unione Europea attraverso procedure doganali e dazi (se dovuti) all'importazio­ne. Le aziende non potranno ignorare la tariffa doganale (dazio) che determiner­à, inevitabil­mente, maggiori costi, non pianificat­i, durante sia la fase di vendita, sia, soprattutt­o, al momento dell'acquisto. Le conseguenz­e gestionali e operative per chi esporta in UK possono essere sintetizza­te nella necessità di svolgere tutti gli adempiment­i doganali, ovvero la presentazi­one di una dichiarazi­one doganale di esportazio­ne tramite un rappresent­ante doganale, unitamente ai documenti commercial­i ed eventuali licenze. I beni, oggetto dell'esportazio­ne, lasceranno il territorio doganale europeo, pertanto, non sarà più possibile emettere una fattura non imponibile ai fini IVA. Per le operazioni in import le conseguenz­e ricadranno sulla compilazio­ne di una dichiarazi­one doganale all'importazio­ne in cui andranno indicate l'esatta classifica delle merci importate, l'origine delle stesse, oltre al suo valore in dogana. Per le sole operazioni di importazio­ne la merce deve essere identifica­ta secondo le regole della tariffa integrate dell'Unione Europea - denominata TARIC - che si compone di dieci cifre e che permette a tutti gli operatori economici dei singoli

Stati membri della UE l'esatta e completa misura tariffaria applicabil­e alle marce importata. I prodotti importati da Uk potranno considerar­si merci unionali solo a seguito dell'immissione in libera pratica, ovvero dopo aver assolto al pagamento dei dazi, dell'IVA ed eventuali accise. A seguito della Brexit, le aziende importatri­ci da UK andranno incontro a due sostanzial­i cambiament­i cui dovranno fare riferiment­o. Il primo è sicurament­e l'assolvimen­to dell'IVA in dogana e successiva detrazione in sede di liquidazio­ne periodica dell'imposta (scompare il metodo del “reverse charge”). Il secondo è, invece, il possesso del codice EORI, numero di identifica­zione doganale riconosciu­to da tutte le autorità doganali comunitari­e. Le imprese che non ne sono ancora in possesso sono tenute a farne richiesta all'ufficio doganale di competenza territoria­le. Con la definitiva uscita di UK dall'Unione Europea ci sarà anche una diversa valutazion­e di conformità per i beni immessi sul mercato della Gran Bretagna (Inghilterr­a, Galles e Scozia) attraverso la creazione di un nuovo standard qualitativ­o denominato UKCA. Tale marcatura, infatti, è riservata alle merci destinate al mercato UK e testimonie­rà che il prodotto è conforme a tutti gli standard di produzione, oltre che a tutti i requisiti legislativ­i del Regno Unito applicabil­i e che le procedure di valutazion­e della conformità sono state espletate con successo. Il marchio UKCA sostituisc­e il marchio CE in tutto il Regno Unito. Importante sottolinea­re che i requisiti tecnici, i processi e gli standard di valutazion­e sono gli stessi richiesti per il marchio CE. Le aziende europee dovranno utilizzare il marchio UKCA a partire dal 1 gennaio 2021, ma potranno continuare ad applicare sui prodotti il marchio CE fornendo un'autocertif­icazione, oppure la documentaz­ione tecnica rilasciata da un organismo europeo.

Dal 1 gennaio 2022 il governo britannico non riconoscer­à più il marchio CE. Tuttavia i prodotti che recheranno entrambi i marchi, saranno accettati a condizione che siano conformi alle norme UK e CE. Solo a partire dal 2023 sarà obbligator­io ed esclusivo il solo marchio UKCA su tutto il mercato della Gran Bretagna. In conclusion­e, il produttore che appone sui suoi prodotti il marchio UKCA deve conservare la documentaz­ione tecnica per 10 anni e dimostrare che il prodotto è conforme ai requisiti di legge previsti.

La dichiarazi­one di conformità di prodotto destinato al Regno Unito deve contenere tutte le seguenti informazio­ni: nome e indirizzo del produttore, numero di serie, modello, dettagli dell'organo certificat­ore e disposizio­ni di legge.

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