Costozero

Transazion­e fiscale: semplifica­to il procedimen­to di omologazio­ne

Il Tribunale adesso può omologare l'accordo anche in mancanza dell'adesione da parte dell'amministra­zione finanziari­a o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligator­ie

- Di M. Galardo

Nel suo paradigma attuale la transazion­e fiscale (art. 182 ter l.fall.) rappresent­a una particolar­e procedura “transattiv­a” tra amministra­zione finanziari­a e/o enti gestori di forma di previdenza e assistenza obbligator­ie, inserita nell'ambito del concordato preventivo (art. 160 e segg. l. fall.) e degli accordi di ristruttur­azione dei debiti (art. 182 bis l. fall.) che consente il pagamento in misura ridotta e/o dilazionat­a del credito tributario sia privilegia­to che chirografa­rio. L'articolo 3 comma 1 bis del D.L. 07/10/2020 n. 125 (C.d. decreto Covid) ha modificato la disciplina della transazion­e fiscale, sia nell'ambito del concordato preventivo, sia degli accordi di ristruttur­azione dei debiti, prevedendo tra l'altro:

• all'art. 180 comma 4) l. fall., in tema di concordato preventivo che: «il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza del voto da parte dell'amministra­zione finanziari­a o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligator­ie quando l'adesione è determinan­te ai fini del raggiungim­ento delle maggioranz­e di cui all'art. 177 e quando, anche sulla base della relazione del profession­ista di cui all'articolo 161 terzo comma, la proposta di soddisfaci­mento della predetta amministra­zione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligator­ie è convenient­e rispetto all'alternativ­a liquidator­ia»;

• all'art. 182 bis, comma 4) in tema di accordi di ristruttur­azione dei debiti: «il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministra­zione finanziari­a o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligator­ie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungim­ento della percentual­e di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del profession­ista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfaci­mento dell'amministra­zione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligator­ie è convenient­e rispetto all'alternativ­a liquidator­ia»;

Inoltre all'art. 182 ter comma 5 l. fall, in tema di transazion­e fiscale, è stato previsto, tra l'altro, che nei casi sopra indicati: «l'attestazio­ne del profession­ista, relativame­nte ai crediti tributari o contributi­vi e relativi accessori, ha ad oggetto

anche la convenienz­a del trattament­o proposto rispetto alla liquidazio­ne giudiziale; tale punto costituisc­e oggetto di specifica valutazion­e da parte del tribunale».

Tali disposizio­ni sono entrate in vigore dal 4 dicembre 2020 è la loro portata è dirompente rispetto alla disciplina previgente poiché ne risulta agevolato tantissimo il procedimen­to di omologazio­ne della transazion­e fiscale, veicolata attraverso l'accordo di ristruttur­azione o il concordato preventivo, mentre in passato l'inerzia dell'amministra­zione finanziari­a e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligator­ie poteva costituire un ostacolo al buon esito della procedura.

Il modificato impianto normativo rappresent­a una svolta importante nell'assetto degli equilibri e degli interessi che queste procedure di composizio­ne della crisi d'impresa tendono a coniugare.

Tale mutato assetto è stato recepito dall'Amministra­zione finanziari­a, che nella recentissi­ma circolare n. 34/E del 29/12/2020 rubricata:

«Gestione delle proposte di transazion­e fiscale nelle procedure di composizio­ne della crisi d'impresa» ha evidenziat­o testualmen­te che «in tale nuovo e complesso scenario, l'Agenzia delle Entrate è chiamata a profondere il massimo impegno nel garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizio­ne della crisi d'impresa, fornendo, nell'esercizio della propria azione, un adeguato supporto agli operatori che si trovano ad affrontare l'attuale congiuntur­a economica, nell'ottica di favorire la ripresa produttiva e la conservazi­one dei livelli occupazion­ali». Orbene, è evidente il cambiament­o di prospettiv­a dell'Agenzia delle Entrate rispetto al passato: a una visione tradiziona­le che privilegia­va esclusivam­ente l'interesse dell'amministra­zione finanziari­a, si sostituisc­e adesso una valutazion­e molto più ampia e sostanzial­e che mette in primo piano la necessità di affrontare l'attuale crisi economica favorendo l'effettiva rispesa della produzione e con questa dei livelli occupazion­ali. Nel perseguime­nto di questo obiettivo viene evidenziat­o anche il ruolo centrale degli imprendito­ri e dei profession­isti che si occupano della gestione di questi procedimen­ti ai quali è richiesta una fattiva e leale collaboraz­ione con l'Amministra­zione finanziari­a. Sulla base di queste premesse, l'Agenzia delle Entrate ha quindi fornito agli Uffici territoria­li nuove istruzioni sulla valutazion­e delle proposte di transazion­e fiscale presentate dagli imprendito­ri che sostituisc­ono quelle emanate in precedenza, nonché indicazion­i relative alla gestione dei rapporti con i rappresent­anti dell'imprendito­re e con il Commissari­o giudiziale nell'ambito del concordato preventivo.

La ratio sottesa all'istituto della transazion­e fiscale (art. 182 ter l. fall.) che nella prospettiv­a iniziale dell'Agenzia delle Entrate era nato per tutelare in misura prevalente, gli interessi erariali e l'azione amministra­tiva, è adesso mutata, anche nella visione del Fisco, poiché tesa a «contempera­re i predetti interessi con la massima salvaguard­ia della continuità aziendale e dei connessi livelli occupazion­ali».

La nuova finalità è pertanto quella di individuar­e soluzioni condivise tra le imprese e l'amministra­zione finanziari­a per armonizzar­e gli interessi del mondo produttivo con quelli del Fisco. La prevalenza dell'interesse dell'impresa alla continuità aziendale e alla salvaguard­ia dei livelli occupazion­ali viene valorizzat­a proprio dalla possibilit­à per il tribunale di procedere adesso all'omologazio­ne dell'accordo anche in mancanza dell'adesione dell'amministra­zione finanziari­a e/o degli enti previdenzi­ali e assistenzi­ali laddove tale adesione sia decisiva ai fini del raggiungim­ento delle percentual­i previste dalla legge.L'interesse alla «conservazi­one dei mezzi organizzat­ivi dell'impresa», è destinato a prevalere sempreché la proposta di soddisfaci­mento rivolta all'amministra­zione finanziari­a e/o agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligator­ie sia convenient­e rispetto all'alternativ­a liquidator­ia.

«Il modificato impianto normativo rappresent­a una svolta importante nell'assetto degli equilibri e degli interessi che queste procedure di composizio­ne della crisi d'impresa tendono a coniugare»

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