Fine vita: cinque articoli per 16 proposte. Cosa prevedono (e cosa no)
Dall’interruzione della nutrizione al vincolo del medico
Un testo di cinque articoli che unifica 16 diverse proposte di legge elaborate in oltre quattro anni (il primo è stato depositato a giugno del 2013) e tre rinvii per il quale il timore dei Radicali, Marco Cappato in testa, è che non si arrivi all’approvazione entro fine legislatura.
IL DDL Per capire di cosa parla la legge sul biotestamento (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”), torna utile partire da ciò di cui non parla: non di eutanasia (interruzione della vita provocata dall’intervento del medico), né di suicidio assistito (che prevede che il paziente, non necessariamente in fin di vita, attivi da solo la procedura che lo ucciderà, come nel caso di Dj Fabo). Parla, invece, delle cosiddette Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat), ovvero della possibilità di scegliere da coscienti – quindi anche anni prima – a quali trattamenti e cure mediche essere o non essere sottoposti qualora ci si dovesse trovare nelle condizioni di non poter decidere. Incluse nutrizione e idratazione artificiali (i trattamenti che tenevano in vita Eluana Englaro finché la magistratura consentì alla famiglia di interromperli).
CONSENSO L’articolo 1 riguarda il consenso informato: in sostanza, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o continuato senza il consenso libero e informato dell’interessato. Un tema ripreso poi più avanti nel testo, richiama il rapporto di fiducia tra il paziente e il medico (o i familiari) a cui può fornire le indicazioni sulle modalità di cura (pianificazione condivisa) in caso di incoscienza.
INFORMAZIONE Segue il “diritto all’informazione”, cioè il diritto a conoscere le proprie condizioni di salute e a essere informati “in modo completo e comprensibile” su diagnosi, prognosi, benefici e rischi di accertamenti e trattamenti. Nonché sulle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento. Si può però anche indicare un’altra persona che sia informata in propria vece.
M E TO D O Qualsiasi tipo di consenso o indicazione dovrà essere scritto o, se le condizioni fisiche del paziente non lo consentono, essere videoregistrato ed espresso con dispositivi che consentano al paziente di comunicare. Può darlo ogni persona che sia maggiorenne e capace di intendere e di volere e potrà essere revocato in qualsiasi momento, anche quando la revoca comporti l’int er ruzione di nutrizione e idratazione. Insomma, al paziente è sempre riconosciuta la possi- bilità di modificare la propria volontà.
FIDUCIARIO È prevista la nomina di un fiduciario che parli a nome del paziente. Il dottore può modificare le indicazioni solo in accordo con lui nel caso di nuove terapie che, non prevedibili al momento della Dat, possano “assicurare possibilità di miglioramento”.
Fine vita
ABBANDONO Con una norma di garanzia viene anche stabilito che il rifiuto o la rinuncia al trattamento sanitario non possono comportare l’abbandono terapeutico da parte del medico. La legge obbliga il medico a rispettare la volontà del paziente o del tutore e il paziente non può esigere trattamenti contrari alla legge o alla deontologia professionale.
SEMPRE E COMUNQUE Viene poi stabilito che nelle situazioni di emergenza il medico assicuri l’assistenza sanitaria indispensabile cercando di rispettare la volontà del paziente. E ogni azienda sanitaria pubblica o privata dovrà garantire la piena attuazione della legge.
ELUANA Nel 2009, Eluana Englaro muore per disidratazione dopo lo stop alla nutrizione artificiale
DJ FABO A febbraio, Fabiano Antoniani ricorre al suicidio assistito in Svizzera