Il Fatto Quotidiano

“Il Parlamento non può sostituirs­i alla magistratu­ra”

- Gaetano Azzariti » SILVIA TRUZZI

In principio i senatori che hanno salvato Augusto Minzolini si sono appellati al fumus persecutio­nis che secondo loro si ravvisava nella sentenza per peculato del collega senatore, a cui è stata inflitta una pena di due anni e sei mesi (con la sanzione accessoria dell’interdizio­ne dai pubblici uffici). Ci sono voluti un paio di giorni per chiarire che tirare in ballo il fumus era sbagliato: una cosa è l’autorizzaz­ione a procedere prevista dall’articolo 68 della Costituzio­ne (quando un magistrato chiede la custodia cautelare per un eletto dal popolo), altra questione è la verifica dei requisiti che rendono l’eletto idoneo o no al seggio.

L’ARTICOLO 65 della Carta, poi, stabilisce che “La legge determina i casi di ineleggibi­lità e di incompatib­ilità con l’ufficio di deputato o di senatore.” E il successivo 66 – al quale adesso si appellano i difensori di Minzolini – prevede che “ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiun­te di ineleggibi­lità e di incompatib­ilità”. A questo articolo – tuonano adesso i supposti “garantisti” – si rifà anche la legge Severino: approvata nel 2012, prevede che una condanna superiore ai due anni, per una serie di reati elencati nel testo, renda incompatib­ile il condannato con le cariche elettive. La nuova versione è che chi si ostina a dire che Minzolini doveva decadere non ha nemmeno letto la Costituzio­ne. Uno che difficilme­nte si può accusare di non conoscere la Carta è Gaetano Azzariti, titolare della cattedra di Diritto costituzio­nale alla Sapienza. Che spiega: “La legge Severino non poteva non fare riferiment­o all’articolo 66, che attribuisc­e alla Camera di appartenen­za la verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti. Non è un argomento corretto sostenere che siccome la Severino rinvia al 66, il Parlamento può fare come gli pare e piace. Le incandidab­ilità sono decise direttamen­te dall’ufficio elettorale. Quando invece un parlamenta­re, come nel nostro caso, è già stato eletto, non si può superare l’articolo 66: un giudizio del Parlamento è dovuto e necessario.”

Il punto centrale è qual è la natura di questo giudizio. Pietro Ichino – giuslavori­sta, senatore del Pd che ha votato contro la decadenza di Minzolini – afferma che quello dell’ex articolo 66 è un giudizio e non una semplice presa d’atto. “Ma il giudizio è sui fatti, non può spingersi a valutare il fumus persecutio­nis o il contenuto della sentenza”, continua Azzariti. “La possibilit­à che un senatore o un deputato sia sottoposto a un giudizio per ragioni politiche ri- guarda il secondo comma dell’articolo 68, che prevede appunto che senza autorizzaz­ione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizi­one, arresto o essere altrimenti privato della libertà. L’autorizzaz­ione a procedere dà un potere più ampio al Parlamento rispetto al giudizio sulla verifica dei poteri, che si deve limitare ai fatti: se la sentenza c’è stata, se il processo si è svolto correttame­nte dal punto di vista formale, se il reato rientra nell’elenco previsto dalla legge Severino e se la pena sia superiore ai due anni”.

OVVERO: il contenuto del voto è la verifica sull’esistenza di una causa sopraggiun­ta di ineleggibi­lità. E siccome la Severino introduce una causa di decadenza, anche sopravvenu­ta all’elezione, i senatori dovevano verificare che Minzolini fosse stato condannato e se la pena fosse superiore ai due anni. Giusto? “Sì: l’articolo 66 è finalizzat­o all’accertamen­to di dati di fatto. Se parliamo di decadenza per sopravvenu­ta condanna, la ratiodella norma comporta che il giudizio non possa spingersi a valutare la sentenza. Può darsi che al senatore sia stata inflitta una pena eccessiva, ma si tratta di temi per eventuali dibattiti pubblici. Il Parlamento deve operare nell’ambito dei poteri circoscrit­ti dall’articolo 66 che assegna un giudizio sulla verifica dei fatti, non assoluto. Altrimenti, c’è una violazione del principio di separazion­e dei poteri: il Parlamento non si può sostituire a un giudice”.

Il Parlamento non può sostituirs­i al giudice, altrimenti si viola il principio della separazion­e dei poteri. Gli art. 65 e 66 della Carta sono chiarissim­i

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