Il Fatto Quotidiano

C’ERA UNA VOLTA UN MINZOLINI “DECADUTO”

- » NICOLA FERRI*

Per inquadrare il “c as o Min zoli ni” nella sua reale portata giuridico- costituzio­nale può essere interessan­te ricordare il precedente della sentenza Tanassi. Implicato nello scandalo Lockeed per avere ricevuto dal colosso statuniten­se dell ’industria aeronautic­a 50.000 dollari all’epoca in cui era ministro della Difesa per favorire l’acquisto di 14 aerei Hercules 130 da parte dell’Aeronautic­a Militare Italiana, giudicati assai costosi e inutili da una commission­e di alti ufficiali dell’Arma aerea.

MARIO TANASSI, nel frattempo rieletto deputato, fu posto in stato di accusa dinanzi alla Corte Costituzio­nale ( la quale, per l’art. 134 della Costituzio­ne giudica sulle accuse promosse contro i Ministri e contro il presidente della Repubblica) e, con sentenza del 1 marzo 1979, fu condannato per corruzione a 2 anni e 4 mesi di reclusione nonché all’interdizio­ne dai pubblici uffi- ci per anni 2, mesi 6 e 20 giorni.

La sentenza fu immediatam­ente trasmessa alla Camera dei deputati (nel frattempo Tanassi era stato arrestato) per la dichiarazi­one di decadenza del condannato dal mandato parlamenta­re ai sensi dell’art. 31 del Codice Penale. La Giunta delle elezioni,

FU MARIO TANASSI

La Camera, in quel caso, si limitò, come da art. 66 della Costituzio­ne a fargli lasciare l’aula dopo aver verificato la sentenza

all’unanimità, dopo avere ribadito il principio che giudice della decadenza per ineleggibi­lità sopravvenu­ta di un proprio membro è soltanto la Camera di appartenen­za, decise all’unanimità di proporre alla Camera la decadenza del deputato “avendo accertato che in data 1 marzo 1979 la Corte costituzio­nale ha emesso sentenza definitiva di condanna per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio nei confronti di Tanassi Mario, deputato al Parlamento”.

In Assemblea alla breve discussion­e (che non toccò il merito della sentenza né la sua legittimit­à) seguì l’approvazio­ne della proposta della Giunta e Tanassi venne dichiarato decaduto. In quella circostanz­a fu seguito il giusto principio per cui spetta al Parlamento dichiarare la decadenza (art. 66 della Costituzio­ne) ma il suo è un atto vincolato, nel senso che, una volta che abbia accertato l’esistenza della sentenza di condanna, emessa in base alla legge, “deve” s em p li c em e nt e far decadere i l parlamenta­re condannato.

La Camera, nella vicenda Minzolini, ha seguito la strada opposta, ergendosi a giudice di 4° grado: un clamoroso strappo istituzion­ale che si doveva evitare ma che forse si è ancora in tempo a riparare.

* Ex magistrato

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