C’ERA UNA VOLTA UN MINZOLINI “DECADUTO”
Per inquadrare il “c as o Min zoli ni” nella sua reale portata giuridico- costituzionale può essere interessante ricordare il precedente della sentenza Tanassi. Implicato nello scandalo Lockeed per avere ricevuto dal colosso statunitense dell ’industria aeronautica 50.000 dollari all’epoca in cui era ministro della Difesa per favorire l’acquisto di 14 aerei Hercules 130 da parte dell’Aeronautica Militare Italiana, giudicati assai costosi e inutili da una commissione di alti ufficiali dell’Arma aerea.
MARIO TANASSI, nel frattempo rieletto deputato, fu posto in stato di accusa dinanzi alla Corte Costituzionale ( la quale, per l’art. 134 della Costituzione giudica sulle accuse promosse contro i Ministri e contro il presidente della Repubblica) e, con sentenza del 1 marzo 1979, fu condannato per corruzione a 2 anni e 4 mesi di reclusione nonché all’interdizione dai pubblici uffi- ci per anni 2, mesi 6 e 20 giorni.
La sentenza fu immediatamente trasmessa alla Camera dei deputati (nel frattempo Tanassi era stato arrestato) per la dichiarazione di decadenza del condannato dal mandato parlamentare ai sensi dell’art. 31 del Codice Penale. La Giunta delle elezioni,
FU MARIO TANASSI
La Camera, in quel caso, si limitò, come da art. 66 della Costituzione a fargli lasciare l’aula dopo aver verificato la sentenza
all’unanimità, dopo avere ribadito il principio che giudice della decadenza per ineleggibilità sopravvenuta di un proprio membro è soltanto la Camera di appartenenza, decise all’unanimità di proporre alla Camera la decadenza del deputato “avendo accertato che in data 1 marzo 1979 la Corte costituzionale ha emesso sentenza definitiva di condanna per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio nei confronti di Tanassi Mario, deputato al Parlamento”.
In Assemblea alla breve discussione (che non toccò il merito della sentenza né la sua legittimità) seguì l’approvazione della proposta della Giunta e Tanassi venne dichiarato decaduto. In quella circostanza fu seguito il giusto principio per cui spetta al Parlamento dichiarare la decadenza (art. 66 della Costituzione) ma il suo è un atto vincolato, nel senso che, una volta che abbia accertato l’esistenza della sentenza di condanna, emessa in base alla legge, “deve” s em p li c em e nt e far decadere i l parlamentare condannato.
La Camera, nella vicenda Minzolini, ha seguito la strada opposta, ergendosi a giudice di 4° grado: un clamoroso strappo istituzionale che si doveva evitare ma che forse si è ancora in tempo a riparare.
* Ex magistrato