Il Fatto Quotidiano

Tassa sulla casa, chi la paga e chi no in attesa della mannaia

Entro il 16 giugno si deve versare l’acconto di Imu e Tasi. Coinvolti 25 milioni di contribuen­ti

- » PATRIZIA DE RUBERTIS

“Il settore immobiliar­e non è più il Bancomat del governo”. A rallegrare gli oltre 25,7 milioni di proprietar­i di casa, che in Europa sono tra i più vessati dal Fisco, è la direttrice dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, che ha anche annunciato: “Nel 2016, il peso delle imposte sulle case ha fatto registrare una riduzione della tassazione di 4,4 miliardi di euro, di cui 3,6 miliardi sulla prima casa”. Bene, ottimo. Manco per niente. Anche se per i 19,5 milioni di contribuen­ti coinvolti si è trattato di un bel risparmio (175 euro annui), non solo i Comuni hanno già dimostrato che avergli ridotto Imu (l’Imposta municipale unica che ha sostituito l’Ici) e Tasi (il tributo che copre le spese dei servizi indivisibi­li come l’illuminazi­one o la manutenzio­ne delle strade) ha conseguenz­e evidenti sulla macchina amministra­tiva locale (l’accoppiata è fruttata solo 19,9 miliardi di euro, contro i 31,88 del 2014), ma già si sono fatte sentire Commission­e europea e Ocse che chiedono di reintrodur­re le tasse sulla prima casa. Contrario il ministro dell’Economia Padoan, che ha nuovamente rinviato la decisione impopolare per tutti e per un partito prossimo alle elezioni.

Così fino ad allora c’è una certezza: il Tax day, il termine ultimo entro cui pagare l’acconto di Imu e Tasi, fissato per il 16 giugno. Confermate la riduzione del 25% per chi affitta gli immobili a canone concordato e del 50% per chi concede le case in comodato a figli o genitori. E, quasi per tutti, si tratterà di prendere l’importo complessiv­o sborsato nel 2016 e dividerlo per due. Ecco chi e come deve pagare.

ESENTATI DALL’IMU – Sono i proprietar­i delle abitazioni principali non di lusso, cioè non accatastat­e nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7), a patto che abitino nella casa. Senza il requisito anagrafico si deve pagare come se fosse una seconda casa sia l’Imu che la Tasi. Esenzione accordata al proprietar­io se sull’immobile c’è un diritto di usufrutto, il diritto di abitazione del coniuge superstite o se è stato assegnato dal giudice all’ex coniuge: in questi caso titolare dell’obbligo fiscale è, infatti, chi ha il diritto di utilizzare l’immobile. Sono dispensati anche i fabbricati rurali strumental­i, le case popolari, le abitazioni di housing sociale e quelle assegnate dalle cooperativ­e indivise ai soci o agli studenti, l’immobile non di lusso appartenen­te a personale di polizia, forze armate o vigili del fuoco, le case posse- dute da soggetti ricoverati in permanenza in casa di cura purché l’immobile non risulti locato e solo se la delibera comunale prevede espressame­nte l’assimilazi­one all’abitazione principale.

ESENTATI DALLA TASI – Rientrano i terreni agricoli e le abitazioni principali. Se la casa è affittata l’inquilino deve pagare una quota della Tasi (tra il 10 e il 30% a seconda di quanto previsto dalla delibera comunale. A Roma, ad esempio, è pari al 20%), ma solo se non ha residenza e dimora abituale nell’immobile. Altrimenti non deve nulla. Il proprietar­io pagherà solo la sua quota senza considerar­e l’inquilino.

COME SI PAGA – Si applicano le stesse regole di calcolo per determinar­e la base imponibile data dal valore catastale rivalutato del 5% (in altre parole bisogna moltiplica­re la cifra per 1,05) e poi moltiplica­to per un coefficien­te variabile a seconda della tipologia dell’immobile, invariato rispetto al 2016. Per i fabbricati abitativi il coefficien­te è 160, per gli uffici 80 e per i negozi 55. A questo punto, alla base imponibile va applicata l’aliquota del proprio Comune che è diversa per Imu e Tasi. Questa è, infatti, l’unica differenza di queste due imposte gemelle. Il dato finale va poi rapportato alle quote e ai mesi di possesso dell’immobile (bastano 15 giorni per far conteg- giare un mese intero). Chi possiede un immobile di lusso come prima casa usufruisce di un trattament­o agevolato: va applicata un’aliquota ridotta (dal 2 al 6 per mille) deliberata dal Comune e una detrazione di

200 euro.

BOLLETTINI E F24 – I Comuni non inviano a casa nulla di precompila­to. Spetta a i co n t r ibuenti compilare il bollettino. Ed è possibile utilizzare quello postale oppure il modello F24, ma se Imu e Tasi riguardano lo stesso immobile occorre compilare due moduli distinti (per l’F24 due diverse righe) indicando i codici.

Bollettini e F24

I Comuni non inviano a casa nulla. Spetta agli italiani il calcolo e la compilazio­ne

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