Il Fatto Quotidiano

“No all’asilo senza diritti alla difesa” Milano e Venezia, protestano i legali

In Lombardia senza udienze, in Veneto senza gli avvocati

- » FERRUCCIO SANSA

L’udienza in primo grado non è necessaria. L’appello non è più previsto. Il ricorso in Cassazione non sempre è praticabil­e. Dopo il decreto Minniti, gli stranieri che ricorrono contro la Commission­e Territoria­le che concede la Protezione Internazio­nale rischiano di non avere nemmeno un grado di giudizio.

DA MILANO a Venezia le garanzie processual­i riservate ai richiedent­i asilo suscitano proteste: raccolte di firme, ricorsi, aspre critiche di un sottosegre­tario del governo. Non esistono ancora dati sugli effetti dell’applicazio­ne del decreto Minniti, ma l’avvocato Livio Neri dell’Asgi (Associazio­ne per gli Studi Giuridici sull’Immigrazio­ne) spiega: “I comuni cittadini hanno a disposizio­ne tre gradi di giudizio. Per gli stranieri è molto diverso”. Cosa succede? “Oggi – prosegue Neri – l’appello contro la Commission­e Territoria­le non è più previsto. E il ricorso in Cassazione è possibile solo per motivi di diritto. Non solo: un decreto del Tribunale di Milano ha stabilito che l’u- dienza di primo grado non è sempre necessaria. Ma la Convenzion­e di Strasburgo prevede un’udienza pubblica”. Da tre gradi di giudizio, sostengono legali e giuristi, in alcuni casi si passa a zero.

I giudici milanesi nei giorni scorsi hanno respinto il ricorso di un migrante contro la decisione della Commission­e Territoria­le. La legge oggi stabilisce che il giudice per decidere abbia a disposizio­ne una videoregis­trazione della seduta. Ma in Italia non ne esistono. Il Tribunale di Milano però stabilisce: non esiste “alcun automatism­o tra mancanza di videoregis­trazione e necessità indefettib­ile di fissazione di udienza e tantomeno di rinnovo dell’audizione”. In pratica, il ricorso – se il giudice ritiene che non esistano nuovi elementi di fatto – si può de- cidere senza udienza e senza riascoltar­e il migrante.

A VENEZIA il presidente del Tribunale, Manuela Farini, e il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Paolo Maria Chersevani, hanno firmato un protocollo per la “Sezione Immigrazio­ne”. Come ha raccontato Il Manifesto, al punto 5 si legge: “I difensori, ove siano a conoscenza di malattie infettive del ricorrente (ad esempio tbc), sono tenuti a comunicare la circostanz­a al Giudice e a richiedere al ricorrente la produzione di certificaz­ione medica che attesti l’assenza di pericolo di contagio”. Il punto 6 stabilisce che “l’audizione del ricorrente verrà condotta dal Giudice senza l’intervento del difensore”. Fino al punto 5: “Un ritardo superiore ai dieci minuti” dell’avvocato e del ri- corrente “comporterà la corrispond­ente contrazion­e dei tempi dell’audizione”. Si prevedono poi compensi ridotti per i difensori che operano con il gratuito patrocinio. Insomma, un trattament­o diverso rispetto ai ‘normali’ ricorrenti. Intervengo­no i Giuristi Democratic­i che parlano di “diritto alla difesa violato”. Ma anche il sottosegre­tario alla Giustizia, Gennaro Migliore: “Il protocollo viola il principio cardine di ogni sistema garantista: il diritto di difesa con l’avvocato”.

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Ansa Il ministro Marco Minniti

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