DIRITTO DI REPLICA
In riferimento all’articolo intitolato “La gara ‘su misura’ per il giudice di Strasburgo”, pubblicato il 27 maggio, si precisa che, nella predisposizione dell’avviso di concorso, il Segretariato generale della presidenza del Consiglio non ha fatto altro che applicare quanto previsto dalla vigente normativa europea. Nessuna gara “su misura”, quindi. In particolare, la durata del mandato del giudice presso la Corte europea dei diritti dell’uomo è pari a nove anni, non rinnovabile, ed è regolata dall’articolo 23 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo cui il mandato cessa, altresì, con il raggiungimento dell’età di 70 anni.
Nel precedente bando della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2009, era previsto il requisito dell’età non superiore ad anni sessantacinque, “al fine di assicurare un congruo periodo di permanenza”.
La Risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa (2010) ha introdotto una procedura di selezione più trasparente e più complessa, con la previsione di un Comitato consultivo di esperti presso l’assemblea parlamentare, con il compito di valutare la terna dei candidati proposti dallo Stato membro, all’esito della procedura selettiva interna, almeno tre mesi prima della sottoposizione della terna stessa all’Assemblea parlamentare per l’elezione del giudice. Successivamente, le linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 29 marzo 2012 hanno previsto, al paragrafo II, punto 5, che, se eletti, i candidati devono essere in grado di svolgere il proprio ufficio per almeno la metà dei nove anni prima del raggiungimento del 70° anno di età. Nel caso in questione, la terna selezionata dall’Italia dovrà essere sottoposta entro il 6 dicembre 2018 all’Assemblea parlamentare, che tuttavia procederà all’elezione di uno dei tre candidati proposti nella sessione di gennaio 2019. Tenuto conto degli interventi normativi sopra citati, nel bando attuale, si è reso pertanto neces- sario, al fine di non discostarsi dal limite dei 65 anni che consentono di garantire un mandato del giudice che sia pari almeno alla metà degli anni previsti dalla Convenzione, porre il limite del sessantaquattresimo anno di età al momento dell’istanza, che diventa di sessantacinque in quanto l’el ezione da parte dell’as semb lea parlamentare avverrà soltanto a gennaio 2019.
SEGRETARIATO GENERALE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Egregio Direttore, sono rimasta stupefatta nel leggere l’articolo di Gianni Barbacetto ‘La gara su misura per il giudice a Strasburgo’. Non devo e non voglio fare commenti, se non aggiungere che forse le fonti andrebbero verificate meglio. Voglio solo precisare che ciò che si afferma nell’articolo, per quello che riguarda la mia persona, è del tutto privo di fondamento. ANNA FINOCCHIARO
Ringraziamo Anna Finocchiaro per i consigli giornalistici. Non abbiamo comunque capito se stia escludendo o meno di candidarsi al posto di giudice a Strasburgo.
G. B. In riferimento all’articolo “Chi fa la legge sulla privacy difende Facebook in Italia” del 22 aprile sull’edizione cartacea e poi riprodotto sulla versione elettronica, il messaggio che viene fatto emergere, per cui ci sarebbe un legame tra il mio lavoro in seno alla Commissione istituzionale (per il recepimento del nuovo regolamento sulla privacy, ndr) e la mia attività di consulenza prestata per il social network e quindi un possibile conflitto di interesse, oltre che offensivo della mia reputazione, è errato in quanto figlio, se non altro, di una maliziosa selezione dei dati. Studio e insegno il diritto dei media e faccio anche delle consulenze su temi di mia competenza. In questa veste, sono stato coinvolto da altri colleghi nella difesa di Facebook, in un procedimento che riguardava questioni di proprietà intellettuale iniziato nel 2013. Tale coinvolgimento però ha avuto luogo nel 2013, alcuni anni prima di essere coinvolto nella Commissione. La causa verteva sui temi di proprietà intellettuale e concorrenza sleale, materia che non ha nulla a che fare con la tutela dei dati. Nella veste di studioso ho sempre sostenuto le mie idee e suggerito le scelte che ritenevo più equilibrate per l’ordinamento.
PROF. AVV. ORESTE POLLICINO
Gentile Oreste, riceviamo e pubblichiamo per amor del confronto. Nel merito, però, la sua rettifica riguarda una circostanza che non si trova nell’articolo, vale a dire alla presunta accusa di scorrettezza per l’accostamento di due fatti veri (di cui non è stata fatta alcuna “maliziosa selezione”, tanto che era stato anche invitato a fornire la sua spiegazione prima dell’articolo), ovvero la sua partecipazione alla commissione che si occupa del trattamento dei dati, argomento assai caro a uno dei suoi clienti, Facebook, indipendentemente dall’oggetto della causa di cui si è occupato (oltretutto chiaramente descritta nel pezzo). Dunque, non rettifica fatti, ma una sua deduzione soggettiva, non giustificata da quanto scritto.
VDS