Il Fatto Quotidiano

La prescrizio­ne regala impunità solo in Italia

GIUSTIZIA L’emendament­o che la blocca dopo il primo grado

- » GIANNI BARBACETTO

■Il vicepremie­r leghista aveva detto “mai più come per la strage di Viareggio”, ma Carroccio, FI e Pd non vogliono la riforma. Dalla Spagna al Regno Unito: nessuno mette i procedimen­ti nella tomba come da noi

Che la prescrizio­ne italiana sia un unicum in Europa lo ripetono da tempo i magistrati – a cominciare da Piercamill­o Davigo – ma anche qualche politico. Matteo Salvini, il ministro dell’Interno, lo ha detto in agosto a Viareggio, in riferiment­o alla strage ferroviari­a accaduta in quella città, ma con un occhio anche al crollo del ponte Morandi a Genova: “È incredibil­e che dopo nove anni per la strage di Viareggio sia ancora in corso il processo d’appello, con la prescrizio­ne dietro l’angolo per alcuni reati particolar­mente gravi e odiosi. E spero che a Genova non ci siano ritardi come si sono registrati a Viareggio”. Ora il Movimento 5 Stelle, dopo gli annunci del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha presentato una norma che blocca la prescrizio­ne dopo la sentenza di primo grado.

Se sarà approvata – malgrado i mal di pancia della Lega – sarebbe una svolta che riavvicina l’Italia all’Europa. Anche se l’80 per cento delle interruzio­ni per prescrizio­ne in Italia avviene nella fase delle indagini preliminar­i o comunque prima della sentenza di primo grado. Che cosa succede negli altri Paesi?

IN SPAGNA la prescrizio­ne non matura nel periodo in cui si svolgono indagini e giudizio. Si ferma nel momento in cui all’indagato viene contestato un reato e torna a correre soltanto quando il procedimen­to si blocca o si conclude con un esito diverso dalla condanna.

IN FRANCIA i termini della prescripti­on de l’action publique sono di 10 anni per i reati più gravi (“crimini”), di 3 anni per quelli più lievi (“delitti”) e di 1 anno per le contravven­zioni. Ma ci sono reati che non si prescrivon­o mai: i crimini contro l’umanità e quelli militari. Il traffico di stupefacen­ti, il terrorismo e i crimini contro la specie umana si prescrivon­o in 30 anni, i reati sessuali su minori in 20. Rapidissim­a, per contro, la prescrizio­ne per la diffamazio­ne a mezzo stampa: 3 mesi. In ogni caso, la prescrizio­ne s’interrompe durante il compimento di qualsiasi atto di istruzione o di indagine. IN GERMANIA la prescrizio­ne viene interrotta non soltanto da atti compiuti dal giudice, ma anche dalla polizia o dalla Procura della Repubblica, a partire dal primo interrogat­orio dell’accusato. Dopo l’interruzio­ne, il termine di prescrizio­ne riprende a decorrere, ma non può mai superare il doppio della sua durata originaria. I tempi per arrivare alla prescrizio­ne sono lunghi: 30 anni per i reati puniti con l’ergastolo, 20 per quelli con pena massima superiore a 10 anni, 10 per quelli con pena tra i 5 e i 10 anni, 5 per quelli tra 1 e 5 anni, 3 gli altri. Genocidio e assassinio non si prescrivon­o mai. Nel caso gli indagati siano politici eletti nel Parlamento federale o in quelli dei Lander, la prescrizio­ne viene calcolata a partire dal momento in cui viene avviata l’azione penale a carico del parlamenta­re.

NEL REGNO UNITO vige la tradizione giuridica della Common law che non prevede la prescrizio­ne. Ci sono limiti di tempo, riferiti però non all’estinzione del reato, ma dell’azione penale. Si differenzi­ano a seconda della categoria di reato. Ma la tendenza è ad aumentare i tempi: per esempio, il Climate Change and Sustainabl­e Energy Act del 2006 ha esteso i limiti per la perseguibi­lità di al- cuni reati urbanistic­i e ambientali. I reati più gravi ( indictable offence, giudicati dalla Crown Court) non hanno limiti di tempo alla “prosecutio­n”.

CE LO CHIEDE L’EUROPA, di aumentare i tempi di prescrizio­ne. A sostenerlo è il sostituto procurator­e generale presso la Cassazione Antonio Balsamo, che in un articolo sul sito dell’Associazio­ne nazionale magistrati ricorda un paio di sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che invitano l’Italia a fare in modo di perseguire reati che invece la prescrizio­ne azzera. La sentenza Alikay del marzo 2011 ha indicato “l’incoerenza del modello italiano di prescrizio­ne con gli standard internazio­nali di protezione dei diritti umani”. Perché ha bloccato il processo a un “agente dello Stato per omicidio (commesso per colpa e non con dolo)” e ha impedito “una condanna nonostante l’accertamen­to della responsabi­lità penale”. La sentenza Saba del luglio 2014, su sette agenti penitenzia­ri accusati di violenze, afferma che era diritto del detenuto Saba ottenere “una sentenza che accerti le eventuali responsabi­lità” e non “una sentenza di prescrizio­ne”.

Negli altri Paesi

Il decorso del tempo si interrompe più facilmente con gli atti istruttori

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Viareggio ’09
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Ansa
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Disastri Viareggio 2009 (32 morti) e Genova 2018 (43)

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