La prescrizione regala impunità solo in Italia
GIUSTIZIA L’emendamento che la blocca dopo il primo grado
■Il vicepremier leghista aveva detto “mai più come per la strage di Viareggio”, ma Carroccio, FI e Pd non vogliono la riforma. Dalla Spagna al Regno Unito: nessuno mette i procedimenti nella tomba come da noi
Che la prescrizione italiana sia un unicum in Europa lo ripetono da tempo i magistrati – a cominciare da Piercamillo Davigo – ma anche qualche politico. Matteo Salvini, il ministro dell’Interno, lo ha detto in agosto a Viareggio, in riferimento alla strage ferroviaria accaduta in quella città, ma con un occhio anche al crollo del ponte Morandi a Genova: “È incredibile che dopo nove anni per la strage di Viareggio sia ancora in corso il processo d’appello, con la prescrizione dietro l’angolo per alcuni reati particolarmente gravi e odiosi. E spero che a Genova non ci siano ritardi come si sono registrati a Viareggio”. Ora il Movimento 5 Stelle, dopo gli annunci del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha presentato una norma che blocca la prescrizione dopo la sentenza di primo grado.
Se sarà approvata – malgrado i mal di pancia della Lega – sarebbe una svolta che riavvicina l’Italia all’Europa. Anche se l’80 per cento delle interruzioni per prescrizione in Italia avviene nella fase delle indagini preliminari o comunque prima della sentenza di primo grado. Che cosa succede negli altri Paesi?
IN SPAGNA la prescrizione non matura nel periodo in cui si svolgono indagini e giudizio. Si ferma nel momento in cui all’indagato viene contestato un reato e torna a correre soltanto quando il procedimento si blocca o si conclude con un esito diverso dalla condanna.
IN FRANCIA i termini della prescription de l’action publique sono di 10 anni per i reati più gravi (“crimini”), di 3 anni per quelli più lievi (“delitti”) e di 1 anno per le contravvenzioni. Ma ci sono reati che non si prescrivono mai: i crimini contro l’umanità e quelli militari. Il traffico di stupefacenti, il terrorismo e i crimini contro la specie umana si prescrivono in 30 anni, i reati sessuali su minori in 20. Rapidissima, per contro, la prescrizione per la diffamazione a mezzo stampa: 3 mesi. In ogni caso, la prescrizione s’interrompe durante il compimento di qualsiasi atto di istruzione o di indagine. IN GERMANIA la prescrizione viene interrotta non soltanto da atti compiuti dal giudice, ma anche dalla polizia o dalla Procura della Repubblica, a partire dal primo interrogatorio dell’accusato. Dopo l’interruzione, il termine di prescrizione riprende a decorrere, ma non può mai superare il doppio della sua durata originaria. I tempi per arrivare alla prescrizione sono lunghi: 30 anni per i reati puniti con l’ergastolo, 20 per quelli con pena massima superiore a 10 anni, 10 per quelli con pena tra i 5 e i 10 anni, 5 per quelli tra 1 e 5 anni, 3 gli altri. Genocidio e assassinio non si prescrivono mai. Nel caso gli indagati siano politici eletti nel Parlamento federale o in quelli dei Lander, la prescrizione viene calcolata a partire dal momento in cui viene avviata l’azione penale a carico del parlamentare.
NEL REGNO UNITO vige la tradizione giuridica della Common law che non prevede la prescrizione. Ci sono limiti di tempo, riferiti però non all’estinzione del reato, ma dell’azione penale. Si differenziano a seconda della categoria di reato. Ma la tendenza è ad aumentare i tempi: per esempio, il Climate Change and Sustainable Energy Act del 2006 ha esteso i limiti per la perseguibilità di al- cuni reati urbanistici e ambientali. I reati più gravi ( indictable offence, giudicati dalla Crown Court) non hanno limiti di tempo alla “prosecution”.
CE LO CHIEDE L’EUROPA, di aumentare i tempi di prescrizione. A sostenerlo è il sostituto procuratore generale presso la Cassazione Antonio Balsamo, che in un articolo sul sito dell’Associazione nazionale magistrati ricorda un paio di sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che invitano l’Italia a fare in modo di perseguire reati che invece la prescrizione azzera. La sentenza Alikay del marzo 2011 ha indicato “l’incoerenza del modello italiano di prescrizione con gli standard internazionali di protezione dei diritti umani”. Perché ha bloccato il processo a un “agente dello Stato per omicidio (commesso per colpa e non con dolo)” e ha impedito “una condanna nonostante l’accertamento della responsabilità penale”. La sentenza Saba del luglio 2014, su sette agenti penitenziari accusati di violenze, afferma che era diritto del detenuto Saba ottenere “una sentenza che accerti le eventuali responsabilità” e non “una sentenza di prescrizione”.
Negli altri Paesi
Il decorso del tempo si interrompe più facilmente con gli atti istruttori