PRESCRIZIONE, INUTILI DUBBI DA “GARANTISTI”
La notizia che il ministro della Giustizia ha proposto un emendamento al decreto Anticorruzione, in forza del quale la prescrizione cessa di decorrere con la sentenza di primo grado, ha suscitato scomposte reazioni da più parti. Come era prevedibile, i primi a insorgere sono stati gli avvocati penalisti che hanno preannunciato il consueto sciopero che paralizzerà per alcuni giorni la Giustizia determinando il rinvio di migliaia e migliaia di processi.
SONO, POI, insorti i “giuristi” di centrodestra che hanno usato parole forti: “Omicidio del processo penale”, “sommossa costituzionale”, “svolta sudamericana”, all’unisono, con Repubblica (riforma “giustizialista”, “barbara”, “inquisitoria”). Di particolare veemenza è stata la reazione del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno. Si sono dichiarati contrari il capo della Anticorruzione Cantone – che, unitamente ad altri giuristi, ha invocato anche il principio della “ragionevole durata del processo” – e l’ex Procuratore della Repubblica di Milano, Bruti Liberati.
In particolare, il ministro Bongiorno ha dichiarato che “bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio è come mettere una bomba atomica nel processo penale”. Ora, la vera bomba atomica è quella sganciata sui processi nel dicembre 2005 con la legge cosiddetta “ex Cirielli” che – scientemente inserita nel già inceppato meccanismo del processo penale – ha determinato la “distruzione”, in 13 anni, di oltre 1.800.000 processi con una media di 130.000 l’anno, così causando una situazione di denegata giustizia per le parti offese e, seppur in misura molto minore, per gli stessi imputati che, però, spesso hanno spacciato la prescrizione per un’assoluzione (come nel processo Andreotti).
QUANTO AL PRINCIPIO costituzionale della “ragionevole durata del processo” esso, esprimendo un diverso valore giuridico, non ha nulla a che vedere con la prescrizione. Sia la Convenzione europea, sia la giurisprudenza di Strasburgo, sia il precetto sancito dall’articolo 111 della Costituzione esigono che, in tempi ragionevoli, si pervenga a una pronuncia nel merito di una controversia (che assolva o condanni) non a una pronuncia di mero rito, come quella che consegue alla dichiarazione di estinzione del reato che si risolve in un meccanismo che ostacola l’accertamento sul merito della questione dedotta in giudizio (e, quindi, anche la possibile assoluzione dell’imputato). A sua volta, Bruti Liberati in un’intervista a Repubblica ha dichiarato che “un blocco della prescrizione può disincentivare l’ impegno organizzativo nella gestione delle fasi di impugnazione”. Si tratta di una supposizione quasi che i giudici dell’ impugnazione possano accelerare o ritardare la definizione dei processi a loro piacimento. È bene ricordare che, per quanto riguarda la Cassa- zione, il relativo giudizio viene definito tra i sei e gli otto mesi dall’arrivo del ricorso e non vi è alcuna ragione per dubitare che tale celere meccanismo sarà alterato. Per quanto concerne l’appello – vero imbuto del processo – è qui che si consuma il maggior numero di prescrizioni che, con l’emendamento in questione, non avrà più modo di realizzarsi e ciò determinerà anche una consistente diminuzione di impugnazioni, il più delle volte, proposte proprio per far maturare la prescrizione. Peraltro, la preoccupazione di Bruti è facilmente superabile attraverso la vigilanza che i capi delle Corti di appello hanno l’obbligo di esercitare sulla sollecita definizione dei processi, sul rispetto dei termini per il deposito delle motivazioni e per il sollecito inoltro dei fascicoli in Cassazione. Il Procuratore generale presso la Cassazione ha tutti i poteri – ai fini di un eventuale esercizio dell’azione disciplinare – per richiedere periodicamente l’elenco dei processi pendenti presso le Corti di appello.
IL VERO APPUNTO che può muoversi al ministro, è quello di non aver proposto che la prescrizione si blocchi con il rinvio a giudizio e ciò, sia per la correlazione di tale istituto con l’esercizio dell’azione penale, sia per la considerazione che – atteso lo sfascio del sistema processuale – una gran quantità di processi continuerà, come oggi avviene, a estinguersi per prescrizione dichiarata con la sentenza di primo grado (si pensi ai complessi procedimenti, soprattutto in tema di disastro ambientale e ai reati per abusi edilizi).