Il Fatto Quotidiano

Negli altri Paesi la prescrizio­ne non scatta mai Zinga rassegnato

Sistemi comparati Negli altri Paesi dell’Ue i tempi sono generalmen­te più lunghi. Solo in Italia e Grecia il termine decorre in pieno processo

- » ANTONELLA MASCALI

La riforma della prescrizio­ne ancora una volta fa traballare un governo, ma solo la Grecia ha un sistema come il nostro dove corre anche in pieno processo.

In altri Paesi europei è tutta un’altra storia. Dalla Francia, dove di fatto la maggior parte dei reati sono imprescrit­tibili, alla Spagna, alla Germania, dove se sei un politico è previsto un gran giro di vite.

In generale, sono in vigore regimi in cui è sempre prevista la capacità in tutte le fasi processual­i e durante le indagini di sospendere o far ripartire da zero la prescrizio­ne sia pure con modulazion­i diverse, a seconda del tipo di reati e della loro gravità. Rispetto all’Italia si fa la differenza anche tra la prescrizio­ne dei reati e quella della pena.

IL SISTEMA FRANCESE. In Francia la prescrizio­ne potendo ripartire da capo a ogni atto, come accennato, è praticamen­te impossibil­e. Per i reati catalogati come “crimini”, cioè quelli più gravi, giudicati dalla Corte d’Assise, è di 10 anni. Per i “delitti”, reati di media gravità, di competenza del “Tribunal Correction­nel” la prescrizio­ne è di 3 anni mentre per le contravven­zioni, di competenza del “Tribunal de Police” è di un anno. Ma ci sono binari a parte sia al rialzo sia al ribasso. Prima di tutto non si possono prescriver­e crimini contro l’umanità e alcuni, gravi, in ambito militare. I “crimini” di terrorismo e traffico di droga si prescrivon­o in 30 anni, i “delitti” sempre in questo ambito, in 20 anni così come gli abusi sessuali. Invece, per la diffamazio­ne a mezzo stampa, se non ci sono elementi di odio razziale, la prescrizio­ne è di 3 mesi. Passiamo ai tempi di prescrizio­ne della pena: 20 anni per i crimini, 5 anni per i delitti e 2 anni per le contravven­zioni. La prescrizio­ne decorre dal giorno del compimento del reato, come in Italia, ma per i reati contro i minori parte dal giorno in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età. È stata la riforma del 2012, che prevede l’interruzio­ne della prescrizio­ne per qualsiasi atto “di istituzion­e o di azione giudiziari­a” (dei pm, dei tribunali ecc.) ad azzerare la possibilit­à che ci sia la prescrizio­ne della pena.

IL SISTEMA TEDESCO. C’è una distinzion­e tra prescrizio­ne della perseguibi­lità e prescrizio­ne della esecuzione, come in Francia. Per i reati puniti con l’ergastolo la prescrizio­ne della perseguibi­lità, esclusa per genocidio e omicidio, avviene dopo 30 anni; per quelli puniti con un massimo della pena oltre i 10 anni, è di 20 anni; per i reati che prevedono una pena tra 1 e 5 anni, la prescrizio­ne è di 5 anni; per tutti gli altri reati è di 3 anni. E veniamo alla prescrizio­ne dell’esecuzione pena: 25 anni per condanne superiori a 10 anni; 20 anni per pene tra 5 e 10 anni; 10 anni per pene tra 1 e 5 anni; 5 anni per pene sotto all’anno. Non esiste prescrizio­ne per la pena dell’ergastolo. Prevista la sospension­e della prescrizio­ne per abusi sessuali sui minori fino a quando la vittima compie 30 anni. Regime di ferro per i politici: se un parlamenta­re federale o un membro di una Land finisce sotto accusa, la prescrizio­ne viene calcolata non dalla data di compimento del reato ma da quella in cui è iniziato il procedimen­to. La prescrizio­ne, inoltre, si interrompe per qualsiasi attività giudiziari­a, compreso incarichi a periti. Dopo ogni interruzio­ne, riprende dall’inizio.

IL SISTEMA SPAGNOLO. Imprescrit­tibili i reati contro l’umanità e quelli di terrorismo se hanno causato morte e pure quelli commessi contro persone e beni protetti in caso di conflitto armato. Per tutto il resto ecco i tempi di prescrizio­ne dei reati: 20 anni, quando la pena massima prevista è dai 15 anni in su; 15 anni, quando la pena massima è tra i 10 e i 15 anni. La prescrizio­ne è di 10 anni quando la pena è tra i 5 e i 10 anni; 5 anni negli altri casi.

Il tempo si calcola a partire dal giorno in cui è stato commesso il reato. Ma se la vittima è un minore, da quando è diventato maggiorenn­e. Anche in Spagna ci sono i tempi di prescrizio­ne dell’esecuzione della pena: 30 anni nel caso si preveda oltre 20 anni di carcere; 25 anni per reclusione tra i 15 e i 20 anni; 20 anni per “inabilitaz­ione oltre i 10 anni e reclusione da 10 a 15 anni”; 15 anni per “inabilitaz­ione da 6 a 10 anni e reclusione da 5 a 10 anni”, 10 anni per le altre pene gravi; 5 anni per quelle meno gravi, 1 anno per le pene lievi.

Crimini e delitti Le norme di Parigi sono tra le più rigide Il traffico di droga si prescrive in 30 anni

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Ansa/LaPresse Guardasigi­lli Il ministro della Giustizia del M5S, Alfonso Bonafede

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