BISOGNA NORMARE IL “LAVORO AGILE”
Pubblichiamo uno stralcio tratto dall’eBook “La sicurezza sul lavoro al tempo del Coronavirus” (editore Wolters Kluwer Italia, e 5,99 + Iva) dell’ex procuratore aggiunto di Torino, Raffaele Guariniello.
Proprio l’ec ceziona lità di questi giorni potrebbe indurre a un appannamento magari velato delle garanzie previste a tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Non sembra questa la scelta operata dal nostro legislatore, attento a coinvolgere le stesse imprese nella delicata opera di contenimento del virus, a tutela dei lavoratori e per conseguenza delle stesse popolazioni, anche attraverso le misure di sostegno stabilite nel D.L. n. 18/2020.
TUTTI SI STANNOchiedendo se il datore di lavoro debba valutare il rischio coronavirus e individuare le misure di prevenzione contro tale rischio nel documento di valutazione dei rischi. A dare la risposta è, a ben vedere, l’art. 28, comma 2, lett. a), TUSL, ove si usa l’espressione “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”. Un’espressione altamente e volutamente significativa, in quanto fa intendere che debbono essere valutati tutti i rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus. Proprio quel “durante” induce a condividere la linea interpretativa accolta dalla Commissione per gli Interpelli nell’attualissimo Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016: “il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i rischi legati alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento”.
Tra le misure anti-coronavirus a tutela della salute nei luoghi di lavoro, ha assunto un particolare rilievo il lavoro agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi. È tutt’altro che agevole coglierne le implicazioni sul terreno della sicurezza sul lavoro. Anzitutto, perché sono rimasti irrisolti i dubbi interpretativi e applicativi sollevati dalla Legge n. 81/2017 sul lavoro agile. E inoltre perché il D.P.C.M. 8 marzo 2020 impone comunque il rispetto dei principi dettati dagli articoli da 18 a 23 di questa legge. E non si pensi che gli obblighi del datore di lavoro siano circoscritti a una mera individuazione dei rischi connessi alla prestazione del lavoro agile, quasi che la predisposizione e l’at tu a zi on e delle misure di prevenzione fossero esclusivamente rimesse alla discrezione e alla sapienza del lavoratore agile destinatario dell’informativa sui rischi. A ben vedere, la Legge n. 81/2017, in articoli come il 18 e il 22, non si esime dall’imporre al datore di lavoro l’adozione delle misure di prevenzione contro tali rischi.
Non sarebbe, peraltro, il caso d’introdurre, per la durata dello stato di emergenza, un correttivo? Il D.L. del 24 marzo 2020 conferma, tra le misure antivirus che possono essere adottate con appositi D.P.C.M., la modalità di lavoro agile: però, si badi, in termini potenzialmente e magari esageratamente onnicomprensivi, anche in deroga alla disciplina vigente, e non più soltanto in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi. Non sarebbe ipotizzabile una soluzione intermedia, come, ad esempio, l’applicazione esclusiva delle garanzie previste dal TUSL per il telelavoro, relative in particolare alle attrezzature di lavoro fornite dal datore di lavoro, ai videoterminali e alla vigilanza da parte del datore di lavoro?
Non sfugga poi che il D.L. n. 18/2020, si occupa dei “casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro”, e prevede che “il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato”. Non va da sé che spetta al medico, altresì, l’obbligo di referto, penalmente sanzionato a norma dell’art. 365 c.p.?
CON UN’U LT I M A avver tenza, purtroppo generalmente sfuggita: che le misure pur più avanzate non raggiungono l’obiettivo preso di mira se rimangono scritte sulla carta. Basilare è il contributo delle imprese e degli RLS. Ma occorre rimuovere le carenze degli organi di vigilanza, e, dunque, si attendono azioni normative e amministrative volte ad irrobustire gli organici e le competenze degli ispettori chiamati a tutelare gli ambienti di lavoro. In questi giorni drammatici, il personale sanitario sta dando un’eccezionale risposta sul fronte della cura. Una risposta altrettanto eccezionale si attende dal personale ispettivo sul fronte della prevenzione.