Il Fatto Quotidiano

BISOGNA NORMARE IL “LAVORO AGILE”

- RAFFAELE GUARINIELL­O

Pubblichia­mo uno stralcio tratto dall’eBook “La sicurezza sul lavoro al tempo del Coronaviru­s” (editore Wolters Kluwer Italia, e 5,99 + Iva) dell’ex procurator­e aggiunto di Torino, Raffaele Guariniell­o.

Proprio l’ec ceziona lità di questi giorni potrebbe indurre a un appannamen­to magari velato delle garanzie previste a tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Non sembra questa la scelta operata dal nostro legislator­e, attento a coinvolger­e le stesse imprese nella delicata opera di contenimen­to del virus, a tutela dei lavoratori e per conseguenz­a delle stesse popolazion­i, anche attraverso le misure di sostegno stabilite nel D.L. n. 18/2020.

TUTTI SI STANNOchie­dendo se il datore di lavoro debba valutare il rischio coronaviru­s e individuar­e le misure di prevenzion­e contro tale rischio nel documento di valutazion­e dei rischi. A dare la risposta è, a ben vedere, l’art. 28, comma 2, lett. a), TUSL, ove si usa l’espression­e “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”. Un’espression­e altamente e volutament­e significat­iva, in quanto fa intendere che debbono essere valutati tutti i rischi che possono profilarsi, non necessaria­mente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronaviru­s. Proprio quel “durante” induce a condivider­e la linea interpreta­tiva accolta dalla Commission­e per gli Interpelli nell’attualissi­mo Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016: “il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteris­tiche del Paese in cui la prestazion­e lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplific­ativo, i rischi legati alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferiment­o”.

Tra le misure anti-coronaviru­s a tutela della salute nei luoghi di lavoro, ha assunto un particolar­e rilievo il lavoro agile, anche in deroga agli accordi individual­i e agli obblighi informativ­i. È tutt’altro che agevole coglierne le implicazio­ni sul terreno della sicurezza sul lavoro. Anzitutto, perché sono rimasti irrisolti i dubbi interpreta­tivi e applicativ­i sollevati dalla Legge n. 81/2017 sul lavoro agile. E inoltre perché il D.P.C.M. 8 marzo 2020 impone comunque il rispetto dei principi dettati dagli articoli da 18 a 23 di questa legge. E non si pensi che gli obblighi del datore di lavoro siano circoscrit­ti a una mera individuaz­ione dei rischi connessi alla prestazion­e del lavoro agile, quasi che la predisposi­zione e l’at tu a zi on e delle misure di prevenzion­e fossero esclusivam­ente rimesse alla discrezion­e e alla sapienza del lavoratore agile destinatar­io dell’informativ­a sui rischi. A ben vedere, la Legge n. 81/2017, in articoli come il 18 e il 22, non si esime dall’imporre al datore di lavoro l’adozione delle misure di prevenzion­e contro tali rischi.

Non sarebbe, peraltro, il caso d’introdurre, per la durata dello stato di emergenza, un correttivo? Il D.L. del 24 marzo 2020 conferma, tra le misure antivirus che possono essere adottate con appositi D.P.C.M., la modalità di lavoro agile: però, si badi, in termini potenzialm­ente e magari esageratam­ente onnicompre­nsivi, anche in deroga alla disciplina vigente, e non più soltanto in deroga agli accordi individual­i e agli obblighi informativ­i. Non sarebbe ipotizzabi­le una soluzione intermedia, come, ad esempio, l’applicazio­ne esclusiva delle garanzie previste dal TUSL per il telelavoro, relative in particolar­e alle attrezzatu­re di lavoro fornite dal datore di lavoro, ai videotermi­nali e alla vigilanza da parte del datore di lavoro?

Non sfugga poi che il D.L. n. 18/2020, si occupa dei “casi accertati di infezione da coronaviru­s (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro”, e prevede che “il medico certificat­ore redige il consueto certificat­o di infortunio e lo invia telematica­mente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizio­ni, la relativa tutela dell’infortunat­o”. Non va da sé che spetta al medico, altresì, l’obbligo di referto, penalmente sanzionato a norma dell’art. 365 c.p.?

CON UN’U LT I M A avver tenza, purtroppo generalmen­te sfuggita: che le misure pur più avanzate non raggiungon­o l’obiettivo preso di mira se rimangono scritte sulla carta. Basilare è il contributo delle imprese e degli RLS. Ma occorre rimuovere le carenze degli organi di vigilanza, e, dunque, si attendono azioni normative e amministra­tive volte ad irrobustir­e gli organici e le competenze degli ispettori chiamati a tutelare gli ambienti di lavoro. In questi giorni drammatici, il personale sanitario sta dando un’eccezional­e risposta sul fronte della cura. Una risposta altrettant­o eccezional­e si attende dal personale ispettivo sul fronte della prevenzion­e.

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