• D’agostino Dittatura e altre bugie
Con dl 83/2020 sono prorogati al 15 ottobre i termini previsti nei dl 19 e 33/2020. Quella protrazione è stata interpretata da alcuni politici e costituzionalisti come esorbitante rispetto a finalità anticontagio e capace di ledere l’ordinamento democratico. Sul primo profilo è agevole rilevare che qualità e congruenza della misura non possono essere decise a priori, come sanno sindaci e amministratori lombardi propensi a continuare nell’asserita normalità e subito dopo costretti a combattere la virulenza dell’epidemia. Si accerterà solo a posteriori se la misura è proporzionata e idonea allo scopo. Da un lato, infatti, vi sono i dati non incoraggianti di un aumento di contagi anche per l’ingresso di stranieri, dall’altro non risultano evidenze su una rapida e positiva evoluzione del fenomeno. Il 15 ottobre si verificherà in quale senso si è risolta la fluidità degli attuali casi. L’incertezza giustifica l’approntamento di cautele per impedire il formarsi di situazioni simili al periodo di feroce contagio. Da qui l’esigenza per il governo, di qualunque colore e composizione, di predisporre una rete di protezione che solo un pronto intervento delle autorità pubbliche può attivare. A questa stregua il decreto legge, che indica nelle premesse l’incertezza sullo stato dell’epidemia, si colloca tra gli atti dovuti e non tra quelli politicamente discrezionali. Sulla funzione cautelare, peraltro, non possono sorgere dubbi, poiché, quasi contestualmente, si ampliano le facoltà dei cittadini consentendo le crociere e la riapertura delle discoteche. La coerenza delle previsioni con il sistema democratico trova nell’esigenza cautelare una prima giustificazione. Va poi sfatata la teoria che il metodo utilizzato in Italia sarebbe un unicum. L’art. 16 Cost. prevede limitazioni al diritto di libera circolazione e soggiorno stabilite in via generale dalla legge “per motivi di sanità o di sicurezza” ed è a questo parametro che si sono adeguati i decreti legge su indicati. Norma analoga si legge nel c. 2 dell’art. 11 della legge fondamentale tedesca che consente di limitare quel diritto “con una legge o in base a una legge” per combattere contro i pericoli derivanti da epidemie. Resta il tema dei Dpcm, cioè del potere d’ordinanza connesso alla gestione dell’emergenza. Bisogna riconoscere che, nei mesi scorsi, è stato giocoforza comprimere fortemente anche diritti soggettivi di rilievo, come quello di riunione e perfino di esercizio del culto con provvedimenti eccezionali e proporzionali allo stato delle cose. La legittimità di quelle misure è assicurata dalla peculiare operatività dell’art. 32 Cost., centro nevralgico di giuntura e correlazione tra diversi parametri costituzionali. La tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività si interseca necessariamente con buona parte dei principi fondamentali e dei diritti del cittadino quale presupposto e matrice dinamica per la realizzazione della dignità della persona. Il potere d’ordinanza è al servizio del diritto alla salute e, per questo, va posto in sintonia con le comunità di riferimento rappresentate dalle Regioni, come previsto nel dl 83/20. Il Dpcm, cioè, trova sbocco democratico attraverso il dialogo con gli esponenti delle collettività interessate e nei limiti delle istanze rappresentate. Va inoltre chiarito che il Dpcm non può in alcun modo operare sui diritti politici e soggettivi pubblici (ad esempio quelli elettorali), tutelabili fin dal 1865 solo avanti il Giudice civile. L’impugnabilità del Dpcm solo avanti il giudice amministrativo ex art. 25, c. 9 d.lgs. n. 1/2018 implica che l’atto non ha titolo a incidere sui diritti propri della cittadinanza democratica. Il che smitizza ipotesi di tentativi dittatoriali e consimili facezie.
RESTRIZIONI SI ACCERTERÀ SOLO A POSTERIORI SE LA MISURA È PROPORZIONATA ALLO SCOPO