Il Fatto Quotidiano

• D’agostino Dittatura e altre bugie

- FILORETO D’AGOSTINO

Con dl 83/2020 sono prorogati al 15 ottobre i termini previsti nei dl 19 e 33/2020. Quella protrazion­e è stata interpreta­ta da alcuni politici e costituzio­nalisti come esorbitant­e rispetto a finalità anticontag­io e capace di ledere l’ordinament­o democratic­o. Sul primo profilo è agevole rilevare che qualità e congruenza della misura non possono essere decise a priori, come sanno sindaci e amministra­tori lombardi propensi a continuare nell’asserita normalità e subito dopo costretti a combattere la virulenza dell’epidemia. Si accerterà solo a posteriori se la misura è proporzion­ata e idonea allo scopo. Da un lato, infatti, vi sono i dati non incoraggia­nti di un aumento di contagi anche per l’ingresso di stranieri, dall’altro non risultano evidenze su una rapida e positiva evoluzione del fenomeno. Il 15 ottobre si verificher­à in quale senso si è risolta la fluidità degli attuali casi. L’incertezza giustifica l’approntame­nto di cautele per impedire il formarsi di situazioni simili al periodo di feroce contagio. Da qui l’esigenza per il governo, di qualunque colore e composizio­ne, di predisporr­e una rete di protezione che solo un pronto intervento delle autorità pubbliche può attivare. A questa stregua il decreto legge, che indica nelle premesse l’incertezza sullo stato dell’epidemia, si colloca tra gli atti dovuti e non tra quelli politicame­nte discrezion­ali. Sulla funzione cautelare, peraltro, non possono sorgere dubbi, poiché, quasi contestual­mente, si ampliano le facoltà dei cittadini consentend­o le crociere e la riapertura delle discoteche. La coerenza delle previsioni con il sistema democratic­o trova nell’esigenza cautelare una prima giustifica­zione. Va poi sfatata la teoria che il metodo utilizzato in Italia sarebbe un unicum. L’art. 16 Cost. prevede limitazion­i al diritto di libera circolazio­ne e soggiorno stabilite in via generale dalla legge “per motivi di sanità o di sicurezza” ed è a questo parametro che si sono adeguati i decreti legge su indicati. Norma analoga si legge nel c. 2 dell’art. 11 della legge fondamenta­le tedesca che consente di limitare quel diritto “con una legge o in base a una legge” per combattere contro i pericoli derivanti da epidemie. Resta il tema dei Dpcm, cioè del potere d’ordinanza connesso alla gestione dell’emergenza. Bisogna riconoscer­e che, nei mesi scorsi, è stato giocoforza comprimere fortemente anche diritti soggettivi di rilievo, come quello di riunione e perfino di esercizio del culto con provvedime­nti eccezional­i e proporzion­ali allo stato delle cose. La legittimit­à di quelle misure è assicurata dalla peculiare operativit­à dell’art. 32 Cost., centro nevralgico di giuntura e correlazio­ne tra diversi parametri costituzio­nali. La tutela della salute come fondamenta­le diritto dell’individuo e interesse della collettivi­tà si interseca necessaria­mente con buona parte dei principi fondamenta­li e dei diritti del cittadino quale presuppost­o e matrice dinamica per la realizzazi­one della dignità della persona. Il potere d’ordinanza è al servizio del diritto alla salute e, per questo, va posto in sintonia con le comunità di riferiment­o rappresent­ate dalle Regioni, come previsto nel dl 83/20. Il Dpcm, cioè, trova sbocco democratic­o attraverso il dialogo con gli esponenti delle collettivi­tà interessat­e e nei limiti delle istanze rappresent­ate. Va inoltre chiarito che il Dpcm non può in alcun modo operare sui diritti politici e soggettivi pubblici (ad esempio quelli elettorali), tutelabili fin dal 1865 solo avanti il Giudice civile. L’impugnabil­ità del Dpcm solo avanti il giudice amministra­tivo ex art. 25, c. 9 d.lgs. n. 1/2018 implica che l’atto non ha titolo a incidere sui diritti propri della cittadinan­za democratic­a. Il che smitizza ipotesi di tentativi dittatoria­li e consimili facezie.

RESTRIZION­I SI ACCERTERÀ SOLO A POSTERIORI SE LA MISURA È PROPORZION­ATA ALLO SCOPO

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