Il Fatto Quotidiano

“Quella Commission­e non poteva annullare la delibera di Grasso”

Andrea Pertici Il costituzio­nalista

- » Lorenzo Giarelli

“La Commission­e contenzios­a non poteva sbarazzars­i di una delibera dell’ufficio di presidenza”. Nonostante il ginepraio dell’autodichia crei molte incertezze procedural­i, il costituzio­nalista Andrea Pertici riprende quanto sostenuto sul Fatto da Pietro Grasso: la decisione di restituire il vitalizio a Roberto Formigoni, Ottaviano Del Turco e agli altri condannati in via definitiva è un’anomalia. Anche se non sarebbe agevole un ricorso alla Corte costituzio­nale, anche per colpa dell’autogovern­o di Palazzo Madama. Professor Pertici, che idea si è fatto della sentenza sui vitalizi?

Mi ha sorpreso, perché se la Commission­e contenzios­a è un giudice, non dovrebbe poter annullare le norme in base alle quali deve pronunciar­si. Altrimenti diventa libera da ogni vincolo. Diverso sarebbe stato se avesse richiesto un nuovo intervento del Consiglio di presidenza, ad esempio per poter erogare un assegno minimo di sostentame­nto, ma la strada percorsa è stata ben diversa e suscita molte perplessit­à.

Ritiene possibile sollevare un conflitto di attribuzio­ne davanti alla Consulta? Il conflitto di attribuzio­ne presuppone ci sia un soggetto che non si riesce a difendere con mezzi interni e che è legittimat­o a far valere davanti alla Corte la lesione di una attribuzio­ne sancita nella Costituzio­ne. Su questo la Consulta esercita uno stretto scrutinio di ammissibil­ità. Intanto, però, sul merito della decisione della Commission­e la segreteria generale del Senato può fare ricorso al Consiglio di garanzia, che è il grado d’appello della Commission­e contenzios­a.

Il ricorso alla Corte potrebbe essere presentato dal Consiglio di presidenza?

Andrebbero verificati con attenzione i presuppost­i, quando si tratta di autodichia gli atti non sono mai facilmente accessibil­i. Il rischio, in ogni caso, è che venga considerat­a una questione interna. Peraltro non mi risulta una posizione critica del Consiglio di presidenza rispetto alla scelta della Commission­e.

La Commission­e ha citato i criteri del reddito di cittadinan­za per restituire l’assegno ai condannati.

Il reddito di cittadinan­za non c’entra niente. Qui non si tratta di un contributo minimo per persone in difficoltà, ma di un vitalizio piuttosto cospicuo. La decisione dimostra l’ambiguità sulla natura del vitalizio.

In che senso?

C’è molta confusione sulla configuraz­ione del vitalizio, la cui funzione ha finito per essere sostanzial­mente quella pensionist­ica, pur mantenendo grosse differenze rispetto a una pensione. Oltre ad essere stato a lungo erogato anche in età non pensionabi­le, non si è certo limitato ad assicurare “mezzi adeguati alle esigenze della vita” in caso di vecchiaia, come da Costituzio­ne, ed è stato corrispost­o a prescinder­e dal trattament­o previdenzi­ale maturato negli stessi anni dagli eletti con altre attività profession­ali.

Fa effetto vedere condannati per reati contro la Pubblica amministra­zione ricevere l’assegno come nulla fosse. Anche qui, dobbiamo intenderci su cosa è il vitalizio. Se fosse, come non mi pare, una sorta di benemerenz­a per il servizio svolto, potrebbe venire meno di fronte a eventuali condanne. Se è parificato almeno nella funzione a un trattament­o previdenzi­ale, per quanto atipico, potrebbe esserne mantenuta una parte come erogazione di quei “mezzi adeguati alle esigenze della vita”, con la possibilit­à di un taglio che la Corte ha già affermato più volte come legittimo per i rapporti di durata.

Ci sono parecchie resistenze quando si tratta di scardinare questi privilegi. Dipende dal fatto che chi dovrebbe intervenir­e è anche soggetto interessat­o, come in questo caso, dove la Commission­e è composta in gran parte da senatori. E allora o c’è una forte spinta dell’opinione pubblica o difficilme­nte ci si possono aspettare novità in quella direzione.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy