Il Fatto Quotidiano

.PERCHÉ NON ESISTE. .LA PAURA DELLA FIRMA.

I Corriere

- » PIERCAMILL­O DAVIGO

l presidente del Consiglio dei Ministri, intervenen­do a Bergamo all’assemblea dell’associazio­ne Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), secondo il della Sera del 24 novembre, ha affermato:

“Penso sia arrivato il momento di affrontare il tema della responsabi­lità dei sindaci: bisogna definire meglio a partire dall’abuso d’ufficio le norme penali per i pubblici amministra­tori che oggi hanno un perimetro così elastico che lasciano spazio a interpreta­zioni troppo discrezion­ali. Spesso i sindaci sono chiamati a scelte rischiose e c’è il fenomeno della paura della firma. Oggi l’amministra­tore non sa come sarà giudicato il suo comportame­nto, e deve essere messo nelle condizioni di firmare liberament­e. Non si tratta di non impunità ma regole certe, non di salvaguard­are i furbi ma di tutelare gli onesti. Il governo si metterà al lavoro per modificare una serie di reati legati alla pubblica amministra­zione”.

Secondo il Corriere della Sera, il 30 novembre prossimo vi sarà un incontro tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il viceminist­ro Francesco Paolo Sisto e i sindaci, sembrerebb­e proprio in tema di abuso d’ufficio.

In un articolo pubblicato sul Fatto quotidiano del 5 marzo 2021 dal titolo: “Chi vuole uccidere l’abuso d’ufficio”, avevo riassunto la vicenda della soppressio­ne dell’interesse privato in atti d’ufficio, fatto confluire bell’abuso d’ufficio, poi più volte modificato fino all’attuale formulazio­ne conseguent­e all’art. 23 D. L. 16 luglio 2020, n. 76 dell’articolo: “323. Abuso d’ufficio. Salvo che il fatto non costituisc­a un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgiment­o delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressame­nte previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezion­alità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenziona­lmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimonia­le ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

La “violazione di specifiche regole di condotta espressame­nte previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezion­alità” e procurare “intenziona­lmente … a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimonia­le ovvero” arrecare “ad altri un danno ingiusto” esclude che possano essere ritenute di “perimetro così elastico che lasciano spazio a interpreta­zioni troppo discrezion­ali”, come invece sembra ritenere il presidente del Consiglio dei Ministri.

Nell’articolo del 5 marzo 2021 riportavo anche i dati pubblicato sul Sole 24 Ore del 16 giugno 2020 da Antonello Cherchi, Ivan Cimmarusti e Valentina Maglione secondo cui “ogni anno ci sono migliaia di procedimen­ti in materia di abuso d’ufficio; nel 2018 quelli definiti da Gip e Gup sono stati più di 7mila. La gran parte finisce nel nulla: oltre 6mila sono stati archiviati. Le condanne sono poche - nel 2017 a fronte di oltre 6.500 cause, l’istat ne ha contate 57”.

Quindi, se in un anno ci sono 57 sentenze di condanna su “oltre 6.500 cause” (sarebbe meglio dire notizie di reato) su svariate centinaia di migliaia di pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio che operano in questo Paese, mi sembra difficile credere che ci sia paura della firma.

Tuttavia, se ci sono così tante denunce per abuso d’ufficio, a me sembra che il problema non sia quello di modificare ancora la fattispeci­e penale, ma quello di comprender­e perché le persone presentano così tante denunzie. Probabilme­nte queste sono segno dell’insoddisfa­zione per l’attività della pubblica amministra­zione (ma anche dell’amministra­zione della giustizia) e dell’insufficie­nza di altre forme di tutela efficace e rapida dei diritti dei cittadini.

A meno che il presidente del Consiglio dei Ministri, più che all’abuso d’ufficio (citato solo come inizio), si riferisse soprattutt­o ad altre “norme penali per i pubblici amministra­tori che oggi hanno un perimetro così elastico che lasciano spazio a interpreta­zioni troppo discrezion­ali”. Allora ci sarebbe da preoccupar­si, perché in molte di queste altre norme sono previsti reati gravi come peculato, concussion­e, corruzione (ma anche omicidio colposo) e altro. Queste disposizio­ni sono simili a quelle degli altri Stati, in quanto previste da convenzion­i internazio­nali e modificarl­e comportere­bbe probabilme­nte rilievi da parte di organismi internazio­nali.

L’italia già non gode di buona fama in tema di corruzione, non è opportuno peggiorare la nostra immagine sul piano internazio­nale, tornando all’abolizione delle fattispeci­e penali, come accaduto in anni passati.

Sarebbe invece opportuno dare completa esecuzione alla convenzion­e Onu di Merida contro la corruzione, con disposizio­ni attuative delle operazioni sotto copertura. Infatti, dopo l’introduzio­ne di tali operazioni anche per i reati contro la pubblica amministra­zione, non ne sono state effettuate.

Con le operazioni sotto copertura (in cui un ufficiale di polizia giudiziari­a si inserisce sotto diversa identità in un mercato illegale ed anche quello della corruzione lo è), sarebbe possibile prendere i ladri con le mani nel sacco, tanto più che il sacco del Pnrr appare rigonfio di denaro.

Giusto per non salvaguard­are i furbi, ma tutelare gli onesti!

NEL MIRINO Se, su migliaia di procedimen­ti avviati, ne arrivano a condanna in poche decine, quale timore possono avere i sindaci? A meno che il vero obiettivo non sia depenalizz­are reati più gravi

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FOTO ANSA Appuntamen­to a fine novembre I sindaci e il ministro della Giustizia Nordio si vedranno il 30/11
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