Al giudice la scelta
Se il giudice accerta la mancanza di una giusta causa, scatta l’applicazione del «modello tedesco»: se il motivo è inesistente, per non aver commesso il fatto, o è riconducibile alle ipotesi punibili ai sensi dei contratti collettivi di lavoro (Ccnl), il giudice ordina il reintegro. Negli altri casi residui, se i motivi addotti dai datori di lavoro sono inesistenti, il magistrato può indennizzare il lavoratore illegittimamente licenziato con un numero di mensilità compreso tra 15 e 27