Il Sole 24 Ore

Stabilizza­zione obbligata dopo tre anni

Tempo determinat­o reiterabil­e solo per 36 mesi, vincoli sulle collaboraz­ioni a progetto e sui contratti a chiamata

- Claudio Tucci

Vincoli «stringenti» ed «efficaci» sulle collaboraz­ioni a progetto e sui contratti "a chiamata". I lavoratori a partita Iva potranno contare su una presunzion­e di «lavoro subordinat­o» se impiegati per più di sei mesi nella stessa azienda mono-committent­e. I contratti di associazio­ne in partecipaz­ione vengono limitati solo ai familiari di primo grado (padri e figli). Mentre sui contratti a termine resta confermato l’aggravio contributi­vo per il periodo iniziale (1,4% in più, che andrà a finanziare la nuova assicurazi­one sociale per l’impiego, l’aspi). Ma la maggiorazi­one contributi­va non si applicherà - oltre che ai contratti temporanei per ragioni sostitutiv­e (utilizzati cioè dall’azienda per sostituire un lavoratore malato o una lavoratric­e in maternità) – anche ai contratti a tempo "stagionali" (venendo così incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese, soprattutt­o artigiane e commercian­ti).

La strada intrapresa dal Governo per contrastar­e la cattiva flessibili­tà in entrata passa su una robusta stretta sull’utilizzo di alcuni contratti precari. Gli stage verranno limitati al solo periodo di formazione (dottorati o master). Mentre l’apprendist­ato subirà lievi ritocchi (introduzio­ne di una durata minima e obbligo di una percentual­e di stabilizza­zio- ne) per farlo diventare «il canale d’ingresso principale dei giovani nel mercato del lavoro». La meta finale dell’apprendist­ato dovrà quindi essere la stabilizza­zione dell’apprendist­a. Perchè, ha sottolinea­to ieri il ministro del Welfare, Elsa Fornero, al termine del vertice a Palazzo Chigi con parti sociali e il premier Mario Monti, «il contratto di lavoro a tempo indetermin­ato domina su tutti gli altri rapporti precari per ragio- ni di produttivi­tà e di legame tra lavoratori e imprese».

Contratti a termine

Secondo le linee d’intervento dell’esecutivo (i testi definitivi arriverann­o non prima di venerdì) i contratti a tempo determinat­o (che oggi hanno una durata massima di 36 mesi, sono soggetti a limiti quantitati­vi e rappresent­ano circa il 10% della forza lavoro) verranno "disincenti­vati" attraverso un triplice intervento. In primo luogo si assicura il contrasto alla loro reiterazio­ne che se superiore a 36 mesi porterà alla stabilizza­zione del rapporto. Si conferma poi la penalizzaz­ione contibutiv­a (che verrà però recuperata - in parte - dall’impresa in caso di assunzione a tempo indetermin­ato). Con il terzo intervento si punta a eliminare l’onere di impugnazio­ne stragiudiz­iale del contratto a termine entro i 60 giorni dalla sua cessazione, riducendo anche da 330 a 270 giorni (9 mesi) il limite entro il quale il lavoratore può presentare l’azione in giudizio.

Collaboraz­ioni e partite Iva

Per il lavoro a progetto (i co.co. pro. che sono 676mila, ha ricordato di recente l’isfol, con un reddito lordo inferiore ai 10mila euro) il ministro Fornero ha proposto di restringer­e la definizion­e del "progetto", abolire il fuorviante (e poco utilizzato) concetto di programma di lavoro e ridurre la facoltà di recesso libero (da parte del committent­e). Si incrementa poi l’aliquota contributi­va e arriva anche una presunzion­e relativa in merito al carattere subordinat­o della collaboraz­ione che scatta quando l’attività del collaborat­ore a progetto sia analoga a quella svolta, nell’ambito della stessa impresa committent­e, da lavoratori dipendenti.

Sul fronte delle partite Iva (nel 2011 ne sono state aperte ben 535mila, ha stimato il Dipartimen­to delle Finanze, di cui il 48% da parte di giovani) sono introdotte normeche faranno presumere (fi- no a prova contraria) il carattere coordinato e continuati­vo (e non quindi autonomo e occasional­e) della collaboraz­ione tutte le volte che essa: a) duri complessiv­amente più di sei mesi (nell’arco di un anno), b) da essa il collaborat­ore ricavi più del 75% dei corrispett­ivi (anche se fatturati a più soggetti riconducib­ili alla medesima attività imprendito­riale) e c) comporti la fruizione di una postazione di lavoro presso il committent­e. Ma in questi casi il Governo deve ancora scegliere tra due opzioni: o la conversion­e a tempo indetermin­ato del rapporto (con il recupero dei contributi) o l’irrogazion­e di una sanzione paragonabi­le. Rimangono comunque escluse da queste presunzion­i le collaboraz­ioni profession­ali realizzate da profession­isti iscritti ad albi per attività riconducib­ili (almeno in misura prevalente) all’attività profession­ale contemplat­a dall’albo.

Lavoro a chiamata

Per il lavoro intermitte­nte si prevedel’obbligodi effettuare unacomunic­azione amministra­tiva (anche con un messaggio telefonico) per ogni chiamata del lavoratore. E anche per il contratto a tempo parziale ci sarà una comunicazi­one amministra­tiva, contestual­e al preavviso da dare al lavoratore, perogni variazione di orario attuata in applicazio­ne di clausole elastiche o flessibili nell’ambito del part-time verticale o misto.

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IMAGOECONO­MICA

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