I professionisti come le imprese
L’assimilazione
L’attività professionale verrà fiscalmente assimilata a quella d’impresa, con l’applicazione di un’unica imposta "imprenditoriale" su un reddito che potrebbe anche essere determinato con il criterio di competenza e non più con quello di cassa. Anche se non entra nei particolari, infatti, l’articolo 12 della delega sulla riforma fiscale si propone di tassare allo «stesso modo tutte le imprese e professioni», applicando la stessa imposizione.
La nuova «imposta sul reddito imprenditoriale» (Iri) si applicherà all’attività d’impresa o professionale, indipendentemente dalla forma giuridica adottata (impresa individuale, coniugale o familiare, partita Iva professionale, studio associato, società tra professionisti, società di persone o di capitali, ente non commerciale per l’eventuale parte business) e a prescindere dalla distribuzione del relativo reddito al professionista, all’associato, all’imprenditore o al socio.
Considerando che la delega parla genericamente di «assimilazione dell’imposizione» per «tutti i redditi prodotti nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo», non è escluso che possa essere unificato anche il metodo di calcolo della base imponibile della nuova Iri. Nella relazione illustrativa alla delega si continua a parlare del principio di «derivazione del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio civilistico», il quale si basa sul criterio di competenza. Quindi, dovrebbe essere superato il principio di cassa dei professionisti e la nuova imposta verrebbe calcolata non sulla differenza tra i compensi percepiti e i costi pagati, ma sulla differenza tra i ricavi e i costi maturati per competenza.
Ai fini della determinazione dell’utile, le prestazioni di servizi rileverebbero al momento dell’ultimazione. Quin- di, in mancanza di emissione della relativa fattura (obbligo generale al momento del pagamento), nel rendiconto professionale di fine anno si dovrebbero stanziare le prestazioni di competenza (generalmente, le fatture da emettere).
Con il nuovo sistema di tassazione, se il reddito non viene distribuito al professionista (persona fisica), all’associato dello studio professionale, all’imprenditore (persona fisica) o al socio (di società di persone o di capitali), sarà assoggettato solo all’iri proporzionale, in capo al soggetto professionale (studio, associazione o società tra professionisti) o imprenditoriale (ditta, società o associazione non profit per l’eventuale parte commerciale). Solo con il prelevamento degli utili (si parla però genericamente di «somme prelevate»), scatterà la tassazione in capo alla persona fisica che le incassa, applicando l’irpef progressiva. Per il soggetto passivo Iri, questi pagamenti saranno deducibili dal reddito con il principio di cassa.
Questo meccanismo vuole favorire la patrimonializzazione degli studi professionali e delle imprese, in quanto penalizza il prelievo di somme dall’attività per soddisfare bisogni personali. La persona fisica, infatti, pagherà l’irpef sul prelievo effettuato e quest’imposta è più alta rispetto all’iri che l’ente risparmierà a seguito della deduzione della somma pagata.
Il nuovo metodo di tassazione, inoltre, consentirà di tassare equamente a Irpef i redditi personali effettivamente percepiti dalle persone fisiche, a prescindere dal diverso tipo di lavoro effettuato (dipendente, autonomo, imprenditoriale). Oggi, invece, può capitare che un associato di una associazione professionale o un socio di una società di persone o Srl trasparente sia obbligato a pagare l’irpef su un reddito che non ha ancora percepito.