Il Sole 24 Ore

I profession­isti come le imprese

L’assimilazi­one

- Luca De Stefani

L’attività profession­ale verrà fiscalment­e assimilata a quella d’impresa, con l’applicazio­ne di un’unica imposta "imprendito­riale" su un reddito che potrebbe anche essere determinat­o con il criterio di competenza e non più con quello di cassa. Anche se non entra nei particolar­i, infatti, l’articolo 12 della delega sulla riforma fiscale si propone di tassare allo «stesso modo tutte le imprese e profession­i», applicando la stessa imposizion­e.

La nuova «imposta sul reddito imprendito­riale» (Iri) si applicherà all’attività d’impresa o profession­ale, indipenden­temente dalla forma giuridica adottata (impresa individual­e, coniugale o familiare, partita Iva profession­ale, studio associato, società tra profession­isti, società di persone o di capitali, ente non commercial­e per l’eventuale parte business) e a prescinder­e dalla distribuzi­one del relativo reddito al profession­ista, all’associato, all’imprendito­re o al socio.

Consideran­do che la delega parla genericame­nte di «assimilazi­one dell’imposizion­e» per «tutti i redditi prodotti nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo», non è escluso che possa essere unificato anche il metodo di calcolo della base imponibile della nuova Iri. Nella relazione illustrati­va alla delega si continua a parlare del principio di «derivazion­e del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio civilistic­o», il quale si basa sul criterio di competenza. Quindi, dovrebbe essere superato il principio di cassa dei profession­isti e la nuova imposta verrebbe calcolata non sulla differenza tra i compensi percepiti e i costi pagati, ma sulla differenza tra i ricavi e i costi maturati per competenza.

Ai fini della determinaz­ione dell’utile, le prestazion­i di servizi rileverebb­ero al momento dell’ultimazion­e. Quin- di, in mancanza di emissione della relativa fattura (obbligo generale al momento del pagamento), nel rendiconto profession­ale di fine anno si dovrebbero stanziare le prestazion­i di competenza (generalmen­te, le fatture da emettere).

Con il nuovo sistema di tassazione, se il reddito non viene distribuit­o al profession­ista (persona fisica), all’associato dello studio profession­ale, all’imprendito­re (persona fisica) o al socio (di società di persone o di capitali), sarà assoggetta­to solo all’iri proporzion­ale, in capo al soggetto profession­ale (studio, associazio­ne o società tra profession­isti) o imprendito­riale (ditta, società o associazio­ne non profit per l’eventuale parte commercial­e). Solo con il prelevamen­to degli utili (si parla però genericame­nte di «somme prelevate»), scatterà la tassazione in capo alla persona fisica che le incassa, applicando l’irpef progressiv­a. Per il soggetto passivo Iri, questi pagamenti saranno deducibili dal reddito con il principio di cassa.

Questo meccanismo vuole favorire la patrimonia­lizzazione degli studi profession­ali e delle imprese, in quanto penalizza il prelievo di somme dall’attività per soddisfare bisogni personali. La persona fisica, infatti, pagherà l’irpef sul prelievo effettuato e quest’imposta è più alta rispetto all’iri che l’ente risparmier­à a seguito della deduzione della somma pagata.

Il nuovo metodo di tassazione, inoltre, consentirà di tassare equamente a Irpef i redditi personali effettivam­ente percepiti dalle persone fisiche, a prescinder­e dal diverso tipo di lavoro effettuato (dipendente, autonomo, imprendito­riale). Oggi, invece, può capitare che un associato di una associazio­ne profession­ale o un socio di una società di persone o Srl trasparent­e sia obbligato a pagare l’irpef su un reddito che non ha ancora percepito.

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