Conciliazione giudiziale
In base all’articolo 48 Dlgs 546/92 in vigore l’istituto della conciliazione giudiziale è uno strumento deflattivo del contenzioso a seguito del quale il contribuente e l’ufficio possono definire una controversia già avviata evitando le lungaggini e le spese dei vari gradi di giudizio con un limite temporale per l’esperibilità dell’azione in quanto può essere conclusa solo davanti alla Commissione tributaria provinciale e non oltre la prima udienza