Raddoppio dei termini
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4˚anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, in caso di omissione, entro il 31 dicembre del 5˚anno successivo. I termini sono raddoppiati quando, ai sensi dell’articolo 331 Cpp, vi è obbligo di invio (e non l’effettivo invio) della notizia di reato anche se relativa a periodi "ordinari" già decaduti che sono quindi riaperti