Il Sole 24 Ore

Raddoppio dei termini

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Gli avvisi di accertamen­to devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4˚anno successivo a quello di presentazi­one della dichiarazi­one ovvero, in caso di omissione, entro il 31 dicembre del 5˚anno successivo. I termini sono raddoppiat­i quando, ai sensi dell’articolo 331 Cpp, vi è obbligo di invio (e non l’effettivo invio) della notizia di reato anche se relativa a periodi "ordinari" già decaduti che sono quindi riaperti

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