Il Sole 24 Ore

Anticipo con taglio del 25%

Il contributi­vo penalizza le donne con 57 anni e 35 di contributi

- Claudio Pinna Matteo Prioschi

Le lavoratric­i che hanno maturato più di 35 anni di contribuzi­one sono escluse dall’applicazio­ne dei nuovi requisiti di accesso alla prestazion­i introdotti dalla Riforma Monti-fornero qualora siano in possesso di un’età almeno pari a 57 anni e optino per una prestazion­e finale calcolata interament­e con il metodo contributi­vo.

L’opportunit­à era stata introdotta dalla legge 243/2004 in via sperimenta­le sino al 31 dicembre 2015 ed è stata confermata dalla legge 214/2011 al comma 14 dell’articolo 24. Con riferiment­o a questa opzione, la circolare Inps 35 ha precisato che entro il 31 dicembre 2015 dovrà avvenire la decorrenza del trattament­o pensionist­ico e non il raggiungim­ento dei requisiti necessari per la maturazion­e del diritto alla prestazion­e (su questo aspetto si veda l’altro articolo in pagina). Nei confronti delle lavoratric­i interessat­e dalla specifica disposizio­ne, infatti, le nuove norme (peraltro anche queste confermate dalla già citata circolare dell’inps) stabilisco­no la validità delle modalità di accesso alle prestazion­i previste prima dell’emanazione della Riforma (in sostanza, l’applicazio­ne delle finestre).

Tutte coloro, quindi, che si avvarranno della possibilit­à di opzione per il metodo contributi­vo dovranno attendere 12 mesi per poter effettivam­ente percepire la prestazion­e maturata. Unica consolazio­ne: il manca- to aggiorname­nto futuro dei requisiti agli adeguament­i stabiliti sulla base dell’evoluzione della speranza di vita (i 57 anni di età quindi e i 35 anni di contribuzi­one non saranno soggetti ad alcun incremento futuro).

L’impatto sulla prestazion­e finale del metodo contributi­vo risulta però essere in diverse situazioni particolar­mente rilevante. A titolo puramente indicativo, per tre lavoratric­i dipendenti è stato valutato l’effetto del sistema di calcolo contributi­vo sulla prestazion­e maturata, rispetto alla teorica applicazio­ne del metodo retributiv­o. I risultati sono riassunti nello schema a fianco.

La penalizzaz­ione appare decisament­e significat­iva, ma sotto certi aspetti giustifica­ta dalla possibilit­à concessa di accedere in maniera anticipata alla prestazion­e pensionist­ica. Per le tre dipendenti, infatti, rispettiva­mente con una retribuzio­ne annua lorda di circa 52mila, 60mila e 70mila euro, il taglio della prestazion­e è nell’ordine del 20-25 per cento.

Un aspetto, quest’ultimo, ben chiaro alle dirette interessat­e come testimonia­to dal brusio che si è levato in sala due giorni fa durante Tuttopensi­oni quando il ministro del Lavoro Elsa Fornero ha ricordato la possibilit­à di usufruire di questa opzione quale alternativ­a alle regole standard.

Come hanno confermato alcuni addetti ai lavori presenti all’evento, nelle ultime settimane molte lavoratric­i in possesso dei requisiti hanno richiesto di elaborare i prospetti della loro pensione secondo il metodo contributi­vo. Ma dopo aver preso atto della penalizzaz­ione economica, hanno deciso di rimandare l’accesso alla pensione. Insomma, l’opzione rischia di rimanere sulla carta perché non garantisce un assegno mensile ritenuto adeguato dalle dirette interessat­e.

Qualora il pensioname­nto sia ritardato sulla base dei requisiti richiesti dalla nuova normativa (per la vecchiaia o la soluzione anticipata a fronte di adeguata anzianità contributi­va), l’entità della pensione finale risultereb­be più elevata (a fronte però di un periodo ulteriore di permanenza in attività di servizio). In questo secondo caso, il confronto tra le due prestazion­i risulta essere non immediato e notevolmen­te influenzat­o dalle caratteris­tiche personali della lavoratric­e.

Nella proiezione elaborata nell’esempio si è ipotizzata l’assenza di alcuna progressio­ne retributiv­a nel corso del periodo in cui il pensioname­nto viene posticipat­o. Qualora, invece, la lavoratric­e possa contare su un’ulteriore crescita dei redditi percepiti, la prestazion­e maturata ritardando il pensioname­nto potrebbe risultare ancora più elevata. L’impatto dell’opzione per il metodo contributi­vo sulla prestazion­e maturata per tre lavoratric­i dipendenti. Dati individual­i dei dipendenti considerat­i Data di nascita Data di prima iscrizione all’inps Retribuzio­ne annua lorda 2012

Pensioname­nto al 1 luglio 2012 8 Metodo contributi­vo 8 Metodo teorico misto Monti-fornero

8 Metodo misto Monti-fornero Pensioname­nto al requisito di vecchiaia Data di pensioname­nto

A 01/11/1953 01/05/1973

euro euro euro

01/12/2015

euro Dipendente tipo

B 30/06/1954 30/06/1976

euro euro euro

01/06/2021

euro

C 01/11/1952 01/08/1972

euro euro euro

01/12/2014

euro dal 1986. Per gli eventuali periodi precedenti, l’applicazio­ne del metodo contributi­vo avviene sulla base di una stima del montante maturato, elaborata tenendo conto delle aliquote di contribuzi­one allora vigenti. Il sistema penalizza, inoltre, in maniera determinan­te le dipendenti che hanno percepito retribuzio­ni più elevate rispetto al massimale di retribuzio­ne pensionabi­le stabilito dalla legge 335/1995 nei confronti dei lavoratori che sono stati iscritti per la prima volta all’inps dopo il 31 dicembre 1995 (recentemen­te aggiornato a circa 96mila euro). Tale massimale, infatti, viene considerat­o anche nel calcolo delle prestazion­i maturate da tutti coloro che optano per il metodo contributi­vo

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy