Anticipo con taglio del 25%
Il contributivo penalizza le donne con 57 anni e 35 di contributi
Le lavoratrici che hanno maturato più di 35 anni di contribuzione sono escluse dall’applicazione dei nuovi requisiti di accesso alla prestazioni introdotti dalla Riforma Monti-fornero qualora siano in possesso di un’età almeno pari a 57 anni e optino per una prestazione finale calcolata interamente con il metodo contributivo.
L’opportunità era stata introdotta dalla legge 243/2004 in via sperimentale sino al 31 dicembre 2015 ed è stata confermata dalla legge 214/2011 al comma 14 dell’articolo 24. Con riferimento a questa opzione, la circolare Inps 35 ha precisato che entro il 31 dicembre 2015 dovrà avvenire la decorrenza del trattamento pensionistico e non il raggiungimento dei requisiti necessari per la maturazione del diritto alla prestazione (su questo aspetto si veda l’altro articolo in pagina). Nei confronti delle lavoratrici interessate dalla specifica disposizione, infatti, le nuove norme (peraltro anche queste confermate dalla già citata circolare dell’inps) stabiliscono la validità delle modalità di accesso alle prestazioni previste prima dell’emanazione della Riforma (in sostanza, l’applicazione delle finestre).
Tutte coloro, quindi, che si avvarranno della possibilità di opzione per il metodo contributivo dovranno attendere 12 mesi per poter effettivamente percepire la prestazione maturata. Unica consolazione: il manca- to aggiornamento futuro dei requisiti agli adeguamenti stabiliti sulla base dell’evoluzione della speranza di vita (i 57 anni di età quindi e i 35 anni di contribuzione non saranno soggetti ad alcun incremento futuro).
L’impatto sulla prestazione finale del metodo contributivo risulta però essere in diverse situazioni particolarmente rilevante. A titolo puramente indicativo, per tre lavoratrici dipendenti è stato valutato l’effetto del sistema di calcolo contributivo sulla prestazione maturata, rispetto alla teorica applicazione del metodo retributivo. I risultati sono riassunti nello schema a fianco.
La penalizzazione appare decisamente significativa, ma sotto certi aspetti giustificata dalla possibilità concessa di accedere in maniera anticipata alla prestazione pensionistica. Per le tre dipendenti, infatti, rispettivamente con una retribuzione annua lorda di circa 52mila, 60mila e 70mila euro, il taglio della prestazione è nell’ordine del 20-25 per cento.
Un aspetto, quest’ultimo, ben chiaro alle dirette interessate come testimoniato dal brusio che si è levato in sala due giorni fa durante Tuttopensioni quando il ministro del Lavoro Elsa Fornero ha ricordato la possibilità di usufruire di questa opzione quale alternativa alle regole standard.
Come hanno confermato alcuni addetti ai lavori presenti all’evento, nelle ultime settimane molte lavoratrici in possesso dei requisiti hanno richiesto di elaborare i prospetti della loro pensione secondo il metodo contributivo. Ma dopo aver preso atto della penalizzazione economica, hanno deciso di rimandare l’accesso alla pensione. Insomma, l’opzione rischia di rimanere sulla carta perché non garantisce un assegno mensile ritenuto adeguato dalle dirette interessate.
Qualora il pensionamento sia ritardato sulla base dei requisiti richiesti dalla nuova normativa (per la vecchiaia o la soluzione anticipata a fronte di adeguata anzianità contributiva), l’entità della pensione finale risulterebbe più elevata (a fronte però di un periodo ulteriore di permanenza in attività di servizio). In questo secondo caso, il confronto tra le due prestazioni risulta essere non immediato e notevolmente influenzato dalle caratteristiche personali della lavoratrice.
Nella proiezione elaborata nell’esempio si è ipotizzata l’assenza di alcuna progressione retributiva nel corso del periodo in cui il pensionamento viene posticipato. Qualora, invece, la lavoratrice possa contare su un’ulteriore crescita dei redditi percepiti, la prestazione maturata ritardando il pensionamento potrebbe risultare ancora più elevata. L’impatto dell’opzione per il metodo contributivo sulla prestazione maturata per tre lavoratrici dipendenti. Dati individuali dei dipendenti considerati Data di nascita Data di prima iscrizione all’inps Retribuzione annua lorda 2012
Pensionamento al 1 luglio 2012 8 Metodo contributivo 8 Metodo teorico misto Monti-fornero
8 Metodo misto Monti-fornero Pensionamento al requisito di vecchiaia Data di pensionamento
A 01/11/1953 01/05/1973
euro euro euro
01/12/2015
euro Dipendente tipo
B 30/06/1954 30/06/1976
euro euro euro
01/06/2021
euro
C 01/11/1952 01/08/1972
euro euro euro
01/12/2014
euro dal 1986. Per gli eventuali periodi precedenti, l’applicazione del metodo contributivo avviene sulla base di una stima del montante maturato, elaborata tenendo conto delle aliquote di contribuzione allora vigenti. Il sistema penalizza, inoltre, in maniera determinante le dipendenti che hanno percepito retribuzioni più elevate rispetto al massimale di retribuzione pensionabile stabilito dalla legge 335/1995 nei confronti dei lavoratori che sono stati iscritti per la prima volta all’inps dopo il 31 dicembre 1995 (recentemente aggiornato a circa 96mila euro). Tale massimale, infatti, viene considerato anche nel calcolo delle prestazioni maturate da tutti coloro che optano per il metodo contributivo