Il Sole 24 Ore

Mediazione, chance in più

La procedura per tentare di chiudere le liti minori dopo la maxi-circolare delle Entrate Lo strumento si affianca ad autotutela, concordato e conciliazi­one

- Salvina Morina Tonino Morina

L’istanza

L’oggetto

Per gli atti emessi dal 2 aprile, di valore non superiore a 20mila euro, scatta l’ipotesi della intesa preventiva per eliminare sul nascere il contenzios­o davanti ai giudici tributari. Con la circolare 9/E del 19 marzo 2012, l’agenzia delle Entrate ha fornito i chiariment­i e le istruzioni operative sulla nuova mediazione tributaria.

Il reclamo-mediazione si aggiunge agli strumenti vigenti, quali l’autotutela, il concordato e la conciliazi­one. Rispetto a questi ultimi, però, che vengono gestiti dagli stessi uffici preposti alla formazione degli accertamen­to, la mediazione tributaria deve essere trattata da strutture diverse e autonome da quelle che hanno curato l’istruttori­a degli atti reclamabil­i. La mediazione prevede la presentazi­one obbligator­ia di un’istanza alla direzione che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto, da notificare, a pena di inammissi- bilità, entro 60 giorni dalla data di notificazi­one dell’atto che il contribuen­te intende impugnare. L’istanza anticipa il contenuto del ricorso, nel senso che con essa il contribuen­te chiede l’annullamen­to totale o parziale dell’atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intendereb­be portare all’attenzione della Commission­e tributaria provincial­e nell’eventuale fase giurisdizi­onale. Il contribuen­te può inserire nell’istanza anche una proposta di mediazione, completa del calcolo delle somme dovute. Per le liti di valore non superiore a 20mila euro, la mediazione è alternativ­a alla conciliazi­one giudiziale. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di lite relativa esclusivam­ente alle irrogazion­i di sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle sanzioni. Per l’agenzia delle Entrate, sono oggetto di mediazione le liti relative a: avviso di accertamen­to; avviso di liquidazio­ne; provvedime­nto che irroga le sanzioni; ruolo; rifiuto espresso o tacito della restituzio­ne di tributi, sanzioni pecuniarie e inte- ressi o altri accessori non dovuti; diniego o revoca di agevolazio­ni o rigetto di domande di definizion­e agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto emanato dall’agenzia delle Entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabil­ità davanti alle Commission­i tributarie. Possono essere oggetto di mediazione anche il rifiuto tacito della restituzio­ne di tributi, sanzioni e interessi o altri accessori non dovuti.

Il perfeziona­mento

La procedura di mediazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dovuto, o della prima rata in caso di pagamento rateale, effettuato entro 20 giorni dalla conclusion­e dell’accordo di mediazione. Nei casi di avvenuta mediazione, le sanzioni si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare dei tributi risultanti dalla mediazione.

Il procedimen­to è introdotto da una specifica istanza, formulata dal contribuen­te e motivata sulla base di elementi di fatto e di diritto che devono coincidere con i motivi di impugnazio­ne proposti nel ricorso.

I termini

Considerat­o che l’istanza produce gli effetti del ricorso, in caso di mancato perfeziona­mento della mediazione, il termine di 30 giorni, per instaurare la lite davanti alla Commission­e tributaria provincial­e mediante il deposito del ricorso, va calcolato a partire dal giorno successivo: a quello di compimento dei 90 giorni dal riceviment­o dell’istanza da parte della direzione, senza che sia stato notificato il provvedime­nto di accoglimen­to della stessa, o senza che sia stato formalizza­to l’accordo di mediazione; a quello di comunicazi­one del provvedime­nto con il quale l’ufficio respinge l’istanza prima del decorso dei 90 giorni; a quello di comunicazi­one del provvedime­nto con il quale l’ufficio, prima del decorso di 90 giorni, accoglie parzialmen­te l’istanza.

Nel caso in cui il contribuen­te riceva comunicazi­one del provvedime­nto dopo la scadenza dei 90 giorni, il termine di 30 giorni per la costituzio­ne in giudizio decorre comunque dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 giorni.

Nei casi di mancato perfeziona­mento della mediazione e, quindi, di instaurazi­one del contenzios­o, la parte soccombent­e dovrà rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimen­to di mediazione.

Esempio di reclamo-mediazione con proposta e calcolo delle somme dovute Alla Commission­e tributaria provincial­e di … RICORSO CON ISTANZA a norma dell’articolo 17-bis del decreto legislativ­o 546/1992

Bianchi Giuseppina… Neri Antonino, … con studio in Via …, codice fiscale XX, pec … numero di fax ….

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy