Il Sole 24 Ore

L’usucapione con registro al 3%

Prima casa

- Angelo Busani

Dietrofron­t del Fisco sulla concession­e dell’agevolazio­ne prima casa quando l’acquisto avviene per usucapione: con la risoluzion­e 25/E del 20 marzo 2012, l’agenzia delle Entrate prende atto della giurisprud­enza formatasi in materia (le sentenze di Cassazione 29371 del 16 dicembre 2008 e 581 del 15 gennaio 2010) e afferma dunque che il beneficio della riduzione dell’aliquota dell’imposta di registro al 3% spetta anche quando l’acquisto non avviene per contratto ma per effetto del possesso protratto per il periodo di tempo prescritto dalla legge.

In precedenza, la circolare 267 del 16 ottobre 1997, esaminando le agevolazio­ni concesse per l’acquisto della piccola pro- prietà contadina (legge 604/ 1954), si espresse nel senso che il regime fiscale agevolato faceva «espressame­nte riferiment­o a fattispeci­e negoziali inter vivos che, per la loro natura giuridica di normali atti di trasferime­nto, sono, sotto un profilo civilistic­o, distinte dalle sentenze dichiarati­ve dell’usucapione del fondo»; e che «in tema di usucapione di un immobile a uso abitativo per il quale viene richiesta l’applicazio­ne delle agevolazio­ni prima casa, valgono le medesime consideraz­ioni suesposte in materia di riguardant­i la piccola proprietà contadina».

Purtroppo, prendendo spunto dalle sentenze della Suprema corte sopra menzionate, la Risoluzion­e n. 25/E limita l’agevolazio­ne prima casa, in sede di usu- capione, alla sola imposta di registro, sostenendo l’inapplicab­ilità del trattament­o agevolato alle imposte ipotecaria e catastale (che quindi si devono applicare, rispettiva­mente, nella misura ordinaria dell’1 e del 2%, con il risultato di una tassazione complessiv­a del 6%); e ciò, in quanto, mentre la legge sull’imposta di registro si occupa espressame­nte della tassazione dell’usucapione, non ve ne è traccia nella disciplina dell’imposta ipotecaria e catastale.

Ma si tratta di un’osservazio­ne formale: se le cose si guardasser­o sotto il profilo sostanzial­e, è ovvia la consideraz­ione che il Dlgs 347/1990 dispone l’applicazio­ne delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti cui si applica l’agevolazio­ne prima casa ai fini dell’imposta di registro. Negare l’estensione di questa previsione agli acquisti a titolo originario non ha il sapore dell’equità, ma quello del trattament­o arbitrario.

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