Motivi per i quali l’accertamento deve essere annullato
L’accertamento è illegittimo e infondato: per difetto di motivazione; perché non esiste alcuna plusvalenza tassabile ai fini delle imposte sui redditi. L’inesistenza della plusvalenza deriva dal fatto che, a norma dell’articolo 68, comma 2, del Dpr 917/1986, il costo dei terreni di cui alla lettera a) dell’articolo 67 «acquisiti gratuitamente... sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione». È infatti sbagliato il valore iniziale preso dall’ufficio sulla base dell’importo indicato nella successione del 1986. Per terreni di cui alla lettera a) dell’articolo 67, si intendono quelli che fanno parte di una lottizzazione, quale quello in oggetto che è stato venduto il 2 maggio 2008. Ai fini della determinazione della plusvalenza bisogna, quindi, considerare, il valore che il terreno ricevuto a titolo gratuito ha nel momento in cui si iniziano la lottizzazione o le opere di urbanizzazione. Al riguardo, si veda la risoluzione 319/E del 24 luglio 2008. Nel caso in esame, il valore dell’area al momento di inizio della lottizzazione avvenuto nel 1991 e i successivi costi sostenuti sono di importo superiore a quello indicato nell’atto di vendita e, pertanto, non esiste alcuna plusvalenza. Per tutti questi motivi,