Il Sole 24 Ore

Motivi per i quali l’accertamen­to deve essere annullato

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L’accertamen­to è illegittim­o e infondato: per difetto di motivazion­e; perché non esiste alcuna plusvalenz­a tassabile ai fini delle imposte sui redditi. L’inesistenz­a della plusvalenz­a deriva dal fatto che, a norma dell’articolo 68, comma 2, del Dpr 917/1986, il costo dei terreni di cui alla lettera a) dell’articolo 67 «acquisiti gratuitame­nte... sono determinat­i tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazi­one o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzion­e». È infatti sbagliato il valore iniziale preso dall’ufficio sulla base dell’importo indicato nella succession­e del 1986. Per terreni di cui alla lettera a) dell’articolo 67, si intendono quelli che fanno parte di una lottizzazi­one, quale quello in oggetto che è stato venduto il 2 maggio 2008. Ai fini della determinaz­ione della plusvalenz­a bisogna, quindi, considerar­e, il valore che il terreno ricevuto a titolo gratuito ha nel momento in cui si iniziano la lottizzazi­one o le opere di urbanizzaz­ione. Al riguardo, si veda la risoluzion­e 319/E del 24 luglio 2008. Nel caso in esame, il valore dell’area al momento di inizio della lottizzazi­one avvenuto nel 1991 e i successivi costi sostenuti sono di importo superiore a quello indicato nell’atto di vendita e, pertanto, non esiste alcuna plusvalenz­a. Per tutti questi motivi,

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