Chiede
la sospensione degli effetti esecutivi dell’atto impugnato fino alla pubblicazione della sentenza:
sia perché sussiste il fumus boni juris, cioè l’esistenza di fondati motivi delle ragioni del contribuente, come sopra specificati;
sia perché sussiste il danno grave e irreparabile che ne deriverebbe dalla provvisoria esecuzione dell’atto stesso, attesa l’entità della somma pretesa ( per il cui pagamento il contribuente dovrebbe ricorrere a mezzi straordinari con ripercussioni gravissime. Con riserva di presentare ulteriori documenti e memorie aggiuntive. Catania, 10 aprile 2012 Con osservanza Firma